§ 80.6.180 - D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147.
Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:30/06/2011
Numero:147


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 80.6.180 - D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

(G.U. 29 agosto 2011, n. 200)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalità giuridica;

     Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17 comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2 (come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) comma 3, che determina le modalità di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

     Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;

     Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;

     Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;

     Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;

     Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri);

     Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che è assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 165/2001;

     Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unità organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unità organizzative responsabili degli stessi procedimenti;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 aprile 2011;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).

     2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90 giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:

     a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

     c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     d) Tabella D - Guardia di finanza;

     e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).

     3. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali già attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241:

     a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304;

     b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299;

     c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1 settembre 1993, n. 475;

     d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678;

     e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325.

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311

 

 

ALLEGATO