Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 17/09/2010 |
Numero: | 3898 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità di ogni iniziativa utile a garantire il superamento della situazione d'emergenza, nonchè per coadiuvare il commissario delegato - [...] |
Art. 2. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, il comma 1 è così sostituito: «1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a [...] |
Art. 3. 1. Per far fronte alle riprogrammate esigenze alloggiative dei nuclei familiari della città di L'Aquila - frazione di Paganica, non individuati dal comune in una prima verifica, il Dipartimento [...] |
Art. 4. 1. Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole [...] |
Art. 5. 1. Il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio [...] |
Art. 6. |
Art. 7. 1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo provvede ad assicurare i servizi di mobilità [...] |
Art. 8. 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato di cui [...] |
Art. 9. 1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 le parole: «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Capo del [...] |
Art. 10. 1. I fondi destinati alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che affluiscono sul conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del [...] |
Art. 11. 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2010, nel limite di 97 unità di [...] |
Art. 12. 1. In relazione alle esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione degli interventi emergenziali nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Presidente della [...] |
§ 79.2.934 - O.P.C.M. 17 settembre 2010, n. 3898.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 30 settembre 2010, n. 229)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010 e n. 3896 del 7 settembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visto l'art. 2, comma 12, del citato decreto-legge n. 39, con cui si dispone che sono nominati con i provvedimenti di cui all'art. 1, quattro vice-commissari delegati per specifici settori di intervento, al fine di coadiuvare il commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni;
Visto l'art. 1 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Visto l'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con cui si dispone che i vice-commissari delegati nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010;
Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, con cui si dispone che dal 1° febbraio 2010 il sindaco del comune di L'Aquila è nominato vice-commissario delegato vicario del commissario delegato per la ricostruzione e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione;
Vista la nota del commissario delegato del 10 agosto 2010, con cui si rappresenta la necessità di avvalersi di un supporto per le questioni strettamente legate all'emergenza, nonchè per tutte le funzioni attribuite dalla normativa emergenziale vigente emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, fermo restando che permangono in capo al sindaco del comune di L'Aquila le competenze già attribuite a seguito della nomina di vice-commissario delegato;
Vista altresì la rappresentata necessità del commissario delegato di avvalersi di una specifica task force che assicuri la massima tempestività nella condivisione da parte dei competenti dicasteri delle decisioni commissariali da adottare per fronteggiare l'emergenza;
Ritenuto di dover assicurare la debita assistenza anche ai familiari delle persone che a causa del terremoto hanno perso la vita o hanno riportato lesioni tali da dover subire operazioni chirurgiche e che presentano difficoltà economiche per far fronte alle spese occorrenti;
Considerato che appare ancora necessario risolvere la problematica alloggiativa ancora presente sul territorio del comune di L'Aquila con la realizzazione di ulteriori moduli abitativi provvisori presso la frazione di Paganica del medesimo comune;
Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinchè sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;
Viste le note dell'Agenzia del territorio del 30 giugno 2010, del 29 luglio 2010 e del 3 agosto 2010 con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse le prime stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonchè dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonchè la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 31 agosto 2010, prot. n. 19330/AG, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;
Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 27 agosto 2010;
Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. n. 1372/STM del 1° settembre 2010;
Vista la nota del Ministero della difesa, ufficio legislativo, dell'8 settembre 2010;
Vista la nota del dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2010, prot. DPC/ABI/69795;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Per assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità di ogni iniziativa utile a garantire il superamento della situazione d'emergenza, nonchè per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo nella verifica dello stato di attuazione della ricostruzione e nell'impulso dell'azione commissariale per completarla in tempi certi, il dott. Antonio Cicchetti è nominato vice commissario delegato per tutta la durata dello stato di emergenza.
2. Con successivo provvedimento del commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è attribuito al vice commissario di cui al comma 1 un compenso pari a quello corrisposto al coordinatore della tecnica di missione ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del
3. Al fine di ottimizzare la collaborazione istituzionale tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza in rassegna, per assicurare la doverosa tempestività della fase di condivisione dei provvedimenti da adottare in attuazione del
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, il comma 1 è così sostituito: «1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessivi euro 150.000,00, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:
«4. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare ai familiari dei cittadini stranieri deceduti a causa del sisma del 6 aprile 2009, le spese sostenute per il rimpatrio delle salme, nel limite massimo di euro 6.000,00.
