§ 82.1.5 – R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153.
Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:08/12/1938
Numero:2153


Sommario
Articolo 1.      E' approvato l'unito regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze
Articolo 2.      Sono abrogati il precedente regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione che contrasti con [...]
Art. 1.      La conservazione del nuovo catasto dei terreni formato in esecuzione delle disposizioni di legge ora raccolte nel testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, ha per oggetto di [...]
Art. 2.      Il catasto si conserva per ogni comune amministrativo; è però ammessa la separata conservazione anche per frazione catastale di comune, nei casi d'eccezione contemplati [...]
Art. 3.      Gli atti dei quali si fa la conservazione sono quelli determinati dall'art. 41 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572
Art. 4.      La conservazione viene eseguita sopra un unico esemplare degli atti di cui all'articolo precedente da un'apposita sezione dell'ufficio tecnico erariale per tutti i [...]
Art. 5.      E' vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali dall'ufficio in cui sono conservati
Art. 6.      Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio [...]
Art. 7.      Le domande di voltura devono esser fatte all'ufficio del registro o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, o da ricevere la denuncia di [...]
Art. 8.      Un solo modulo può comprendere tutte le domande delle volture dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denuncia di successione e relative ad immobili [...]
Art. 9.      Nei casi di trasferimento di terreni e fabbricati urbani in base ad uno stesso atto o di fabbricati urbani esclusivamente, gli uffici del registro o delle successioni [...]
Art. 10.      Gli uffici delle imposte dirette, in base alle domande e agli atti che per i trasferimenti promiscui riceveranno dagli uffici tecnici erariali giusta il disposto [...]
Art. 11.      Con le domande delle volture devono essere presentate all'ufficio del registro o delle successioni, le copie e gli estratti in carta libera, distintamente per [...]
Art. 12.      Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private con sottoscrizioni [...]
Art. 13.      Per le volture dipendenti da successione occorre, oltre la copia o l'estratto dei documenti relativi alla successione, un certificato in carta libera rilasciato [...]
Art. 14.      Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art. 86 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. [...]
Art. 15.      Le volture per i trasferimenti contemplati dall'art. 57 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, devono farsi in [...]
Art. 16.      Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa [...]
Art. 17.      Negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che trattasi di un errore che risale [...]
Art. 18.      Nel caso di mancanze o imperfezioni dei dati catastali, riscontrate negli atti civili o giudiziali, l'ufficio tecnico erariale compila apposito processo verbale e lo [...]
Art. 19.      Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto [...]
Art. 20.      Il tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade, o riguardante frazionamenti di più particelle contigue, può farsi in unico foglio comunque riguardi [...]
Art. 21.      I tipi di frazionamento di cui all'art. 19 debbono essere prodotti dalle parti interessate, o all'ufficio del registro all'atto della compilazione della domanda di [...]
Art. 22.      L'ufficio tecnico erariale sulle domande di voltura che riceve dall'ufficio del registro o delle successioni, segna la data del ricevimento appone il bollo d'ufficio e [...]
Art. 23.      Per i beni situati nella propria provincia, l'ufficio tecnico erariale
Art. 24.      Se per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti le volture non possono essere eseguite, l'ufficio tecnico erariale invita le parti, mediante notificazione di apposito [...]
Art. 25.      Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti [...]
Art. 26.      Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di un numero di mappa, l'ufficio tecnico erariale, prima di eseguire la voltura, esamina immediatamente il [...]
Art. 27.      Qualora nessuna difficoltà si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'ufficio tecnico [...]
Art. 28.      Ciascuna nota di voltura deve indicare
Art. 29.      Le note di voltura per l'intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, il cognome e la paternità degli individui e la denominazione degli enti [...]
Art. 30.      Con la scorta delle note di voltura l'ufficio tecnico erariale eseguisce i trasporti nei propri registri
Art. 31.      Le volture saranno eseguite facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella nota di voltura ed iscrivendo [...]
Art. 32.      Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed [...]
Art. 33.      Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le [...]
Art. 34.      Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta, si fa luogo a semplice intestazione alla [...]
Art. 35.      L'ufficio tecnico erariale deve eseguire la voltura non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i due [...]
Art. 36.      Le variazioni di intestazione e quelle di consistenza, dipendenti dalla esecuzione delle volture o da cambiamenti nello stato e nelle rendite dei terreni, dopo che sono [...]
Art. 37.      Eseguita la voltura, l'ufficio tecnico erariale stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed [...]
Art. 38.      Per i trasferimenti di soli terreni, le copie degli atti ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso gli uffici [...]
Art. 39.      Oltre ai casi nei quali non siano state osservate le norme stabilite dal presente regolamento, non potrà eseguirsi la voltura quando non sia chiesta e giustificata la [...]
Art. 40.      L'ufficio tecnico erariale dovrà prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali, non ostante le pratiche prescritte dagli [...]
Art. 41.      Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite già accese con regolare [...]
Art. 42.      Ogni volta che l'amministrazione dei beni iscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione [...]
Art. 43.      Può parimenti essere domandata la variazione o la cancellazione dell'annotamento ogni volta che pei beni iscritti in catasto con annotamento di contestazione, ai sensi [...]
Art. 44.      Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in un con i documenti [...]
Art. 45.      A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto
Art. 46.      L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, è
Art. 47.      Oltre agli estratti indicati nell'articolo precedente, si possono rilasciare anche copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali, purché non vi ostino [...]
Art. 48.      Quando siano richiesti estratti storici catastali non può l'ufficio cui la richiesta è fatta attestare l'identità di beni iscritti in catasti diversi, salvo quanto è [...]
Art. 49.      Nelle province in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico parcellare, i possessori, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, [...]
Art. 50.      Possono anche rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona, o un numero, o un fondo, non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto. Quanto alle [...]
Art. 51.      E' vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa ditta o che si riferiscano a beni iscritti negli atti [...]
Art. 52.      Negli estratti di mappa si può comprendere quel numero di tipi o figure, nella stessa scala delle mappe, di cui è capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione sia [...]
Art. 53.      A cura dello Stato potranno essere messe in vendita riproduzioni dei fogli di mappa, sfornite di dichiarazione di autenticità. La vendita sarà fatta dagli uffici tecnici [...]
Art. 54.      Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ai sensi dell'art. 41 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sempre [...]
Art. 55.      I comuni hanno facoltà di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici [...]
Art. 56.      Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'ufficio tecnico erariale direttamente o pel tramite dell'ufficio delle [...]
Art. 57.      L'ufficio tecnico erariale, ricevuta la domanda del comune, la esamina rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia nonché alla persona designata per la [...]
Art. 58.      La copia della mappa deve essere fatta sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia può eseguirsi [...]
Art. 59.      Spetta all'ufficio presso il quale si eseguiscono le copie
Art. 60.      Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovrà sospendersi per il tempo necessario ai [...]
Art. 61.      Il comune è responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle [...]
Art. 62.      Le copie del catasto fatte a norma degli articoli precedenti, non possono in nessun caso essere autenticate
Art. 63.      I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purché provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse
Art. 64.      Di regola, le copie delle mappe e degli altri atti catastali saranno fatte a cura di uno speciale incaricato del comune
Art. 65.      Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura è stabilito gradualmente come dalla tabella A [...]
Art. 66.      Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle [...]
Art. 67.      Per i trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprietà o il solo dominio diretto, per le concessioni e le cessioni del dominio utile, per le devoluzioni del dominio [...]
Art. 68.      Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili
Art. 69.      Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente
Art. 70.      In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del [...]
Art. 71.      Il procuratore del registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione e con le norme dettate nell'art. 70, il numero [...]
Art. 72.      All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'ufficio del registro applica anche alle domande di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nell'art. 8
Art. 73.      Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio del registro o delle successioni e il diritto [...]
Art. 74.      Non può eseguirsi senza il pagamento delle imposte, delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba [...]
Art. 75.      I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle [...]
Art. 76.      Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, [...]
Art. 77.      Non è dovuto alcun diritto
Art. 78.      Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'ufficio tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente [...]
Art. 79.      Qualora agli effetti dell'imposta di registro o di successione venga definito un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, dovrà esigersi il [...]
Art. 80.      Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'amministrazione del catasto e dei serviti tecnici erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e [...]
Art. 81.      Le riscossioni dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali è affidata agli uffici del registro ed è regolata dalle tabelle B, C e D annesse al [...]
Art. 82.      L'ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, ove non sia stato diversamente indicato dal richiedente, è quello [...]
Art. 83.      Chi richiede certificati, estratti e copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio distrettuale delle [...]
Art. 84.      Per ogni singolo estratto dei registri catastali devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali stabiliti, per i vari casi, dalla tariffa
Art. 85.      Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'art. 19 della legge del bollo [...]
Art. 86.      Sulle volture e sulle copie, certificati ed estratti, soggetti al pagamento dei diritti catastali di cui ai capi I e II del presente titolo III, è dovuto un diritto [...]
Art. 87.      Per il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti di cui all'art. 96 sono dovuti i soli diritti di scritturazione o di disegnatore indicati in corrispondenza [...]
Art. 88.      E' permesso a chiunque, mediante il pagamento del diritto fisso di cui alla tabella E annessa al presente regolamento, di consultare, presso gli uffici tecnici erariali [...]
Art. 89.      Il diritto fisso per usufruire della facoltà concessa dal precedente articolo sarà corrisposto all'ufficio presso il quale ha luogo la consultazione con o senza appunti [...]
Art. 90.      Ferme restando le disposizioni di cui ai regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e 7 marzo 1938, n. 205, i compensi di cui alle tabelle A, C e D al personale degli [...]
Art. 91.      Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano [...]
Art. 92.      Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell'art. 55 vanno esenti, oltreché dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al presente regolamento, anche [...]
Art. 93.      I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, vengono rilasciati in carta libera e con esenzione [...]
Art. 94.      Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono rilasciare in carta libera e senza spesa, nel termine di otto giorni, l'elenco dei [...]
Art. 95.      Oltre ai certificati, alle copie ed agli estratti contemplati nei precedenti art. 91, 92, 93 e 94 ed a quelli richiesti da enti che da speciali disposizioni legislative [...]
Art. 96.      Sono esenti da bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore nonché al rimborso delle eventuali spese di [...]
Art. 97.      Per fruire delle particolari agevolezze contemplate negli articoli 95 e 96, gli uffici, gli enti, i consorzi, i podestà, i commissari per la liquidazione degli usi [...]
Art. 98.      Oltre agli uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione [...]
Art. 99.      Coloro che non pagheranno all'ufficio del registro o delle successioni i diritti catastali entro il termine stabilito per la registrazione degli atti o per il pagamento [...]
Art. 100.      Nel caso previsto dall'art. 24, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'ufficio tecnico erariale, questo, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli [...]
Art. 101.      Il verbale di cui all'articolo precedente viene dall' ufficio tecnico erariale inviato all'intendenza di finanza, che lo notifica alla parte e la invita a presentare le [...]
Art. 102.      La decisione dell'intendente viene notificata alla parte e comunicata
Art. 103.      La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle sopratasse e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, è fatta nei modi e con le norme [...]
Art. 104.      Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nelle loro rendite, si tengono in evidenza in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti
Art. 105.      Danno luogo ad aumento
Art. 106.      Danno luogo a diminuzione
Art. 107.      Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art. 112
Art. 108.      Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella
Art. 109.      I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, danno luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nel rispettivo catasto
Art. 110.      Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria [...]
Art. 111.      Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo [...]
Art. 112.      I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i [...]
Art. 113.      I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunciati di mano in mano che avvengono, e, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, [...]
Art. 114.      La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del podestà del [...]
Art. 115.      Non potranno avere corso le denunce per diminuzione di estimo, relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori
Art. 116.      L'ufficio tecnico erariale, fatto un primo esame delle denunce, respingerà quelle che avrà riconosciute incomplete o irregolari, con invito al denunciante a produrle [...]
Art. 117.      E' fatto obbligo al podestà di far conoscere agli uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le località nelle quali durante l'anno sono [...]
Art. 118.      Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni avranno luogo, di regola, ogni cinque anni in tutti i comuni di ciascuna provincia. A [...]
Art. 119.      Entro il mese di ottobre l'ufficio tecnico erariale fa pubblicare, nei comuni pei quali ricorre il turno della verificazione periodica nell'anno successivo, un manifesto [...]
Art. 120.      Trascorso il termine indicato all'articolo precedente, non è più ammissibile la verifica gratuita nel quinquennio in corso; ma rimane salvo agli interessati il diritto [...]
Art. 121.      Le denunce, presentate a senso dell'art. 114, vengono dall'ufficio tecnico erariale registrate, secondo l'ordine della presentazione, in apposito protocollo da tenersi [...]
Art. 122.      L'ufficio tecnico erariale ordina per comune tutte le denunce ricevute a termini degli art. 113 a 117 e riconosciute regolari o regolarizzate, e in base ad esse provvede [...]
Art.123      Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazioni negli atti catastali saranno eseguite coi criteri che hanno regolato la formazione del catasto, e [...]
Art. 124.      Almeno quindici giorni prima che abbiano principio le verificazioni in ciascun comune, l'ufficio tecnico erariale ne dà avviso ai possessori interessati con manifesto da [...]
Art. 125.      Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, l'ufficio tecnico erariale notifica i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore
Art. 126.      Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denuncia od il reclamo non [...]
Art. 127.      Le verificazioni straordinarie domandate dalle parti si eseguiranno con le norme indicate negli articoli precedenti
Art. 128.      I periti catastali che si recano sopralluogo per le verificazioni saranno forniti dei dati relativi alle volture che non si siano potute eseguire e che non siano già [...]
Art. 129.      I risultati delle verificazioni tanto periodiche quanto straordinarie saranno dall'ufficio tecnico erariale riportati sulla mappa e registrati in apposito stato dei [...]
Art. 130.      Durante le verificazioni periodiche il perito catastale dovrà riscontrare sul terreno la esattezza e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento, che non [...]
Art. 131.      Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, di regola, nei riguardi delle imposte e delle [...]
Art. 132.      Alle notificazioni, alle trasmissioni e agli avvisi prescritti dal presente regolamento provvederà l'ufficio tecnico erariale nei modi stabiliti dai regolamenti per le [...]
Art. 133.      Nei casi non particolarmente contemplati dal presente regolamento, la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa compete alla direzione generale del [...]
Art. 134.      Sui ricorsi per violazione di legge o che implichino questioni di massima relative alla conservazione del catasto, per i casi diversi da quelli contemplati al secondo [...]
Art. 135. 
Art. 136.      A quella data l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, per ciascun comune, esegue sui propri libri e colla scorta dei dati comunicati dall'ufficio tecnico erariale [...]
Art. 137.      Tutti gli atti, documenti e registri che, giusta le prescrizioni e le istituzioni ministeriali hanno servito per la formazione del catasto, sia per la parte geometrica, [...]
Art. 138.      Il personale incaricato della conservazione del nuovo catasto e delle verificazioni ordinarie e straordinarie, è responsabile degli errori che risultassero negli atti e [...]
Art. 139.      Gli uffici del registro o delle successioni delle province in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani [...]
Art. 140.      Gli uffici del registro e delle successioni delle province in cui è in conservazione il nuovo catasto dei terreni, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani [...]
Art. 141.      Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore per distretto di imposta o per comune amministrativo o parte di comune amministrativo con mappa e tariffa [...]


