Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.4 vittime di guerra |
Data: | 14/04/1948 |
Numero: | 530 |
Sommario |
Art. 1. L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
Art. 3. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
§ 52.4.15 – D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 530. [1]
Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.
(G.U. 28 maggio 1948, n. 122).
L'assegno speciale temporaneo, istituito con
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
L'aumento previsto dal precedente articolo è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1948.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
[1] Ratificato dalla
[2] L’importo di L. 25.000 annue di cui al presente comma è stato elevato a L. 40.000 annue dall'art. 123 della