§ 71.3.71 - Legge 29 dicembre 1956, n. 1433.
Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:29/12/1956
Numero:1433


Sommario
Art. 1.      Per il personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere [...]
Art. 2.      La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione della tabella B allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, è stabilita, con decorrenza [...]
Art. 3.      Al personale di cui all'art. 1 sono estese in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 4.      Con separata legge sono stabilite le norme sul trattamento di quiescenza del personale di cui all'art. 1. Sino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei [...]
Art. 5.      Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. [...]
Art. 6.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'art. 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 71.3.71 - Legge 29 dicembre 1956, n. 1433. [1]

Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato.

(G.U. 2 gennaio 1957, n. 1).

 

     Art. 1.

     Per il personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, restando, dalla medesima data, soppresso l'assegno integrativo di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

 

          Art. 2.

     La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione della tabella B allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nella misura lorda di lire 1.800.000.

 

          Art. 3.

     Al personale di cui all'art. 1 sono estese in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Al personale medesimo si applica, a decorrere dal 1° luglio 1955, la disposizione dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

 

          Art. 4.

     Con separata legge sono stabilite le norme sul trattamento di quiescenza del personale di cui all'art. 1. Sino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, ferma la disposizione dell'art. 11, primo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed esclusa la corresponsione dell'assegno integrativo di cui all'art. 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

     Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonché ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dalle annesse tabelle sono computabili in ragione del 70 per cento.

 

          Art. 5.

     Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, solo in quanto non siano contrarie ai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 6.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'art. 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianità per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrati di Corte di cassazione.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella n. 1

     Trattamento economico annuo lordo della Magistratura

     (Omissis).

 

     Tabella n. 2

     Trattamento economico dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.