§ 82.1.5 – R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153.

Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni.

(G.U. 13 febbraio 1939, n. 36).

 

     Articolo 1.

     E' approvato l'unito regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

 

          Articolo 2.

     Sono abrogati il precedente regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione che contrasti con il regolamento di cui al precedente articolo 1.

 

 

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto

Norme generali

 

          Art. 1.

     La conservazione del nuovo catasto dei terreni formato in esecuzione delle disposizioni di legge ora raccolte nel testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, ha per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante volture e anche mediante verificazioni periodiche e straordinarie:

     a) le mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, possessori, direttari, enfiteuti e livellari, usufruttuari ed usuari di beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto;

     b) le mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili e nelle loro rendite, nei casi contemplati dalla legge.

 

          Art. 2.

     Il catasto si conserva per ogni comune amministrativo; è però ammessa la separata conservazione anche per frazione catastale di comune, nei casi d'eccezione contemplati dagli art. 12 e 51 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, con le modificazioni apportatevi dal regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88.

 

          Art. 3.

     Gli atti dei quali si fa la conservazione sono quelli determinati dall'art. 41 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

 

          Art. 4.

     La conservazione viene eseguita sopra un unico esemplare degli atti di cui all'articolo precedente da un'apposita sezione dell'ufficio tecnico erariale per tutti i comuni di ciascuna provincia.

     Agli uffici distrettuali delle imposte dirette, per i comuni compresi nel rispettivo distretto, vengono consegnate, per le operazioni di propria competenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, una copia della mappa particellare, una copia del registro delle partite, una della matricola dei possessori ed una del prontuario dei numeri di mappa.

 

          Art. 5.

     E' vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali dall'ufficio in cui sono conservati.

 

Titolo I

DELLE VOLTURE

 

Capo I

DELLE DOMANDE DI VOLTURA

 

          Art. 6.

     Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione fra persone cointestate.

 

          Art. 7.

     Le domande di voltura devono esser fatte all'ufficio del registro o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, o da ricevere la denuncia di successione, che danno luogo alle volture.

     La domanda è compilata sopra un modulo a stampa, che il procuratore consegna gratuitamente perché sia completato colle indicazioni occorrenti e sottoscritte da chi presenta gli atti da registrarsi, o fa la denuncia della successione.

     La presentazione delle domande deve avvenire contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto civile o giudiziale, a senso dell'art. 80 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, od alla presentazione della denuncia per causa di morte o per le altre cause contemplate dagli art. 55, 56, 57 e 58 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

     L'obbligo di provvedervi incombe alle persone, che per le disposizioni contenute nelle leggi del registro e sulle successioni hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte.

     Nel trasferimento dei beni vincolato a condizione sospensiva, la domanda delle volture deve presentarsi all'ufficio del registro o delle successioni, insieme colla denuncia della verificata condizione.

     Il precedente proprietario, o possessore, ha sempre facoltà di promuovere la voltura in testa a chi di ragione qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

 

          Art. 8.

     Un solo modulo può comprendere tutte le domande delle volture dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denuncia di successione e relative ad immobili situati nella circoscrizione di uno stesso ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il procuratore del registro determina a norma degli art. 69 e 70 il numero delle domande di voltura che s'intendono comprese in ciascun modulo, applica a questo le dovute marche da bollo per ogni domanda e le annulla col bollo a calendario.

     I moduli contenenti le domande delle volture sono dall'ufficio del registro o delle successioni trasmessi insieme alle copie od estratti dei relativi documenti all'ufficio tecnico erariale entro otto giorni al più tardi dalla loro data, con un elenco in duplo. Uno degli esemplari dell'elenco viene immediatamente restituito dall'ufficio tecnico erariale, firmato in segno di ricevuta.

