§ 51.4.2l - Legge 26 gennaio 1963, n. 24.
Modifica all'art. 582 del Codice penale (lesione personale).


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:26/01/1963
Numero:24


Sommario
Art. unico.      L'articolo 582 del Codice penale è così modificato


§ 51.4.2l - Legge 26 gennaio 1963, n. 24.

Modifica all'art. 582 del Codice penale (lesione personale).

(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34).

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

     "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

     Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".