Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 18/05/1967 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge. |
Art. 2. L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura [...] |
Art. 3. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno [...] |
Art. 4. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o [...] |
Art. 5. L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. Il primo comma dell'articolo 44–bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente: |
Art. 7. L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla [...] |
Art. 8. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è [...] |
Art. 9. L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato: |
Art. 10. L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue. |
Art. 11. L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla [...] |
Art. 12. Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a [...] |
Art. 13. I titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, [...] |
Art. 14. L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora [...] |
Art. 15. All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, [...] |
Art. 16. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti [...] |
Art. 17. L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è così modificato: |
Art. 18. L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente: |
Art. 19. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 20. Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente [...] |
Art. 21. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si prevede con le dotazioni [...] |
Art. 22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 77.6.112 - Legge 18 maggio 1967, n. 318.
Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.
(G.U. 20 maggio 1967, n. 133).
Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
La tabella E annessa alla
L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della
L'articolo 1 della
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla
Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A annessa alla
Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.
L'articolo 31 della
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non reversibile di lire 60 mila annue.
L'articolo 44 della
«Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della
L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'art. 99 e successive modificazioni.
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere commiata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità».
Il primo comma dell'articolo 44–bis della
«Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue».
L'articolo 3 della
L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della
Il secondo comma dell'articolo 28 della
«A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla
L'articolo 73 della
«Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di presentare ai genitori in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore».
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.
Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla
Un diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della
Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di reversibilità già previsto dall'articolo 69 della
Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della
Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.
Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il trattamento di cui il al presente articolo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della
Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.
L'articolo 69 della
I titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.
L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della
All'articolo 62 della
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purché non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.
L'articolo 99 della
«Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle del magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.
Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.
E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.
Tutti i membri durano in circa due anni e possono essere riconfermati.
I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione».
L'articolo 100 della
«Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.
Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.
Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.
In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.
L'articolo 36 della
Art. 19. Disposizioni transitorie e finali.
Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle C, D, G, I, M ed O sono concessi d'ufficio con le seguenti decorrenze:
a) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 1ª alla 6ª e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle I ed O, dal 16 settembre 1966;
b) per gli invalidi ascritti alla 7ª ed 8ª categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle G ed M dal 1° luglio 1967.
Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella E sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli importi per gli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella F nonché i benefici economici previsti dagli art. 6, 7, 10 e 11 sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966.
L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 8 per gli invalidi dalla 2ª all'8ª categoria e dall'articolo 13 per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza da parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione provinciale del tesoro competente per territorio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella E, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della
Con effetto dal 1° gennaio 1968 la tabella D è soppressa.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si prevede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle correnti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ammontare annuo dalla 1ª all'8ª categoria
GRADI MILITARI |
CATEGORIE |
|||||||
|
1ª |
2ª |
3ª |
4ª |
5ª |
6ª |
7ª |
8ª |
|
TABELLA C |
|||||||
Sottufficiali e truppa ...... |
300.000 |
240.000 |
222.000 |
204.000 |
174.000 |
144.000 |
108.000 |
81.000 |
Ufficiali inferiori ............. |
345.000 |
276.000 |
255.300 |
234.600 |
200.100 |
165.600 |
124.200 |
93.150 |
Ufficiali superiori ........... |
379.500 |
303.600 |
280.830 |
258.060 |
220.110 |
182.160 |
136.620 |
102.465 |
Ufficiali generali ............ |
417.450 |
333.960 |
308.913 |
283.866 |
242.121 |
200.376 |
150.282 |
112.711 |
|
TABELLA D |
|||||||
Sottufficiali e truppa ...... |
270.000 |
216.000 |
199.800 |
183.600 |
156.600 |
129.600 |
97.200 |
72.900 |
Ufficiali inferiori ............. |
310.500 |
248.400 |
229.770 |
211.140 |
180.090 |
149.040 |
111.780 |
83.835 |
Ufficiali superiori ........... |
341.550 |
273.240 |
252.747 |
232.254 |
198.100 |
163.944 |
122.958 |
92.218 |
Ufficiali generali ............ |
375.705 |
300.564 |
278.022 |
255.479 |
217.910 |
180.339 |
135.254 |
101.440 |
Tabella E
Assegni di superinvalidità
A)
1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando sono accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
2. — Perdita anatomica e funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
(Annue ... L. 984.000)
A-bis)
1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ed una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.