     Nel modulo contenente le domande delle volture, il procuratore del registro indica:

     a) distintamente per ogni voltura, il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, e la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per soprattasse;

     b) la data ed il numero della corrispondente partita di introito.

     Nel caso in cui gli immobili siano situati in più circoscrizioni di uffici d'imposte, i moduli devono essere compilati distintamente per circoscrizione di ufficio imposte e trasmessi dagli uffici del registro e delle successioni ai competenti uffici tecnici erariali.

 

          Art. 9.

     Nei casi di trasferimento di terreni e fabbricati urbani in base ad uno stesso atto o di fabbricati urbani esclusivamente, gli uffici del registro o delle successioni fanno redigere dalle parti le domande di voltura sullo stesso modello prescritto dall'art. 7 e sempre distintamente per circoscrizione di ufficio distrettuale delle imposte dirette.

     Le domande promiscue sono trasmesse, in unica serie con quelle concernenti esclusivamente terreni, ai competenti uffici tecnici erariali; quelle relative ai soli beni urbani si trasmettono in serie a parte agli uffici delle imposte nella cui circoscrizione sono situati i fabbricati.

 

          Art. 10.

     Gli uffici delle imposte dirette, in base alle domande e agli atti che per i trasferimenti promiscui riceveranno dagli uffici tecnici erariali giusta il disposto dell'art. 23, lettera d), e in base alle domande riguardanti esclusivamente beni urbani che riceveranno dagli uffici del registro o delle successioni ai sensi dell'articolo precedente, eseguiranno le variazioni negli speciali registri del catasto urbano con le forme e nei modi per i medesimi prescritti e trasmetteranno agli uffici tecnici erariali suddetti gli elementi necessari per aggiornare i registri del nuovo catasto terreni.

 

Capo II

DEI DOCUMENTI DA UNIRSI ALLE DOMANDE DELLE VOLTURE

 

          Art. 11.

     Con le domande delle volture devono essere presentate all'ufficio del registro o delle successioni, le copie e gli estratti in carta libera, distintamente per circoscrizione di ufficio imposte, degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione, e, per i trasferimenti in causa di morte, le copie o estratti dei documenti relativi alla successione. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 12, questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo.

     Se le parti non vi provvedono, le copie o gli estratti saranno fatti in carta libera dal procuratore del registro, a norma dell'art. 55 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

     Le copie e gli estratti degli atti di trasferimento presentati dalle parti devono essere autenticati dall'ufficiale pubblico, che conserva gli originali, o che ha autenticate le firme; invece le copie o gli estratti eseguiti dal procuratore del registro devono dallo stesso essere dichiarati conformi ai documenti prodotti dalle parti. Quest'ultima disposizione si applica anche alle copie dei certificati catastali nel caso previsto dall'art. 12.

     In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.

 

          Art. 12.

     Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

     Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla voltura, cioè:

     a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;

     b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.

     In luogo delle indicazioni di cui alla lettera b) potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' termini dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

 

          Art. 13.

     Per le volture dipendenti da successione occorre, oltre la copia o l'estratto dei documenti relativi alla successione, un certificato in carta libera rilasciato dall'ufficio del registro o delle successioni, al quale fu denunciata l'eredità, con le indicazioni che seguono:

     a) il cognome e il nome del defunto, nonché il cognome, il nome e la paternità degli eredi e dei legatari, la loro condizione e residenza quando queste risultino dalla denuncia, e, per le donne maritate o vedove, anche il cognome del marito;

     b) la data della morte e quella della denuncia della eredità;

     c) la specie della successione, se cioè testata od intestata, e nel primo caso, la data, il rogito e l'apertura del testamento;

     d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi e legatari;

     e) i beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredità, con l'indicazione dei dati coi quali i medesimi sono rappresentati in catasto, e con la specificazione del modo col quale vengono distribuiti per specie e quantità fra i singoli eredi e legatari;

     f) il valore degli immobili e dei diritti reali, dichiarato agli effetti dell'applicazione dell'imposta delle successioni;

     g) le somme pagate per imposta di successione, per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse, e i dati distintivi della bolletta relativa.

     Per adempiere alla prescrizione della lettera e), possono i notai e altri pubblici funzionari, e le parti interessate, chiedere un certificato od estratto catastale da rilasciarsi a termini dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

     Quando la parte non abbia altrimenti provveduto all'obbligo di fornire le caratteristiche catastali degli immobili compresi nella successione, la richiesta del certificato deve essere fatta dall'ufficio del registro o delle successioni nell'interesse della parte, e la spesa della tassa di bollo deve essere addebitata dall'ufficio stesso alla parte nel cui interesse viene fatta la richiesta. A tale effetto il procuratore delle imposte compila in carta libera il certificato od estratto chiesto dal procuratore del registro, il quale poi ricupera la tassa di bollo al momento della riscossione del diritto di voltura di cui all'art. 71 del presente regolamento.

 

          Art. 14.

     Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art. 86 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, la voltura potrà essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione, e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, a rilasciarsi ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

     I predetti documenti dovranno essere presentati al procuratore del registro per l'accertamento della intervenuta prescrizione e per l'applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione.

 

          Art. 15.

     Le volture per i trasferimenti contemplati dall'art. 57 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, devono farsi in base agli atti legali, che li comprovano ed al certificato di eseguita denuncia da cui risulti il pagamento dell'imposta di registro o di successione.

     Per i passaggi di usufrutto, che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, la voltura si eseguirà in base al detto certificato e all'atto di provvisione in originale o in copia rilasciata dagli uffici della stessa autorità ecclesiastica da cui l'atto venne emanato.

     Allorquando l'imposta di registro o di successione per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà viene pagata anticipatamente, le parti sono tenute pur sempre a fare al procuratore la denuncia voluta dall'art. 79 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e dall'art. 54 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270; e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 16.

     Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie.

     Per gli errori imputabili agli uffici, la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio, anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, sulla base di una nota di voltura compilata dall'ufficio tecnico erariale, la quale nota tiene luogo di domanda di voltura.

 

          Art. 17.

     Negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che trattasi di un errore che risale all'impianto del catasto: diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso nella persona a favore della quale devesi procedere alla rettifica della intestazione catastale.

 

          Art. 18.

     Nel caso di mancanze o imperfezioni dei dati catastali, riscontrate negli atti civili o giudiziali, l'ufficio tecnico erariale compila apposito processo verbale e lo trasmette all'intendente di finanza per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 1 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045.

 

          Art. 19.

     Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 57 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

     Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa, come punti trigonometrici e termini di proprietà, o quanto meno a spigoli di case od altri punti salienti, e riferite a misure prese sul terreno e riportate sul tipo, affinché sia facile verificarne la regolarità.

     Il tipo di frazionamento sarà corredato da una dimostrazione dalla quale risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella. La dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato, in carta libera, purché in tale atto, da rimanere presso l'ufficio tecnico erariale, sia fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato.

     La ripartizione della rendita deve essere fatta in ragione della superficie, nonostante qualunque patto contrario.

 

          Art. 20.

     Il tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade, o riguardante frazionamenti di più particelle contigue, può farsi in unico foglio comunque riguardi più partite, giusta il disposto dell'art. 52, e può comprendere anche la dimostrazione di cui all'articolo precedente pei singoli numeri di mappa.

 

          Art. 21.

     I tipi di frazionamento di cui all'art. 19 debbono essere prodotti dalle parti interessate, o all'ufficio del registro all'atto della compilazione della domanda di voltura a cui si riferiscono o direttamente all'ufficio tecnico erariale, entro 15 giorni dalla data della domanda stessa.

     Ove le parti non vi provvedano si procede in conformità degli articoli 24 e 25.

 

Capo III

DELL'ESECUZIONE DELLE VOLTURE

 

          Art. 22.

     L'ufficio tecnico erariale sulle domande di voltura che riceve dall'ufficio del registro o delle successioni, segna la data del ricevimento appone il bollo d'ufficio e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine corrispondente.

 

          Art. 23.

     Per i beni situati nella propria provincia, l'ufficio tecnico erariale:

     a) confronta i dati contenuti nelle copie degli atti con quelli contenuti nei registri catastali;

     b) verifica agli effetti dell'art. 78 se fu esattamente calcolato il numero delle volture;

     c) nel caso di frazionamento di particelle, si accerta se sia stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e, ove manchi, provvede nel modo indicato nell'articolo seguente;

     d) nel caso di trasferimenti promiscui, che interessino cioè terreni e fabbricati urbani, introdotte negli atti le variazioni interessanti il catasto terreni, e tratta copia della domanda di voltura per uso proprio, invierà subito al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, con le comunicazioni di cui all'art. 36 per i beni rustici, la domanda e gli atti allegati, dopo avervi contrassegnato i beni suddetti da esso volturati.

 

          Art. 24.

     Se per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti le volture non possono essere eseguite, l'ufficio tecnico erariale invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione degli atti e documenti complementari riconosciuti necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito e non presentando i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire 10 a 50 e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi ai sensi dell'art. 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

     Nell'avviso devono essere specificate le imperfezioni e lacune riscontrate, nonché gli atti, tipi di frazionamento o documenti complementari da prodursi perché la voltura possa essere eseguita. Quando le parti dimostrino di non essere in grado di riparare subito alle imperfezioni o di presentare i richiesti documenti, e facciano domanda, anche orale, di proroga, l'ufficio tecnico erariale deve concederla per il tempo che esso riconoscerà necessario, prendendone nota nel protocollo.

