§ 52.4.15 – D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 530.
Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:14/04/1948
Numero:530


Sommario
Art. 1.      L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana
Art. 3.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 52.4.15 – D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 530. [1]

Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

(G.U. 28 maggio 1948, n. 122).

 

     Art. 1.

     L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, è ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 [2].

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     L'aumento previsto dal precedente articolo è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1948.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 30.

[2] L’importo di L. 25.000 annue di cui al presente comma è stato elevato a L. 40.000 annue dall'art. 123 della L. 10 agosto 1950, n. 648.