5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere a proprio carico le spese necessarie per garantire vitto e alloggio in Italia ai cittadini stranieri che, per le lesioni subite a causa del sisma del 6 aprile 2009 subiscono interventi chirurgici in strutture ospedaliere pubbliche italiane ed ai loro familiari accompagnatori, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun intervento.
6. Per l'applicazione dei commi 4 e 5 si provvede, nei limiti di complessivi euro 50.000,00, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del
1. Per far fronte alle riprogrammate esigenze alloggiative dei nuclei familiari della città di L'Aquila - frazione di Paganica, non individuati dal comune in una prima verifica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare 64 moduli abitativi provvisori, nonchè le connesse opere di urbanizzazione, allo scopo utilizzando i moduli abitativi provvisori già acquisiti nell'ambito di contratti in essere per le finalità alloggiative della popolazione colpita dal sisma, ovvero da acquisire, anche avvalendosi delle procedure di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 [1].
2. Al fine di consentire la realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1, il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a procedere all'occupazione d'urgenza delle aree individuate adottando le procedure di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
3. Agli oneri aggiuntivi necessari per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di € 2.800.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del
1. Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile, stipulando, all'uopo, un contratto di diritto privato, anche con personale della pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale in quiescenza, sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga all'art. 7, comma 6 del
4. Per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del
1. Il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune di l'Aquila la somma complessiva di € 4.023.544,79 al fine di consentire al medesimo ente il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro degli eventuali danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1 del
[1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, verificare la celerità e la rispondenza delle iniziative necessarie alla ricostruzione post-sisma rispetto alle disposizioni contenute nella normativa emergenziale di riferimento citata in premessa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito provvedimento nomina un commissione di verifica, valutazione e controllo su quanto realizzato nella fase emergenziale e sugli interventi in corso nell'ambito della ricostruzione, composta da sette componenti scelti tra personalità di chiara fama nazionali ed estere di indiscussa moralità ed indipendenza.
2. La commissione di cui al comma 1 si avvale dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolge funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa.
3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.]
1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo provvede ad assicurare i servizi di mobilità anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2010-2011 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del
2. L'Università degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1.
3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati al commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla
4. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo valutati in € 1.500.000,00 si provvede a valere sulle economie derivanti dai fondi già stanziati per la medesima finalità dall'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.
1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del
2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a finalità pubblicistiche per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi degli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e possono altresì essere destinati a fini sociali per realizzare interventi di assistenza alla popolazione colpita dai medesimi eventi calamitosi. Deve essere assicurato il mantenimento della gratuità dell'uso dei beni trasferiti da parte delle amministrazioni statali che li hanno dismessi.
3. A seguito del decreto del commissario delegato viene sottoscritto il verbale di trasferimento di proprietà e consegna degli immobili come sopra individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite. In deroga all'art. 7 del
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 le parole: «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
1. I fondi destinati alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che affluiscono sul conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, intestato al commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, per la quota parte destinata agli interventi realizzati dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, quale soggetto attuatore degli interventi, sono versati sul conto di contabilità speciale già aperto ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 ed il loro utilizzo avviene sotto il coordinamento del commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo.
2. Al fine di consentire al commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è tenuto a redigere una relazione trimestrale.
3. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 è abrogato.
1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2010, nel limite di 97 unità di personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 2.404.039,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del
1. In relazione alle esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione degli interventi emergenziali nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Presidente della medesima regione, commissario delegato, è autorizzato a trasferire dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n. 5281, le somme anticipate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del
2. Per far fronte alle attività solutorie poste in essere per gli interventi emergenziali dal Dipartimento della protezione civile per conto del commissario delegato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire allo stesso dipartimento l'importo di euro 86.666.666,87, quale residua disponibilità per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto-
3. In considerazione del superamento della fase di prima emergenza e dell'avvio del processo di ricostruzione, le spese relative alle attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti sostenute dal commissario delegato per la ricostruzione a decorrere dal 1° febbraio 2010 si intendono quali spese preordinate alla ricostruzione, poste a carico dell'art. 14, comma 1, del citato
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma già modificato dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 7 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della