 

          Art. 25.

     Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti necessari per l'eseguimento della voltura, l'ufficio tecnico erariale li domanda ai notai, ai cancellieri ed a qualunque altro pubblico funzionario e, quando occorra, provvede alla redazione del tipo di frazionamento a spese delle parti.

 

          Art. 26.

     Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di un numero di mappa, l'ufficio tecnico erariale, prima di eseguire la voltura, esamina immediatamente il tipo di frazionamento presentato dalla parte, lo rivede e riconosciutane la regolarità, introduce le linee dividenti nelle mappe proprie. Ove occorrano correzioni, il predetto ufficio le fa eseguire dalle parti.

 

          Art. 27.

     Qualora nessuna difficoltà si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'ufficio tecnico erariale compila sopra apposito stampato le note di voltura occorrenti, giusta i criteri e le norme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

     Le note di voltura devono essere numerate progressivamente per ciascun comune amministrativo o per ciascuna frazione di comune avente catasto separato, e devono contenere il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di voltura presentata all'ufficio del registro o delle successioni.

 

          Art. 28.

     Ciascuna nota di voltura deve indicare:

     a) la data in cui è stata chiesta la voltura e la persona del richiedente;

     b) il comune e la frazione catastale del comune in cui sono situati i beni;

     c) il foglio ed i numeri di mappa principali e subalterni nonché gli altri dati coi quali detti beni sono rappresentati in catasto. Quando però con la voltura venga ad annullarsi una intera partita, basterà indicarne la superficie e l'estimo complessivi;

     d) la ditta alla quale i beni sono intestati;

     e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati;

     f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione;

     g) il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per soprattasse, la data e il numero della corrispondente partita d'introito.

 

          Art. 29.

     Le note di voltura per l'intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, il cognome e la paternità degli individui e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualità dei rappresentanti.

     Per le società in nome collettivo, l'intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

     Delle donne maritate o vedove devono indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e, se maritate o vedove, il cognome, nome e paternità del marito.

     Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualità, devono indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternità del beneficiato.

     Pei beni soggetti ad amministrazione legale, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternità dell'amministratore legale, dopo quelli del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredità giacente, o beneficiata.

     Pei beni contestati devono essere indicati, di seguito al nome del proprietario o possessore, il cognome, il nome e la paternità di chi ha elevato la contestazione, od è succeduto negli eventuali diritti.

     Pei beni enfiteutici o livellari, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternità dell'enfiteuta o livellario, nonché quelli del domino diretto.

     Pei beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso totale, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternità dell'usufruttuario od usurario, e, di seguito, quelli del proprietario, con l'indicazione della durata dell'usufrutto o dell'uso, ove questi siano a tempo determinato. Per i beni soggetti ad usufrutto o a diritto d'uso parziale, il cognome, il nome e la paternità del proprietario devono precedere quelli dell'usufruttuario od usuario.

     Nelle comunioni di proprietà o possesso o d'altri diritti reali, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternità dei cointeressati, nonché la quota spettante a ciascuno; nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

     Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.

     In ogni caso si devono indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui, o la sede degli enti morali.

 

          Art. 30.

     Con la scorta delle note di voltura l'ufficio tecnico erariale eseguisce i trasporti nei propri registri.

 

          Art. 31.

     Le volture saranno eseguite facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella nota di voltura ed iscrivendo a carico della partita del nuovo possessore i dati catastali dei beni e diritti medesimi.

     Se il nuovo possessore ha partita aperta sotto una intestazione catastale eguale a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo essere fatto a detta partita di seguito agli altri immobili ivi descritti nel modo e coll'ordine stesso che è prescritto per l'impianto delle partite originarie.

     Nella voltura di un'intera partita basta indicare nello scarico il totale della superficie e della rendita dei beni che la compongono; nel carico, invece, si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e di rendita.

     Nella voltura di una o più porzioni di una partita, si devono indicare, tanto nello scarico quanto nel carico, i singoli numeri o le singole frazioni di numero costituenti le porzioni della partita che sono oggetto di voltura, nonché le superficie e le rendite corrispondenti.

     Nello scarico dell'ultima porzione di una partita che si spegne, basta indicare il totale della superficie e della rendita che sono oggetto di voltura. Nel carico però si devono indicare, anche in questo caso, i numeri e le frazioni di numero, ed inoltre le superficie e le rendite corrispondenti.

     Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita sui registri catastali.

 

          Art. 32.

     Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data e il numero della domanda, e della nota di voltura, l'atto che ha servito di base alla voltura e la registrazione dell'atto stesso.

 

          Art. 33.

     Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto a sensi dell'art. 26.

     I frazionamenti di numeri di mappa saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro.

 

          Art. 34.

     Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta, si fa luogo a semplice intestazione alla partita del possessore attuale. Però nel caso di passaggi risultanti da regolari atti di trasferimento, si fa prima l'iscrizione a nome del precedente possessore.

 

          Art. 35.

     L'ufficio tecnico erariale deve eseguire la voltura non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i due mesi decorrono dal giorno in cui l'ufficio li avrà ricevuti regolari e completi.

 

          Art. 36.

     Le variazioni di intestazione e quelle di consistenza, dipendenti dalla esecuzione delle volture o da cambiamenti nello stato e nelle rendite dei terreni, dopo che sono state introdotte in tutti gli atti dell'ufficio tecnico erariale, vengono da questo comunicate agli uffici distrettuali delle imposte dirette per l'aggiornamento dei propri atti nei modi che saranno stabiliti con istruzioni ministeriali.

 

          Art. 37.

     Eseguita la voltura, l'ufficio tecnico erariale stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed annota su entrambe il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.

     Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'ufficio suddetto, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.

 

          Art. 38.

     Per i trasferimenti di soli terreni, le copie degli atti ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso gli uffici tecnici erariali.

     Per i trasferimenti promiscui, i documenti di cui sopra saranno custoditi dagli uffici distrettuali delle Imposte dirette, ad eccezione dei tipi di frazionamento relativi ai terreni, i quali rimarranno presso gli uffici tecnici erariali.

 

          Art. 39.

     Oltre ai casi nei quali non siano state osservate le norme stabilite dal presente regolamento, non potrà eseguirsi la voltura quando non sia chiesta e giustificata la voltura anche per i passaggi intermedi. Però nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale e di espropriazione per causa di pubblica utilità, si dovrà dar corso alla relativa domanda di voltura, curando, in quanto sia possibile, le omesse volture intermedie in confronto agli antichi possessori.

 

          Art. 40.

     L'ufficio tecnico erariale dovrà prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali, non ostante le pratiche prescritte dagli articoli 24 e 25, non sarà stato possibile eseguire le corrispondenti volture negli atti catastali, e ne riferirà periodicamente alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, alla quale darà altresì notizia del numero delle volture domandate, di quelle portate a catasto e di quelle prorogate, arretrate o dichiarate ineseguibili.

     Con l'occasione l'ufficio suddetto formulerà le proposte atte ad eliminare, mediante appositi sopralluoghi, le volture ineseguibili.

 

Capo IV

ANNOTAMENTI CATASTALI

 

          Art. 41.

     Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.

 

          Art. 42.

     Ogni volta che l'amministrazione dei beni iscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.

     Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredità giacenti, o quando cessa la amministrazione legale, senza che venga mutazione nella intestazione catastale.

 

          Art. 43.

     Può parimenti essere domandata la variazione o la cancellazione dell'annotamento ogni volta che pei beni iscritti in catasto con annotamento di contestazione, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, avvengano cambiamenti, sia rispetto alla contestazione stessa, sia rispetto alla persona nell'interesse della quale l'annotamento è fatto, quante volte i cambiamenti stessi non importino per legge una o più volture.

 

          Art. 44.

     Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in un con i documenti da cui il cambiamento risulta, o all'ufficio del registro, o all'ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

     Può farsi una sola domanda anche se i beni, cui gli annotamenti si riferiscono, siano situati in più comuni, purché compresi nella circoscrizione di uno stesso ufficio distrettuale delle imposte dirette.

     L'ufficio tecnico erariale provvede come per le volture ordinarie.

 

Capo I

DEGLI ESTRATTI E DEI CERTIFICATI CATASTALI

 

          Art. 45.

     A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto.

     Gli estratti e i certificati catastali possono essere rilasciati tanto dagli uffici tecnici erariali quanto dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

     Invece per gli estratti e per le copie di mappa provvedono, di regola, gli uffici tecnici erariali suddetti.

     Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere rilasciati in forma autentica.

 

          Art. 46.

     L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, è:

     a) storico, se riguarda uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro;

     b) attuale, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto;

     c) di partita, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto;

     d) parziale, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano iscritte al catasto.

 

          Art. 47.

     Oltre agli estratti indicati nell'articolo precedente, si possono rilasciare anche copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali, purché non vi ostino disposizioni generali o locali, e salvo il disposto dell'art. 54.

 

          Art. 48.

     Quando siano richiesti estratti storici catastali non può l'ufficio cui la richiesta è fatta attestare l'identità di beni iscritti in catasti diversi, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

 

          Art. 49.

     Nelle province in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico parcellare, i possessori, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, potranno farne domanda in doppio esemplare o agli uffici tecnici erariali direttamente o agli uffici distrettuali delle imposte dirette, indicando in essa i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che devono corrispondere e allegando un estratto autentico della mappa antica esente da diritti a senso dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, da rimanere presso l'ufficio tecnico erariale, sarà esente dalla tassa di bollo.

