Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 26/01/1963 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 582 del Codice penale è così modificato |
§ 51.4.2l - Legge 26 gennaio 1963, n. 24.
Modifica all'art. 582 del Codice penale (lesione personale).
(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34).
L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:
"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".