§ 77.6.112 - Legge 18 maggio 1967, n. 318.
Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/05/1967
Numero:318


Sommario
Art. 1.      Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
Art. 2.      L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura [...]
Art. 3.      Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno [...]
Art. 4.      Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o [...]
Art. 5.      L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il primo comma dell'articolo 44–bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla [...]
Art. 8.      Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è [...]
Art. 9.      L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:
Art. 10.      L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.
Art. 11.      L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla [...]
Art. 12.      Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a [...]
Art. 13.      I titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, [...]
Art. 14.      L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora [...]
Art. 15.      All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, [...]
Art. 16.      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti [...]
Art. 17.      L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è così modificato:
Art. 18.      L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
Art. 19.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 20.      Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente [...]
Art. 21.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si prevede con le dotazioni [...]
Art. 22.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 77.6.112 - Legge 18 maggio 1967, n. 318.

Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.

(G.U. 20 maggio 1967, n. 133).

 

     Art. 1.

     Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.

     La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.

     L'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

 

          Art. 3.

     Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

     Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

     L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

     Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella F-1.

     Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.

     L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella F annessa alla legge stessa sono soppressi.

 

          Art. 4.

     Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non reversibile di lire 60 mila annue.

 

          Art. 5.

     L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è sostituito dal seguente:

     «Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

     Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.

     Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

     L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.

     Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.

     Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'art. 99 e successive modificazioni.

     L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

     Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

     Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere commiata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità».

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'articolo 44–bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

     «Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue».

     L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

 

          Art. 7.

     L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

 

          Art. 8.

     Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:

     «A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno».

 

          Art. 9.

     L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

     «Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di presentare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

     Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore».

 

          Art. 10.

     L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.

 

          Art. 11.

     L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.

 

          Art. 12.

     Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta, a titolo di reversibilità della pensione o dell'assegno rinnovabile di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, il trattamento economico stabilito dall'allegata tabella L, purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.

     Un diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

     Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di reversibilità già previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

     Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648, o avesse titolo a conseguire l'assegno stesso, alla vedova ed agli orfani, in aggiunta al trattamento previsto dalla tabella L compete il beneficio contemplato dall'art. 57 della citata legge 10 agosto 1959, n. 648, secondo le norme e nella misura stabilite dall'articolo medesimo.

     Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

     Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il trattamento di cui il al presente articolo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della legge 10 agosto 1950, n. 468.

     Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

     L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 o lo articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono soppressi.

 

          Art. 13.

     I titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 14.

     L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

 

          Art. 15.

     All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.

 

          Art. 16.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purché non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

 

          Art. 17.

     L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è così modificato:

     «Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

     Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

     Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

     I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle del magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

     Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

     E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.

     Tutti i membri durano in circa due anni e possono essere riconfermati.

     I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.

     Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione».

 

          Art. 18.

     L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

     «Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

     Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.

     Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

     Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

     Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

     In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

     Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

     L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato».

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie e finali.

     Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle C, D, G, I, M ed O sono concessi d'ufficio con le seguenti decorrenze:

     a) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 1ª alla 6ª e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle I ed O, dal 16 settembre 1966;

     b) per gli invalidi ascritti alla 7ª ed 8ª categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle G ed M dal 1° luglio 1967.

     Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella E sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli importi per gli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella F nonché i benefici economici previsti dagli art. 6, 7, 10 e 11 sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966.

     L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 8 per gli invalidi dalla 2ª all'8ª categoria e dall'articolo 13 per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza da parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione provinciale del tesoro competente per territorio.

     Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella E, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 20.

     Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

     Con effetto dal 1° gennaio 1968 la tabella D è soppressa.

 

          Art. 21.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si prevede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle correnti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Ammontare annuo dalla 1ª all'8ª categoria

GRADI MILITARI

CATEGORIE

 

 

TABELLA C

Sottufficiali e truppa ......

300.000

240.000

222.000

204.000

174.000

144.000

108.000

81.000

Ufficiali inferiori .............

345.000

276.000

255.300

234.600

200.100

165.600

124.200

93.150

Ufficiali superiori ...........