     Questa disposizione è applicabile anche nel caso di volture chieste dopo l'attivazione del nuovo catasto, in base ad atti traslativi redatti quando vigeva ancora il catasto precedente.

 

          Art. 50.

     Possono anche rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona, o un numero, o un fondo, non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto. Quanto alle persone, può rilasciarsi un solo certificato negativo per tutti i comuni di un distretto, se il certificato è richiesto ad un ufficio distrettuale delle imposte, o per tutti i comuni di una provincia se il certificato è richiesto all'ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 51.

     E' vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa ditta o che si riferiscano a beni iscritti negli atti catastali di comuni diversi.

     Possono però comprendersi in un solo estratto le partite di più persone, quando queste siano cointestate nel possesso dei beni a cui si riferisce l'estratto, ovvero quando l'estratto serve di corredo ad estratti di mappa da servire per la costruzione di strade e per l'esecuzione di progetti interessanti opere dichiarate di pubblica utilità.

     E' pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

 

          Art. 52.

     Negli estratti di mappa si può comprendere quel numero di tipi o figure, nella stessa scala delle mappe, di cui è capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla contiguità dei fondi ed alla loro situazione in comuni diversi.

 

          Art. 53.

     A cura dello Stato potranno essere messe in vendita riproduzioni dei fogli di mappa, sfornite di dichiarazione di autenticità. La vendita sarà fatta dagli uffici tecnici erariali, ma le richieste per l'acquisto di tali riproduzioni potranno essere ricevute anche dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali le trasmetteranno, unitamente al relativo importo, ai predetti uffici tecnici erariali e potranno essere incaricati della consegna ai richiedenti.

 

          Art. 54.

     Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ai sensi dell'art. 41 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza. L'autorizzazione può essere rifiutata se i documenti richiesti riguardino controversie nelle quali si trovi o possa trovarsi impegnata l'Amministrazione dello Stato. In ogni caso, si dovrà dar corso a qualsiasi domanda che pervenga per mezzo della autorità giudiziaria.

 

Capo II

DELLE COPIE DEL CATASTO CONCESSE AI COMUNI

 

          Art. 55.

     I comuni hanno facoltà di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati.

     Tale facoltà si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive.

     Però gli estratti ed i certificati, desunti dalle predette copie di mappe e di atti catastali non avranno forza giuridica.

 

          Art. 56.

     Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'ufficio tecnico erariale direttamente o pel tramite dell'ufficio delle imposte, dichiarando:

     a) gli atti catastali di cui vuole la copia;

     b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;

     c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'art. 64.

 

          Art. 57.

     L'ufficio tecnico erariale, ricevuta la domanda del comune, la esamina rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia nonché alla persona designata per la esecuzione, e notifica, direttamente pel tramite dell'ufficio imposte, le proprie determinazioni al comune richiedente.

 

          Art. 58.

     La copia della mappa deve essere fatta sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia può eseguirsi tanto presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, quanto presso l'ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 59.

     Spetta all'ufficio presso il quale si eseguiscono le copie:

     a) fissare le ore in cui intende porre a disposizione degli incaricati del comune gli atti catastali da copiarsi;

     b) fornire gli schiarimenti che gli siano richiesti, e le altre indicazioni che valgano ad agevolare ed affrettare la esecuzione del lavoro;

     c) vigilare che i documenti catastali non siano dispersi, alterati o danneggiati, nè per qualsiasi motivo asportati dall'ufficio a termini dell'art. 5.

 

          Art. 60.

     Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovrà sospendersi per il tempo necessario ai bisogni dell'ufficio.

 

          Art. 61.

     Il comune è responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle copie stesse, ai sensi dell'art. 56, deve obbligarsi a rifondere all'Erario le spese che occorressero per riparare ai danni predetti.

     L'ufficio presso il quale si fanno le copie, nel consegnare gli atti alla persona incaricata di copiarli, fa sottoscrivere alla stessa una dichiarazione da cui risulti il loro stato di conservazione, e nel riceverli in restituzione si accerta che non abbiano sofferto alcun deterioramento.

 

          Art. 62.

     Le copie del catasto fatte a norma degli articoli precedenti, non possono in nessun caso essere autenticate.

 

          Art. 63.

     I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purché provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse.

     All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell'art. 55, non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai comuni copie parziali del catasto, nè certificati di ciò che risulta dai registri e atti catastali.

 

          Art. 64.

     Di regola, le copie delle mappe e degli altri atti catastali saranno fatte a cura di uno speciale incaricato del comune.

     Il comune nondimeno può domandare che vi provveda l'ufficio tecnico erariale, il quale sceglie i procedimenti ed i mezzi opportuni per l'esecuzione delle copie, e determina le spese che dovranno essere sostenute dal comune, notificandone l'ammontare, perché ne versi anticipatamente l'importo.

     Contro il provvedimento dell'ufficio tecnico erariale, il comune può ricorrere al Ministero delle finanze, che decide entro trenta giorni in modo definitivo.

 

Capo I

DEI DIRITTI CATASTALI SULLE VOLTURE

 

          Art. 65.

     Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura è stabilito gradualmente come dalla tabella A annessa al presente regolamento, in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti dell'imposta di registro o sulle successioni, in conformità delle vigenti leggi del registro o sulle successioni. Il diritto di voltura si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento dell'imposta di successione.

 

          Art. 66.

     Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle passività ereditarie.

 

          Art. 67.

     Per i trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprietà o il solo dominio diretto, per le concessioni e le cessioni del dominio utile, per le devoluzioni del dominio utile al direttario e per i trasferimenti o per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà di cui all'art. 15 del presente regolamento, i diritti graduali di voltura si liquidano sugli stessi valori in base ai quali vengono liquidate le imposte di registro o di successione.

 

          Art. 68.

     Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili.

     Nei trasferimenti a favore di più persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.

 

          Art. 69.

     Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:

     a) per ciascun comune amministrativo in cui sono situati i beni, anche se per un modesto titolo e a favore della stessa persona occorrano altre volture in altri comuni;

     b) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto. Si considera, però, come unica la domanda, quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa ditta, ancorché si tratti di terreni e fabbricati;

     c) per ciascun atto traslativo. Si considera, però, come unica la domanda nel caso di più atti che riguardano la stessa partita catastale, dalla quale deve aver luogo il distacco.

 

          Art. 70.

     In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:

     a) la voltura è da considerare come unica e quindi dà luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo, se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo comune amministrativo e trasferiti ad una medesima persona ancorché si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorché diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;

     b) le volture sono da considerare come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo:

     se i beni da trasferirsi si trovano in comuni amministrativi diversi;

     ovvero, se trattasi di più atti traslativi;

     ovvero, se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorché questo avvenga con unico atto.

     Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale, nel caso di più atti presentati contemporaneamente allo stesso ufficio del registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso comune amministrativo e acquistati da una medesima persona.

     Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le ditte risultanti da società, da enti morali o collettivi, ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

 

          Art. 71.

     Il procuratore del registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione e con le norme dettate nell'art. 70, il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in catasto, sentite, occorrendo, le parti e l'ufficio tecnico erariale.

     Per la liquidazione del diritto graduale di cui all'art. 65 il procuratore del registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ripartisce, ove occorra, d'accordo con la parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e vi commisura distintamente il diritto graduale a tenore della tariffa.

     I diritti di voltura devono essere riscossi dal procuratore contemporaneamente all'imposta di registro o di successione.

     Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal procuratore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sarà compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.

     Invece pei trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte le volte che l'imposta di registro viene riscossa mediante quietanza staccata dal collettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.

     La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sarà fatta dal procuratore, pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale, sui registri di formalità di fronte ad ogni registrazione; per le successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denuncia; ed in ogni altro caso in cui le imposte si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse e soprattasse di registro.

     Quando dalle parti non siano state esibite le copie degli atti di trasferimento necessarie per le volture, il procuratore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall'art. 55 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato, nella misura, dalla tabella B annessa al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011.

 

          Art. 72.

     All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'ufficio del registro applica anche alle domande di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nell'art. 8.

 

          Art. 73.

     Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio del registro o delle successioni e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione.

     Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, nè in atti precedenti già sottoposti alla formalità della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto si stabilisce d'ufficio dal procuratore del registro.

 

          Art. 74.

     Non può eseguirsi senza il pagamento delle imposte, delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite e decide a chi spettino i beni controversi.

     Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento di imposte, tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel registro denominato campione civile presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, per l'eventuale ricupero a causa finita.

 

          Art. 75.

     I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a lire 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. 129 della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta.

 

          Art. 76.

     Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, come prescrive l'art. 29 del presente regolamento; ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.

 

          Art. 77.

     Non è dovuto alcun diritto:

     a) per le volture dei beni che passano in testa al demanio;

     b) per le volture di correzione, quando trattasi di errori non imputabili alle parti;

     c) per le volture per affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiarie, che si operano in confronto al demanio, al fondo per il culto e al fondo di beneficenza e religione della città di Roma, giusta le norme ed i privilegi stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 22 marzo 1883, n. 1251, 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268, e confermati dalla legge 11 giugno 1925, n. 998. Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall'art. 67;

     d) per le volture nell'interesse del fondo per il culto, da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie. Però le volture dei beni che ad esso pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale, vanno soggette ai diritti ordinari;

     e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta, che, a termini delle leggi 14 aprile 1892, n. 189, e 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti dal demanio ai comuni;

     f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.

 

          Art. 78.

     Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'ufficio tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'ufficio demaniale competente, e concorda collo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali e di scritturazione ed alle tasse di bollo.

 

          Art. 79.

     Qualora agli effetti dell'imposta di registro o di successione venga definito un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, dovrà esigersi il supplemento che risulterà dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

 

          Art. 80.

     Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'amministrazione del catasto e dei serviti tecnici erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonché le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento.

     L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.

 

Capo II

DEI DIRITTI CATASTALI SULLE COPIE, CERTIFICATI ED ESTRATTI

 

          Art. 81.

     Le riscossioni dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali è affidata agli uffici del registro ed è regolata dalle tabelle B, C e D annesse al presente regolamento.

 

          Art. 82.

     L'ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, ove non sia stato diversamente indicato dal richiedente, è quello nel cui distretto ha sede l'ufficio che ha compilato detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.

 

          Art. 83.

     Chi richiede certificati, estratti e copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio distrettuale delle imposte dirette il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta.

     L'ufficio tecnico erariale o l'ufficio imposte ne prende nota in uno speciale registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, vi appone in margine la specifica dei diritti catastali e di quelli di scritturato o di disegnatore che sono dovuti in base alla tariffa, prende nota dei diritti liquidati nel registro di cui sopra, ed invia gli atti così compilati al procuratore del registro entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in simplo con dichiarazione di ricevuta.

     L'ufficio del registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'ufficio che ha compilato la copia, il certificato o l'estratto mediante rilascio di apposita bolletta e cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in margine l'estremo del pagamento eseguito dei diritti suddetti.

     Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al procuratore del registro, questi iscrive i diritti dovuti sui campioni demaniali, e ne cura l'esazione nei modi e con le norme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

 

          Art. 84.

     Per ogni singolo estratto dei registri catastali devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali stabiliti, per i vari casi, dalla tariffa.

     Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto, ancorché riguardi più partite.

     Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà prescritto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

 

          Art. 85.

     Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'art. 19 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, l'ufficio tecnico erariale si fa consegnare dalle parti le marche da bollo occorrenti, che dovranno essere apposte ed annullate dall'ufficio stesso, sovrapponendovi la scritturazione della data nel modo designato dall'art. 22 di detta legge; ed invia poi i documenti anzidetti al procuratore del registro, per la esazione dei diritti catastali, di scritturazione o di disegnatore col sistema indicato nell'art. 83.

 

Capo III

DEI DIRITTI DI SCRITTURAZIONE, DI DISEGNATORE E DI CONSULTAZIONE

 

          Art. 86.

     Sulle volture e sulle copie, certificati ed estratti, soggetti al pagamento dei diritti catastali di cui ai capi I e II del presente titolo III, è dovuto un diritto aggiuntivo di scritturazione o di disegnatore nelle misure corrispondentemente indicate nelle tabelle A, B, C e D, annesse al presente regolamento.

     Il diritto aggiuntivo suddetto è riscosso dagli uffici del registro o delle successioni contemporaneamente ai diritti catastali di cui alle stesse tabelle, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

 

          Art. 87.

     Per il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti di cui all'art. 96 sono dovuti i soli diritti di scritturazione o di disegnatore indicati in corrispondenza dei numeri di ordine 3 e 4 delle tabelle B, C e D, annesse al presente regolamento.

     Salvo il disposto dell'art. 64 nei confronti dei comuni e dell'art. 91 per le amministrazioni statali, gli stessi diritti di cui al precedente comma sono applicabili in tutti gli altri casi, in genere, nei quali sia ammesso il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti mediante rimborso delle sole spese effettive di opera e di materiale, dovendosi in tali casi intendere che, in luogo del rimborso di dette spese, siano dovuti i diritti di scritturazione e di disegnatore di cui ai numeri 3 e 4 delle tabelle B, C e D e il rimborso delle eventuali spese di materiale.

     I diritti particolarmente contemplati nel presente articolo vengono direttamente riscossi dagli uffici tecnici erariali o, limitatamente a quelli di cui alla tabella B, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, e rispettivamente versati, dai detti uffici, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale dell'ufficio tecnico erariale o su quello aperto a favore dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

 

          Art. 88.

     E' permesso a chiunque, mediante il pagamento del diritto fisso di cui alla tabella E annessa al presente regolamento, di consultare, presso gli uffici tecnici erariali o presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le mappe e gli altri atti catastali ed anche di estrarne note ed appunti.

     E' però vietato di estrarre copie di qualsiasi genere, compresi i lucidi di mappa.

     La facoltà di cui al primo comma del presente articolo per gli atti contemplati nell'art. 54 è subordinata ad autorizzazione specifica dell'Intendenza di finanza, la quale può anche rifiutarla nel caso in detto articolo previsto.

 

          Art. 89.

     Il diritto fisso per usufruire della facoltà concessa dal precedente articolo sarà corrisposto all'ufficio presso il quale ha luogo la consultazione con o senza appunti mediante marche da bollo a tassa fissa da applicarsi su apposito bollettario.

 

          Art. 90.

     Ferme restando le disposizioni di cui ai regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e 7 marzo 1938, n. 205, i compensi di cui alle tabelle A, C e D al personale degli uffici tecnici erariali verranno ripartiti nelle proporzioni e secondo le modalità da stabilire con decreto ministeriale.

 

Capo IV

DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI SULLE COPIE,

SUI CERTIFICATI, SUGLI ESTRATTI E SULLE CONSULTAZIONI

 

          Art. 91.

     Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.

     Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici richiedenti saranno invitati a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria.

     E' altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.

 

          Art. 92.

     Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell'art. 55 vanno esenti, oltreché dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al presente regolamento, anche dalla tassa di bollo.

     Le copie delle mappe, però quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.

     Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente.

 

          Art. 93.

     I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, vengono rilasciati in carta libera e con esenzione da ogni spesa a cura dell'ufficio delle imposte del distretto dov'è domiciliato il richiedente.

     Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiarie, e dei registri dei possessori e delle rubriche per la imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento d'ufficio e delle informazioni particolari che i procuratori delle imposte possono avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati.

     I certificati che vengono richiesti nell'interesse di persone già ammesse al patrocinio gratuito e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul campione delle cancellerie giudiziarie.

 

          Art. 94.

     Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono rilasciare in carta libera e senza spesa, nel termine di otto giorni, l'elenco dei beni intestati ai possessori che ai detti uffici sono indicati dall'esattore delle imposte dirette.

     Nell'elenco devonsi anche indicare i diritti di dominio diretto e di nuda proprietà relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore stesso.

 

          Art. 95.

     Oltre ai certificati, alle copie ed agli estratti contemplati nei precedenti art. 91, 92, 93 e 94 ed a quelli richiesti da enti che da speciali disposizioni legislative siano ammessi a fruire del beneficio della gratuita concessione, si rilasciano, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, i certificati, le copie e gli estratti:

     a) per i procedimenti di riabilitazione;

     b) per il ricovero degli alienati poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali;

     c) per l'iscrizione nelle liste dei poveri;

     d) per ottenere atti dello stato civile in carta libera e gratuitamente, a titolo di povertà, in base ad attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

     e) per conseguire l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e per concorrere a posti gratuiti nei convitti nazionali, purché la richiesta dipenda da povertà degli aspiranti;

     f) per ottenere la liquidazione di pensioni dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza;

     g) da allegare alle domande di ex combattenti per i concorsi a pensioni o ad assegni vitalizi;

     h) per uso di leva e riduzione di ferma;

     i) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

     l) per espropriazioni per conto dello Stato, a richiesta degli uffici delegati;

     m) per l'istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     n) richiesti dai podestà o dai consorzi di difesa contro le malattie delle piante e da quelli di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, rispettivamente per la compilazione e per l'aggiornamento degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione, ai sensi degli art. 49 e 50 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987;

     o) richiesti dai commissari per la liquidazione degli usi civici.

     Gli uffici, gli enti, i consorzi, i podestà e i commissari per la liquidazione degli usi civici, che abbiano fatto richiesta di copie, di certificati o di estratti ai sensi del presente articolo, saranno invitati a fornire una utile collaborazione o ad assentire che si provveda a loro spese secondo le norme fissate dall'art. 87, qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

 

          Art. 96.

     Sono esenti da bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore nonché al rimborso delle eventuali spese di materiale i certificati, le copie e gli estratti:

     a) richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del Regio Decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

     b) da produrre a corredo di domande di concessione di mutui ipotecari chiesti da invalidi di guerra per l'acquisto di fondi rustici, ai sensi del Regio Decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125;

     c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprietà, ai sensi del Regio Decreto 9 aprile 1922, n. 932;

     d) per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta, purché il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli uffici competenti;

     e) richiesti dagli istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma dell'art. 2006 del codice civile;

     f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto, o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati;

     g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni;

     h) richiesti dai consorzi idraulici di II e III categoria nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) e dai concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     i) per ottenere lo svincolo delle indennità relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilità, purché la domanda sia corredata dall'apposito certificato rilasciato dall'amministrazione espropriante;

     l) richiesti dalle associazioni sindacali di primo grado a senso dell'art. 5 del Regio Decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1644, per controllare le denuncie che i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro agricolo) sono tenuti a presentare alle associazioni medesime a mente ed agli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del citato Regio Decreto-legge.

     Nei certificati, nelle copie e negli estratti di cui sopra dovrà sempre farsi esplicita menzione dell'esclusivo uso cui devono servire.

 

          Art. 97.

