Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 27/04/1993 |
Numero: | 233 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 79.3.34 - D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233.
Regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 17 luglio 1993, n. 166)
L'art. 3, comma 2, del
"Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.