379.500

303.600

280.830

258.060

220.110

182.160

136.620

102.465

Ufficiali generali ............

417.450

333.960

308.913

283.866

242.121

200.376

150.282

112.711

 

TABELLA D

Sottufficiali e truppa ......

270.000

216.000

199.800

183.600

156.600

129.600

97.200

72.900

Ufficiali inferiori .............

310.500

248.400

229.770

211.140

180.090

149.040

111.780

83.835

Ufficiali superiori ...........

341.550

273.240

252.747

232.254

198.100

163.944

122.958

92.218

Ufficiali generali ............

375.705

300.564

278.022

255.479

217.910

180.339

135.254

101.440

 

     Tabella E

     Assegni di superinvalidità

     A)

     1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando sono accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

     2. — Perdita anatomica e funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

     (Annue ... L. 984.000)

     A-bis)

     1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ed una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

     2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

     In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

     3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

     (Annue ... L. 840.000)

     B)

     1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

     2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

     3. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

     4. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

     5. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

     (Annue ... L. 667.400)

     C)

     1. — Perdita di un arto superiore o di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

     (Annue ... L. 412.900)

     D)

     1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

     (Annue ... L. 384.000)

     E)

     1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

     2. — Perdita di un arto superiore o di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

     3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

     4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

     (Annue ... L. 344.600)

     F)

     1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

     2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

     3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore all'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

     4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

     5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

     6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

     7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

     8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

     (Annue ... L. 264.100)

     G)

     1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

     2. — La disarticolazione di un'anca.

     3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

     4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

     (Annue ... L. 227.400)

 

     Tabella F

     Cumulo

 

Importi annui

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B ...

L. 450.000

Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E .............................

» 300.000

Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E ............................................

» 240.000

Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E ...........

» 180.000

Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A ......

» 150.000

Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A ......

» 120.000

Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A ......

» 108.000

Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A ......

» 96.000

Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A ......

» 84.000

Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A .....

» 72.000

Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A ......

» 60.000

Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A ......

» 42.000

 

     Tabella F-1

     Complesso di due infermità

Categoria

8

7

6

5

4

3

2

2

II+2/10

II+3/10

II+5/10

I

I

I

I

3

II

II

II

I

I

I

 

4

III

III

II

II

II

 

 

5

IV

IV

III

III

 

 

 

6

V

V

IV

 

 

 

 

7

VI

VI

 

 

 

 

 

8

VII

 

 

 

 

 

 

 

     Tabella G

     Vedove ed orfani

     Importi annui

     Sottufficiali e truppa.....................................................L. 233.272

     Ufficiali inferiori .............................................................» 250.318

     Ufficiali superiori ..........................................................» 263.314

     Ufficiali generali ............................................................» 269.000

 

     Tabella I

     Sottufficiali e truppa ......................................................L. 259.392

     Ufficiali inferiori ...............................................................» 278.000

     Ufficiali superiori .............................................................» 291.500

     Ufficiali generali ...............................................................» 298.000

 

     Tabella M

     Genitori, collaterali ed assimilati

     Importi annui

     Sottufficiali e truppa..........................................................L. 116.293

     Ufficiali inferiori ..................................................................» 128.497

     Ufficiali superiori ................................................................» 137.839

     Ufficiali generali ..................................................................» 155.168

     TABELLA O

     Sottufficiali e truppa ............................................................L. 141.741

     Ufficiali inferiori .....................................................................» 154.800

     ufficiali superiori ....................................................................» 163.800

     ufficiali generali ....................................................................» 180.800

 

     Tabella L

     Trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove ed orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata

SOGGETTI DI DIRITTO

IMPORTI ANNUI

 

2ª Categoria

3ª Categoria

4ª Categoria

5ª Categoria

6ª Categoria

7ª Categoria

8ª Categoria

 

VEDOVE

 

Ufficiali generali e gradi equiparati

Vedova sola ..............................

216.576

213.912

212.340

207.576

202.572

197.004

192.732

Vedova con 1 orfano ................

