Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 26/07/1957 |
Numero: | 616 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le tabelle C e D, annesse, alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro. |
Art. 3. Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue. |
Art. 4. Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'art. 1 [...] |
Art. 5. [2] |
Art. 6. Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli artt. 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito [...] |
Art. 7. La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli artt. 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 [...] |
Art. 8. L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue. |
Art. 9. La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la [...] |
Art. 10. L'art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 è sostituito dal seguente: |
Art. 11. Il secondo comma dell' art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura dell'indennità speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è [...] |
Art. 12. |
Art. 13. I benefici dipendenti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta [...] |
Art. 14. Ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dall'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle C e D annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648. |
Art. 15. È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. [...] |
Art. 16. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...] |
§ 77.6.77 - Legge 26 luglio 1957, n. 616.
Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.
(G.U. 1 agosto 1957, n. 191).
Le tabelle C e D, annesse, alla
Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle C e D:
a) l'assegno speciale temporaneo di cui al
b) l'indennità di contingenza istituita con
c) l'assegno supplementare di cui all'art. 29 della
Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.
Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E della
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 648.000 |
Lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 552.000 |
Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 451.400 |
Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 220.900 |
Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 216.000 |
Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 200.600 |
Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 180.100 |
Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 167.400 |
Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della
L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 40.000 |
Lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 35.000 |
Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 31.000 |
Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 22.000 |
Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 20.000 |
Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 15.000 |
Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 15.000 |
Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 12.000 |
Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori a 100.000 abitanti:
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 37.000 |
Lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 32.000 |
Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 28.000 |
Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 19.000 |
Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 17.000 |
Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 12.000 |
Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 12.000 |
Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
annue L. 9.000 |
E' data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura di quattro quinti.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli artt. 56 e 72 della
La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli artt. 62 e 73 della
L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della
La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del
L'art. 4 della
Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".
Il secondo comma dell' art. 28 della
A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal
Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente art. 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.
Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.
Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, della
I benefici dipendenti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:
20 per cento dall'esercizio 1957-58;50 per cento dall'esercizio 1958-59;100 per cento dall'esercizio 1959-60.
Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61.
Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.
Ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dall'art. 69 della
È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il
L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.
Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorché si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3 miliardi mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Ammontare annuo dalla 1a all'8a categoria
|
CATEGORIA |
|||
GRADI MILITARI |
1ª |
2ª |
3ª |
4ª |
TABELLA C |
||||
1° Sottufficiali e truppa . . . . . . |
240.000 |
192.000 |
180.000 |
168.000 |
2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . |
276.000 |
220.800 |
207.000 |
193.200 |
3° Ufficiali superiori . . . . . . . . . |
303.600 |
242.880 |
227.700 |
212.520 |
4° Ufficiali generali . . . . . . . . . . |
333.960 |
267.168 |
250.470 |
233.772 |
GRADI MILITARI |
5ª |
6ª |
7ª |
8ª |
1° Sottufficiali e truppa . . . . . . . |
144.000 |
120.000 |
96.000 |
72.000 |
2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . |
165.600 |
138.000 |
110.400 |
82.800 |
3° Ufficiali superiori . . . . . . . . . . |
182.160 |
151.800 |
121.440 |
92.080 |
4° Ufficiali generali . . . . . . . . . . . |
200.376 |
166.980 |
133.584 |
100.188 |
|
CATEGORIA |
|||
GRADI MILITARI |
1ª |
2ª |
3ª |
4ª |
TABELLA D |
||||
1° Sottufficiali e truppa . . . . . . |
216.000 |
172.800 |
162.000 |
151.200 |
2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . |
248.400 |
198.720 |
186.300 |
173.880 |
3° Ufficiali superiori . . . . . . . . . |
273.240 |
218.592 |
204.930 |
191.268 |
4° Ufficiali generali . . . . . . . . . . |
300.564 |
240.452 |
225.423 |
210.395 |
GRADI MILITARI |
5ª |
6ª |
7ª |
8ª |
1° Sottufficiali e truppa . . . . . . . |
129.600 |
108.000 |
86.400 |
64.800 |
2° Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . |
149.040 |
124.200 |
99.360 |
74.520 |
3° Ufficiali superiori . . . . . . . . . . |
163.944 |
136.620 |
109.296 |
81.972 |
4° Ufficiali generali . . . . . . . . . . . |
180.339 |
150.282 |
120.226 |
90170 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 8 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 32 della