     Per fruire delle particolari agevolezze contemplate negli articoli 95 e 96, gli uffici, gli enti, i consorzi, i podestà, i commissari per la liquidazione degli usi civici, i concessionari di opere di bonifica integrale e le associazioni sindacali di primo grado sono tenuti all'osservanza delle stesse norme prescritte dall'art. 91 per gli uffici governativi, e cioè devono presentare regolare domanda scritta, precisando lo scopo e l'oggetto della richiesta.

     In tutti gli altri casi, che non rientrino fra quelli particolarmente precisati nei suddetti due articoli, dovranno altresì essere citatigli estremi delle speciali disposizioni legislative che in forma esplicita accordano il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

 

          Art. 98.

     Oltre agli uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti:

     a) i commissari per la liquidazione degli usi civici;

     b) i delegati stradali per le strade comunali obbligatorie;

     c) i podestà, i consorzi di difesa contro le malattie delle piante ed i consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, ai sensi e per i fini, rispettivamente, degli articoli 49 e 50 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700, per la esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987;

     d) i consorzi idraulici di II e III categoria nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     e) gli istituti di credito fondiario, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali.

     Analogamente a quanto è prescritto al terzo comma dell'art. 91, gli incaricati delle consultazioni dovranno essere muniti di regolare lettera di delega con la precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.

 

Capo V

DELLE PENE PECUNIARIE E SOPRATASSE

 

          Art. 99.

     Coloro che non pagheranno all'ufficio del registro o delle successioni i diritti catastali entro il termine stabilito per la registrazione degli atti o per il pagamento dell'imposta di successione, incorreranno in una soprattassa eguale al doppio dei diritti medesimi.

     La soprattassa sarà liquidata e riscossa dall'ufficio del registro o delle successioni unitamente ai diritti catastali, e di essa dovrà farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 100.

     Nel caso previsto dall'art. 24, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'ufficio tecnico erariale, questo, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto del ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 60 testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e l'obbligo di rifondere le spese.

 

          Art. 101.

     Il verbale di cui all'articolo precedente viene dall' ufficio tecnico erariale inviato all'intendenza di finanza, che lo notifica alla parte e la invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

     Decorso tale termine, l'intendente, in base agli atti raccolti e alle deduzioni eventualmente presentategli, emette la sua decisione, contro la quale non è ammesso ricorso.

 

          Art. 102.

     La decisione dell'intendente viene notificata alla parte e comunicata:

     a) all'ufficio del registro per gli incombenti di cui al seguente art. 103;

     b) all'ufficio tecnico erariale perché ne prenda nota in apposito registro.

 

          Art. 103.

     La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle sopratasse e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, è fatta nei modi e con le norme stabilite dalla legge sulle imposte di registro.

 

Capo I

 

          Art. 104.

     Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nelle loro rendite, si tengono in evidenza in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 105.

     Danno luogo ad aumento:

     a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

     b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;

     c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

     d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dal testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi;

     e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;

     f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o elle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzioni di estimo;

     g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

 

          Art. 106.

     Danno luogo a diminuzione:

     a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

     b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;

     c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;

     d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

     e) il passaggio a carico dei possessori delle spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

     f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.

 

          Art. 107.

     Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art. 112.

     Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.

 

          Art. 108.

     Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella.

     Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue.

     L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve sempre risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della variazione oggetto di proprietà diverse.

 

          Art. 109.

     I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, danno luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nel rispettivo catasto.

     Sono a carico dei comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale.

     Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sarà data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facoltà di presentare entro trenta giorni dalla notificazione le loro osservazioni all'ufficio tecnico erariale.

     Contro le decisioni dell'ufficio stesso da notificarsi agli interessati, questi potranno ricorrere entro quindici giorni dall'avuta partecipazione, alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.

 

          Art. 110.

     Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta la espropriazione, a termini dell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Non si farà luogo però ad alcuno sgravio di rendita finchè delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.

 

          Art. 111.

     Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali, salvo il disposto dell'art. 18 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

 

          Art. 112.

     I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualità e classe dello stesso comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti.

     Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano per essi speciali qualità e classi e la relativa tariffa si determina dall'ufficio tecnico erariale in base ai criteri adottati nella formazione del catasto. Queste tariffe, previa approvazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sono comunicate alla commissione censuaria comunale, che entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione ha facoltà di ricorrere, pel tramite dell'ufficio tecnico suddetto, alla commissione censuaria centrale, che decide in via definitiva.

     L'ufficio tecnico erariale trasmette il reclamo della commissione censuaria comunale alla commissione censuaria provinciale, la quale entro trenta giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura dell'ufficio tecnico erariale alla commissione censuaria centrale, cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.

 

          Art. 113.

     I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunciati di mano in mano che avvengono, e, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.

     Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:

     a) quando per speciali circostanze il ministro per le finanze lo ritenga necessario;

     b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dall'ufficio tecnico erariale.

     I possessori hanno facoltà di chiedere la revisione delle colture con le quali i loro beni sono iscritti in catasto ogni anno, entro i tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente.

 

          Art. 114.

     La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del podestà del comune o per mezzo dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare:

     a) il cognome, nome e paternità del denunciante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati;

     b) il domicilio del denunciante, o quello eletto nel comune, se il denunciante non ha quivi il suo domicilio effettivo;

     c) la causa e la natura del cambiamento denunciato;

     d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;

     e) i documenti che il denunciante creda di produrre a corredo della denuncia.

     In margine alla denuncia l'ufficio ricevente annoterà la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascerà al denunciante staccandola da un bollettario a madre e figlia.

 

          Art. 115.

     Non potranno avere corso le denunce per diminuzione di estimo, relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori.

 

          Art. 116.

     L'ufficio tecnico erariale, fatto un primo esame delle denunce, respingerà quelle che avrà riconosciute incomplete o irregolari, con invito al denunciante a produrle regolarizzate entro il termine di cui all'art. 119, trascorso il quale sarà applicabile il disposto dell'art. 120.

 

          Art. 117.

     E' fatto obbligo al podestà di far conoscere agli uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le località nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.

 

Capo II

VERIFICAZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE

 

          Art. 118.

     Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni avranno luogo, di regola, ogni cinque anni in tutti i comuni di ciascuna provincia. A tal fine i comuni saranno ripartiti in cinque gruppi distinti, e le operazioni di verificazione saranno eseguite annualmente nei comuni di ciascun gruppo.

     La ripartizione dei comuni nei cinque gruppi sopraindicati e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione nei comuni di ciascun gruppo, saranno stabiliti con decreto ministeriale, su proposta dell'ufficio tecnico erariale.

     Se per circostanze speciali l'amministrazione del catasto ritenesse necessario ordinare verificazioni straordinarie, saranno stabiliti con decreto ministeriale i comuni che debbono esser verificati e le norme da seguirsi nella verificazione.

 

          Art. 119.

     Entro il mese di ottobre l'ufficio tecnico erariale fa pubblicare, nei comuni pei quali ricorre il turno della verificazione periodica nell'anno successivo, un manifesto per invitare i possessori a denunciare, prima del 31 dicembre, nei modi indicati all'art. 114, i cambiamenti non ancora denunciati a termine dell'art. 113.

     Invita contemporaneamente il podestà a far conoscere i cambiamenti che non avesse ancora denunciati a termine dell'art. 117.

 

          Art. 120.

     Trascorso il termine indicato all'articolo precedente, non è più ammissibile la verifica gratuita nel quinquennio in corso; ma rimane salvo agli interessati il diritto di chiedere la verifica straordinaria a proprie spese.

 

          Art. 121.

     Le denunce, presentate a senso dell'art. 114, vengono dall'ufficio tecnico erariale registrate, secondo l'ordine della presentazione, in apposito protocollo da tenersi distinto per comune.

     Nello stesso protocollo il suddetto ufficio prende anche nota della restituzione di quelle riconosciute incomplete od irregolari.

 

          Art. 122.

     L'ufficio tecnico erariale ordina per comune tutte le denunce ricevute a termini degli art. 113 a 117 e riconosciute regolari o regolarizzate, e in base ad esse provvede alle verificazioni in ciascun comune.

 

          Art.123

     Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazioni negli atti catastali saranno eseguite coi criteri che hanno regolato la formazione del catasto, e giusta le norme che saranno impartite con apposite istruzioni dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 124.

     Almeno quindici giorni prima che abbiano principio le verificazioni in ciascun comune, l'ufficio tecnico erariale ne dà avviso ai possessori interessati con manifesto da pubblicarsi nei modi soliti per le pubblicazioni ufficiali. Successivamente, il perito catastale, incaricato delle verificazioni, invita il podestà ad assegnargli, per il periodo dei lavori di campagna, un locale coi relativi mobili per uso di ufficio, e procede alla scelta dell'indicatore che dovrà accompagnarlo nelle operazioni in campagna, e mediante lettera d'avviso da recapitarsi al domicilio dei possessori interessati, almeno cinque giorni prima dell'operazione, invita i possessori stessi a trovarsi sopralluogo od a farsi rappresentare per assistere alle operazioni di verifica, avvertendo che la loro assenza non interromperà il corso delle operazioni medesime.

     I possessori possono anche farsi rappresentare mediante semplice delegazione autenticata dal podestà, che può essere scritta anche a tergo dell'avviso. La lettera d'avviso sarà recapitata a mezzo del messo comunale o dell'indicatore, che dovrà ritirarne ricevuta.

 

          Art. 125.

     Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, l'ufficio tecnico erariale notifica i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore.