224.292

221.088

219.204

213.492

207.480

200.808

195.684

Vedova con 2 orfani .................

228.144

224.676

222.636

216.444

209.940

202.704

197.160

Vedova con 3 orfani .................

232.008

228.276

226.080

219.408

212.400

204.612

198.636

Vedova con 4 o più orfani .......

235.860

231.684

229.512

222.360

214.848

206.508

200.112

 

Ufficiali superiori e gradi equiparati

Vedova sola ..............................

206.844

204.492

202.236

197.298

194.232

190.692

187.164

Vedova con 1 orfano ................

212.604

209.784

207.072

201.912

197.472

193.224

188.988

Vedova con 2 orfani .................

215.496

212.436

209.496

203.904

199.092

194.496

198.912

Vedova con 3 orfani .................

218.376

215.088

211.920

205.896

200.712

195.756

190.824

Vedova con 4 o più orfani .......

221.256

217.728

214.344

207.888

202.344

197.028

191.748

 

Ufficiali inferiori e gradi equiparati

Vedova sola ..............................

201.108

199.044

197.088

193.308

190.464

187.644

184.980

Vedova con 1 orfano ................

205.728

203.256

200.904

196.380

192.960

189.564

186.372

Vedova con 2 orfani .................

208.032

205.368

202.824

197.904

194.208

190.536

187.068

Vedova con 3 orfani .................

210.384

207.468

204.732

199.440

195.456

191.496

187.764

Vedova con 4 o più orfani .......

212.652

209.568

206.640

200.976

196.704

192.456

188.460

 

Sottufficiali, truppa e gradi equiparati

Vedova sola ..............................

192.504

190.512

189.300

187.140

185.832

184.020

182.244

Vedova con 1 orfano ................

195.408

193.020

191.556

188.976

187.404

185.220

183.084

Vedova con 2 orfani .................

196.860

194.268

192.684

189.888

188.184

185.820

183.516

Vedova con 3 orfani .................

198.312

195.516

193.812

190.800

188.964

186.420

183.936

Vedova con 4 o più orfani .......

199.764

196.776

194.952

191.712

189.756

187.020

184.356

 

ORFANI SOLI

 

Uffici generali e gradi equiparati

Fino a 2 orfani ...........................

203.712

201.936

200.892

197.712

194.376

190.668

187.824

Fino a 3 orfani ...........................

208.860

206.724

205.476

201.660

197.652

193.200

189.792

Fino a 4 orfani ...........................

216.576

213.912

212.340

207.576

202.572

197.004

192.732

Fino a 5 o più orfani ................

224.292

221.088

219.204

213.492

207.480

200.808

195.684

 

Ufficiali superiori e gradi equiparati

Fino a 2 orfani ..........................

197.220

195.660

194.160

191.280

188.820

186.456

184.104

Fino a 3 orfani ...........................

201.072

199.188

197.388

193.944

190.980

188.148

185.328

Fino a 4 orfani ...........................

206.844

204.492

202.236

197.298

194.232

190.692

187.164

Fino a 5 o più orfani ................

212.604

209.784

207.072

201.912

197.472

193.224

188.988

 

Ufficiali inferiori e gradi equiparati

Fino a 2 orfani ..........................

193.404

192.036

190.728

188.208

186.312

184.428

182.652

Fino a 3 orfani ...........................

196.488

194.844

193.272

190.248

187.980

185.712

183.576

Fino a 4 orfani ...........................

201.108

199.044

197.088

193.308

190.464

187.644

184.980

Fino a 5 o più orfani ................

205.728

203.256

200.904

196.380

192.960

189.564

186.372

 

Sottufficiali, truppa e gradi equiparati

Fino a 2 orfani ..........................

187.668

186.348

185.532

184.092

183.228

182.016

180.828

Fino a 3 orfani ...........................

189.612

188.016

187.032

185.316

184.272

182.808

181.392

Fino a 4 orfani ...........................

192.504

190.512

189.300

187.140

185.832

184.020

182.244

Fino a 5 o più orfani ................

195.408

193.020

191.556

188.976

187.404

185.220

183.084