2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).
(Annue ... L. 840.000)
B)
1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
3. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
4. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
5. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue ... L. 667.400)
C)
1. — Perdita di un arto superiore o di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue ... L. 412.900)
D)
1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue ... L. 384.000)
E)
1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. — Perdita di un arto superiore o di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
(Annue ... L. 344.600)
F)
1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore all'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue ... L. 264.100)
G)
1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. — La disarticolazione di un'anca.
3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
(Annue ... L. 227.400)
Tabella F
Cumulo
|
Importi annui |
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B ... |
L. 450.000 |
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E ............................. |
» 300.000 |
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E ............................................ |
» 240.000 |
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E ........... |
» 180.000 |
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A ...... |
» 150.000 |
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A ...... |
» 120.000 |
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A ...... |
» 108.000 |
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A ...... |
» 96.000 |
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A ...... |
» 84.000 |
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A ..... |
» 72.000 |
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A ...... |
» 60.000 |
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A ...... |
» 42.000 |
Tabella F-1
Complesso di due infermità
Categoria |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
II+2/10 |
II+3/10 |
II+5/10 |
I |
I |
I |
I |
3 |
II |
II |
II |
I |
I |
I |
|
4 |
III |
III |
II |
II |
II |
|
|
5 |
IV |
IV |
III |
III |
|
|
|
6 |
V |
V |
IV |
|
|
|
|
7 |
VI |
VI |
|
|
|
|
|
8 |
VII |
|
|
|
|
|
|
Tabella G
Vedove ed orfani
Importi annui
Sottufficiali e truppa.....................................................L. 233.272
Ufficiali inferiori .............................................................» 250.318
Ufficiali superiori ..........................................................» 263.314
Ufficiali generali ............................................................» 269.000
Tabella I
Sottufficiali e truppa ......................................................L. 259.392
Ufficiali inferiori ...............................................................» 278.000
Ufficiali superiori .............................................................» 291.500
Ufficiali generali ...............................................................» 298.000
Tabella M
Genitori, collaterali ed assimilati
Importi annui
Sottufficiali e truppa..........................................................L. 116.293
Ufficiali inferiori ..................................................................» 128.497
Ufficiali superiori ................................................................» 137.839
Ufficiali generali ..................................................................» 155.168
TABELLA O
Sottufficiali e truppa ............................................................L. 141.741
Ufficiali inferiori .....................................................................» 154.800
ufficiali superiori ....................................................................» 163.800
ufficiali generali ....................................................................» 180.800
Tabella L
Trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove ed orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata
SOGGETTI DI DIRITTO |
IMPORTI ANNUI |
||||||
|
2ª Categoria |
3ª Categoria |
4ª Categoria |
5ª Categoria |
6ª Categoria |
7ª Categoria |
8ª Categoria |
|
VEDOVE |
||||||
|
Ufficiali generali e gradi equiparati |
||||||
Vedova sola .............................. |
216.576 |
213.912 |
212.340 |
207.576 |