     Questi potrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla commissione censuraria provinciale in appello, quando siano state variate la qualità o la classe dei terreni, salvo quanto verrà stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

     Contro le decisioni pronunciate in appello dalla commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

     Quando le variazioni non riflettono la qualità o la classe dei terreni, il possessore avrà facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, le proprie osservazioni all'ufficio tecnico erariale; e contro le decisioni di questo potrà ricorrere alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.

     I reclami contro le decisioni delle commissioni censuarie comunali e provinciali e degli uffici tecnici erariali debbono essere prodotti dagli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avuta notificazione. Il diritto di appello e di ricorso per violazione di legge o per questione di massima spetta anche all'ufficio tecnico erariale.

     Tanto la commissione censuaria comunale quanto la commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro trenta giorni dalla data in cui l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel comune. Trascorsi altri trenta giorni dal termine predetto senza che la commissione competente si sia pronunciata, si potranno portare a ruolo, salvi gli eventuali rimborsi:

     a) i risultati della revisione eseguita dall'ufficio tecnico erariale, se si tratta di reclamo di prima istanza;

     b) i risultati delle decisioni della commissione censuaria comunale, se si tratta di ricorso in appello.

     I reclami dovranno essere presentati all'ufficio tecnico erariale o direttamente o per mezzo del podestà o per mezzo dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ne rilasceranno ricevuta.

     Per le variazioni di qualità e classe derivanti dall'applicazione, attenuazione o aggravamento di vincoli forestali, la procedura da seguire sarà quella indicata negli art. 26, 27 e 28 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

 

          Art. 126.

     Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denuncia od il reclamo non avevano fondamento nel presente regolamento e nelle norme ed istruzioni che regolano la formazione del nuovo catasto o la revisione della qualità della classe catastale.

     Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dall'ufficio tecnico erariale, si procederà nel modo stabilito con l'art. 103.

 

          Art. 127.

     Le verificazioni straordinarie domandate dalle parti si eseguiranno con le norme indicate negli articoli precedenti.

     Alle dette verificazioni non potrà provvedersi se non dopo che sia stato eseguito il deposito provvisorio prescritto alla lettera b) dell'art. 113.

 

          Art. 128.

     I periti catastali che si recano sopralluogo per le verificazioni saranno forniti dei dati relativi alle volture che non si siano potute eseguire e che non siano già state trattate in relazione alle proposte di cui all'ultimo comma dell'art. 40.

     Essi dovranno ricercare i documenti e raccogliere gli elementi necessari per completare gli atti indispensabili per la esecuzione delle regolari volture.

     Se queste non possono essere eseguite, i tecnici dovranno raccogliere le notizie e fare le verificazioni necessarie per accertare lo stato di fatto relativamente ai beni cui gli estratti predetti si riferiscono, redigendone speciale verbale da firmarsi possibilmente anche dalle parti interessate.

     Raccoglieranno, altresì, tutte le notizie che siano necessarie per scoprire altre omissioni o imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto.

     In base ai verbali di cui sopra l'ufficio tecnico erariale, accertata la regolarità di essi in relazione alle disposizioni che saranno comprese nelle istruzioni ministeriali, provvede perché siano eseguite d'ufficio, se ed in quanto sia possibile, le occorrenti volture.

     Le volture eseguite in base ai predetti verbali daranno luogo a speciale annotamento, col quale sia fatto constare degli atti in base ai quali venne provveduto alla voltura, per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

 

          Art. 129.

     I risultati delle verificazioni tanto periodiche quanto straordinarie saranno dall'ufficio tecnico erariale riportati sulla mappa e registrati in apposito stato dei cambiamenti per esser poi introdotti nei libri catastali.

     Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in base alle comunicazioni che saranno loro fatte a senso dell'art. 36, provvederanno direttamente all'aggiornamento dei loro atti, ad eccezione della mappa, che verrà aggiornata a cura dell'ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 130.

     Durante le verificazioni periodiche il perito catastale dovrà riscontrare sul terreno la esattezza e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento, che non siano già stati precedentemente verificati sopra luogo.

     Rileverà inoltre sul terreno tutte le variazioni dipendenti da cambiamenti non denunciati dai possessori interessati, provvedendo, quando occorra, nel modo indicato nell'art. 128.

     In quest'occasione l'ufficio tecnico erariale farà rinnovare quei fogli di mappa pei quali la rinnovazione sia riconosciuta necessaria conseguenza di numerose variazioni nello stato e nella figura dei possessi.

 

          Art. 131.

     Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, di regola, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verificazione.

     La stessa norma si applicherà anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118.

     Nel caso di verificazioni straordinarie chieste dagli interessati ai sensi dell'art. 113, lettera b), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui sarà effettuato il deposito preventivo.

     Delle variazioni di rendite dipendenti dalla revisione della coltura si terrà conto, agli effetti di rendite dipendenti e delle sovrimposte, anche mediante rimborso, ove occorra, a datare dall'anno successivo a quello di presentazione in termini della domanda, ancorché l'interessato abbia chiesto la verificazione straordinaria ed eseguito il deposito preventivo di cui all'art. 13, lettera b).

     L'inesistenza e la duplicazione dei fondi erroneamente censiti saranno considerate, agli effetti dello sgravio, come la perenzione.

     Lo stralcio dei terreni dal catasto fondiario a quello urbano avrà effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal giorno in cui avrà inizio la temporanea esenzione dalla normale imposta sui fabbricati delle nuove costruzioni, sempreché la domanda sia prodotta entro il termine di tre mesi. In caso diverso, lo sgravio avrà effetto dal giorno della presentazione della domanda, ed ove questa sia prodotta entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno al quale il ruolo si riferisce.

     Nel caso di omessa notifica, nonché di errori materiali e duplicazioni dipendenti dai conteggi o dalla scritturazione, lo sgravio avrà effetto dal primo gennaio, sempreché la domanda sia stata presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli. In caso diverso lo sgravio avrà effetto dal giorno della presentazione della domanda.

     Nel caso di beni di nuova formazione o comunque non censiti, l'accertamento non potrà estendersi oltre l'anno in corso ed i quattro precedenti.

 

Titolo V

NORME DIVERSE E TRANSITORIE

 

          Art. 132.

     Alle notificazioni, alle trasmissioni e agli avvisi prescritti dal presente regolamento provvederà l'ufficio tecnico erariale nei modi stabiliti dai regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, salvo il disposto dell'art. 124.

 

          Art. 133.

     Nei casi non particolarmente contemplati dal presente regolamento, la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa compete alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvederà d'intesa con la direzione generale delle imposte dirette quando trattisi di questioni che hanno immediato riflesso con l'imposta terreni.

 

          Art. 134.

     Sui ricorsi per violazione di legge o che implichino questioni di massima relative alla conservazione del catasto, per i casi diversi da quelli contemplati al secondo comma dell'art. 125, decide il ministro per le finanze, dopo aver sentito la commissione censuaria centrale ed il consiglio di Stato.

 

          Art. 135. [1]

 

          Art. 136.

     A quella data l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, per ciascun comune, esegue sui propri libri e colla scorta dei dati comunicati dall'ufficio tecnico erariale a termini degli art. 36 e 129 i bilanci nelle superfici e delle rendite delle singole partite accese e ne comunica i risultati, entro i primi 10 giorni di ottobre, all'ufficio suddetto affinché verifichi se concordano colle proprie scritture.

     Soltanto quando sia stato raggiunto il perfetto accordo, ed in ogni caso non oltre il 1° novembre, l'ufficio imposte comunica all'intendenza di finanza lo stato di base agli effetti del riparto delle sovrimposte e della compilazione dei frontespizi dei ruoli principali, dopo di aver portato definitivamente nelle matricole le rendite di ciascuna ditta, tenendo conto delle variazioni avvenute durante l'annata.

 

          Art. 137.

     Tutti gli atti, documenti e registri che, giusta le prescrizioni e le istituzioni ministeriali hanno servito per la formazione del catasto, sia per la parte geometrica, sia per le parti estimale e contenziosa, saranno raccolti per provincia e custoditi in apposito archivio affidato all'ufficio tecnico erariale.

     Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette terranno al corrente l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale di cui è loro affidata la conservazione e la custodia, sotto la responsabilità personale dei rispettivi titolari.

 

          Art. 138.

     Il personale incaricato della conservazione del nuovo catasto e delle verificazioni ordinarie e straordinarie, è responsabile degli errori che risultassero negli atti e nelle operazioni catastali e fossero riconosciuti imputabili al personale stesso, al quale saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 204, 205 e 206 del regolamento 12 ottobre 1923, n. 1539.

 

          Art. 139.

     Gli uffici del registro o delle successioni delle province in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle province in cui sia già in conservazione il nuovo catasto dei terreni, fanno redigere dalle parti le domande di voltura nel modello prescritto dall'art. 7 del presente regolamento, distintamente per circoscrizione di ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, rispettivamente agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.

 

          Art. 140.

     Gli uffici del registro e delle successioni delle province in cui è in conservazione il nuovo catasto dei terreni, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle province in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, fanno redigere le domande di voltura sia degli uni sia degli altri sul modello prescritto dall'art. 6 del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, distintamente per circoscrizione di ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.

 

          Art. 141.

     Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore per distretto di imposta o per comune amministrativo o parte di comune amministrativo con mappa e tariffa propria secondo i casi di cui all'art. 51 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificano con l'art. 3 del regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, nel giorno stesso in cui ha inizio la conservazione del nuovo catasto e cessa la conservazione dei catasti preesistenti.

     Tale giorno sarà determinato con decreto ministeriale.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.