Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 21/04/2011 |
Numero: | 3936 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di consentire la più celere conclusione delle attività tecniche in itinere relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisori [...] |
Art. 2. 1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, ultimo periodo, le seguenti parole: «residente nella regione Abruzzo» sono [...] |
§ 79.2.989 - O.P.C.M. 21 aprile 2011, n. 3936.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 2 maggio 2011, n. 100)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1 maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 3931 del 7 aprile 2011;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visto l'art. 1 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 53114 del 18 aprile 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Al fine di consentire la più celere conclusione delle attività tecniche in itinere relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP) di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate in premessa, il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri preventivamente individuato dal Capo del Dipartimento medesimo ed impiegato per le attività funzionali agli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento e della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, quantificate in complessivi euro 11.274,00 mensili.
2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in euro 67.644,00, si provvede a valere sulle residue risorse dell'art. 7, comma 1, del
1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, ultimo periodo, le seguenti parole: «residente nella regione Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «residente nella provincia dell'Aquila».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.