202.572 |
197.004 |
192.732 |
Vedova con 1 orfano ................ |
224.292 |
221.088 |
219.204 |
213.492 |
207.480 |
200.808 |
195.684 |
Vedova con 2 orfani ................. |
228.144 |
224.676 |
222.636 |
216.444 |
209.940 |
202.704 |
197.160 |
Vedova con 3 orfani ................. |
232.008 |
228.276 |
226.080 |
219.408 |
212.400 |
204.612 |
198.636 |
Vedova con 4 o più orfani ....... |
235.860 |
231.684 |
229.512 |
222.360 |
214.848 |
206.508 |
200.112 |
|
Ufficiali superiori e gradi equiparati |
||||||
Vedova sola .............................. |
206.844 |
204.492 |
202.236 |
197.298 |
194.232 |
190.692 |
187.164 |
Vedova con 1 orfano ................ |
212.604 |
209.784 |
207.072 |
201.912 |
197.472 |
193.224 |
188.988 |
Vedova con 2 orfani ................. |
215.496 |
212.436 |
209.496 |
203.904 |
199.092 |
194.496 |
198.912 |
Vedova con 3 orfani ................. |
218.376 |
215.088 |
211.920 |
205.896 |
200.712 |
195.756 |
190.824 |
Vedova con 4 o più orfani ....... |
221.256 |
217.728 |
214.344 |
207.888 |
202.344 |
197.028 |
191.748 |
|
Ufficiali inferiori e gradi equiparati |
||||||
Vedova sola .............................. |
201.108 |
199.044 |
197.088 |
193.308 |
190.464 |
187.644 |
184.980 |
Vedova con 1 orfano ................ |
205.728 |
203.256 |
200.904 |
196.380 |
192.960 |
189.564 |
186.372 |
Vedova con 2 orfani ................. |
208.032 |
205.368 |
202.824 |
197.904 |
194.208 |
190.536 |
187.068 |
Vedova con 3 orfani ................. |
210.384 |
207.468 |
204.732 |
199.440 |
195.456 |
191.496 |
187.764 |
Vedova con 4 o più orfani ....... |
212.652 |
209.568 |
206.640 |
200.976 |
196.704 |
192.456 |
188.460 |
|
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati |
||||||
Vedova sola .............................. |
192.504 |
190.512 |
189.300 |
187.140 |
185.832 |
184.020 |
182.244 |
Vedova con 1 orfano ................ |
195.408 |
193.020 |
191.556 |
188.976 |
187.404 |
185.220 |
183.084 |
Vedova con 2 orfani ................. |
196.860 |
194.268 |
192.684 |
189.888 |
188.184 |
185.820 |
183.516 |
Vedova con 3 orfani ................. |
198.312 |
195.516 |
193.812 |
190.800 |
188.964 |
186.420 |
183.936 |
Vedova con 4 o più orfani ....... |
199.764 |
196.776 |
194.952 |
191.712 |
189.756 |
187.020 |
184.356 |
|
ORFANI SOLI |
||||||
|
Uffici generali e gradi equiparati |
||||||
Fino a 2 orfani ........................... |
203.712 |
201.936 |
200.892 |
197.712 |
194.376 |
190.668 |
187.824 |
Fino a 3 orfani ........................... |
208.860 |
206.724 |
205.476 |
201.660 |
197.652 |
193.200 |
189.792 |
Fino a 4 orfani ........................... |
216.576 |
213.912 |
212.340 |
207.576 |
202.572 |
197.004 |
192.732 |
Fino a 5 o più orfani ................ |
224.292 |
221.088 |
219.204 |
213.492 |
207.480 |
200.808 |
195.684 |
|
Ufficiali superiori e gradi equiparati |
||||||
Fino a 2 orfani .......................... |
197.220 |
195.660 |
194.160 |
191.280 |
188.820 |
186.456 |
184.104 |
Fino a 3 orfani ........................... |
201.072 |
199.188 |
197.388 |
193.944 |
190.980 |
188.148 |
185.328 |
Fino a 4 orfani ........................... |
206.844 |
204.492 |
202.236 |
197.298 |
194.232 |
190.692 |
187.164 |
Fino a 5 o più orfani ................ |
212.604 |
209.784 |
207.072 |
201.912 |
197.472 |
193.224 |
188.988 |
|
Ufficiali inferiori e gradi equiparati |
||||||
Fino a 2 orfani .......................... |
193.404 |
192.036 |
190.728 |
188.208 |
186.312 |
184.428 |
182.652 |
Fino a 3 orfani ........................... |
196.488 |
194.844 |
193.272 |
190.248 |
187.980 |
185.712 |
183.576 |
Fino a 4 orfani ........................... |
201.108 |
199.044 |
197.088 |
193.308 |
190.464 |
187.644 |
184.980 |
Fino a 5 o più orfani ................ |
205.728 |
203.256 |
200.904 |
196.380 |
192.960 |
189.564 |
186.372 |
|
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati |
||||||
Fino a 2 orfani .......................... |
187.668 |
186.348 |
185.532 |
184.092 |
183.228 |
182.016 |
180.828 |
Fino a 3 orfani ........................... |
189.612 |
188.016 |
187.032 |
185.316 |
184.272 |
182.808 |
181.392 |
Fino a 4 orfani ........................... |
192.504 |
190.512 |
189.300 |
187.140 |
185.832 |
184.020 |
182.244 |
Fino a 5 o più orfani ................ |
195.408 |
193.020 |
191.556 |
188.976 |
187.404 |
185.220 |
183.084 |