Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 25/01/1962 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso: |
Art. 2. L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso: |
Art. 3. L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'art. 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso: |
Art. 4. |
Art. 5. Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'art. 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e [...] |
Art. 6. Le tabelle G, I, M, O, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui [...] |
Art. 7. Il capitale spettante alle vedove a mente dell'art. 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato - a decorrere dal 1° gennaio 1962 - sulla base [...] |
Art. 8. Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un [...] |
Art. 9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle [...] |
§ 77.6.91 - Legge 25 gennaio 1962, n. 12.
Adeguamento delle pensioni di guerra indirette.
(G.U. 9 febbraio 1962, n. 36).
Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla
Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla
Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla
L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della
Il limite di età previsto dall'art. 72 della
L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'art. 61 della
L'assegno integrativo per gli orfani previsto dall'art. 61 della
Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'art. 6 della
Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruenti del trattamento di riversibilità, previsto dall'art. 69 della
La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.
I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.
I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.
Le tabelle G, I, M, O, annesse alla
a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del
b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del
c) l'assegno supplementare di cui agli artt. 1 e 2 della
A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonché dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle G, I, M, O, annesse alla presente legge.
Le tabelle H, L, N, P, previste dalla
Il capitale spettante alle vedove a mente dell'art. 59 della
Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonché con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA G [2]
Vedove ed orfani — Importi annui
Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 233.272 |
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 250.318 |
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 263.314 |
Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 269.000 |
TABELLA G [3]
Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 259.392 |
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 278.000 |
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 291.500 |
Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 298.000 |
TABELLA M [4]
Genitori, collaterali ed assimilati
Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 116.293 |
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 128.497 |
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 137.839 |
Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 155.168 |
TABELLA O [5]
Sottufficiali e truppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 141.741 |
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 154.800 |
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 163.800 |
Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. 180.800 |
[1] Articolo soppresso dall'art. 12 della
[2] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[3] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[5] Tabella così sostituita dall'art. 1 della