§ 46.8.294 - Legge 25 gennaio 1962, n. 24 .
Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:25/01/1962
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali [...]
Art. 2.      Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate considerando gli stipendi derivanti [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962
Art. 4.      Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto per lire 45.400.000 [...]


§ 46.8.294 - Legge 25 gennaio 1962, n. 24 [1].

Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

(G.U. 14 febbraio 1962, n. 40)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.

 

          Art. 2.

     Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto per lire 45.400.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2.550.000) e n. 159 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62; per lire 10.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62; per lire 4.200.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2.200.000) e n. 39 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62. Analoghe riduzioni saranno disposte per la relativa maggiore spesa negli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per l’interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. unico della L. 12 ottobre 1965, n. 1170.