Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 30/06/2011 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Abrogazioni |
Art. 3. Disposizioni finali |
§ 80.6.180 - D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147.
Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.
(G.U. 29 agosto 2011, n. 200)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti il regio
Visto il regio
Visti l'articolo 1, comma 1, della
Vista la
Vista la
Visto il
Visti il
Visto il
Vista la
Visti il
Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata
Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata
Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri);
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 aprile 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90 giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;
b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) Tabella D - Guardia di finanza;
e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
3. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della
Art. 2. Abrogazioni
Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali già attuativi della
a) il
b) il
c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1 settembre 1993, n. 475;
d) il
e) il
Art. 3. Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311