Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 07/04/2011 |
Numero: | 3931 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione ed al Vice Commissario per i beni culturali le risorse provenienti dalle [...] |
Art. 2. 1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività proprie della commissione istituita dal Sindaco del comune dell'Aquila ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'ordinanza del Presidente [...] |
Art. 3. 1. Per le opere realizzate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 39/2009 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, la domanda di sopralluogo presentata al Comando provinciale [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono soppressi il Comitato per il rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del [...] |
Art. 5. 1. In considerazione della complessità e della rilevante entità delle attività di propria competenza poste in essere dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, [...] |
Art. 6. 1. All'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, le seguenti parole: «da assumere con contratto a tempo determinato in deroga [...] |
Art. 7. 1. Al fine di consentire la massima speditezza del processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo, i soggetti attuatori [...] |
§ 79.2.986 - O.P.C.M. 7 aprile 2011, n. 3931.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 11 aprile 2011, n. 83)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1 maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'I 1 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011;
Visto l'articolo 1, comma 1, del
Visto l'articolo 1 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Viste la nota del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 269 del 4 febbraio 2011 e la nota del Commissario delegato -Presidente della regione Abruzzo prot. 2668 dell'1l febbraio 2011;
Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 5 aprile 2011;
D'Intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministro dei beni e le attività culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Dispone:
1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione ed al Vice Commissario per i beni culturali le risorse provenienti dalle donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato dei garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui realizzazione è affidata rispettivamente al comune dell'Aquila ed al medesimo Vice Commissario per i beni culturali. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che dovrà avvenire nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comitato di cui al comma 1, il Comune è autorizzato ad avvalersi del Provveditorato interregionale alla opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.
3. Stante il livello di realizzazione degli interventi finanziati dalle donazioni private e la completa finalizzazione delle risorse, il Comitato dei Garanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 è sciolto.
4. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione le risorse derivanti dalle donazioni private, non finalizzate dal Comitato dei garanti, da impiegarsi con il medesimo vincolo di finalizzazione di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, ed a chiudere i conti correnti aperti ai sensi del comma 3 del citato art. 5 [2].
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività proprie della commissione istituita dal Sindaco del comune dell'Aquila ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile succede un rappresentante del Commissario delegato per la ricostruzione.
1. Per le opere realizzate ai sensi dell'articolo 2 del
1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono soppressi il Comitato per il rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 settembre 2009 ed il Comitato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005.
2. Al fine di monitorare gli adempimenti di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione, in applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, il Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario cui è affidato anche il proseguimento delle attività già di competenza dei Comitati soppressi di cui al comma 1.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile anche avvalendosi di personale in servizio presso il Dipartimento medesimo. I componenti dei Comitati di cui al comma 1, ove non diversamente disposto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, proseguono senza soluzione di continuità la propria collaborazione nell'ambito del Comitato di cui al comma 2 e, in caso di intervenuta cessazione, sono sostituiti, con le modalità già previste per l'individuazione dei componenti dei predetti soppressi Comitati, da altre analoghe professionalità senza nuovi ulteriori oneri a carico del Fondo di protezione civile [3].
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato il Presidente del Comitato di cui al comma 2, da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del
5. L'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 è soppresso.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In considerazione della complessità e della rilevante entità delle attività di propria competenza poste in essere dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e della necessità che lo stesso Provveditorato possa concentrare le proprie azioni prioritariamente in favore dei territori di competenza dei comuni di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, al fine di consentire in termini di somma urgenza gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del
1. All'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, le seguenti parole: «da assumere con contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del
1. Al fine di consentire la massima speditezza del processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 91 del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della