§ 67.4.94 – L. 2 febbraio 1962, n. 40.
Regime di gestione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/02/1962
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme [...]
Art. 2.      I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti [...]
Art. 3.      La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al [...]
Art. 4.      Alle predette società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, la somma di lire 49 [...]
Art. 5.      All'onere di lire 49 miliardi e 450 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 67.4.94 – L. 2 febbraio 1962, n. 40.

Regime di gestione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

(G.U. 24 febbraio 1962, n. 50).

 

     Art. 1.

     L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962.

     Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

 

          Art. 3.

     La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anzichè dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1959, come stabilito dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1961, n. 32.

 

          Art. 4.

     Alle predette società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, la somma di lire 49 miliardi e 450 milioni, oltre eventuali ulteriori acconti, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

     Detta somma di lire 49 miliardi e 450 milioni sarà ripartita tra le società di cui all'art. 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 49 miliardi e 450 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto:

     quanto a lire 7 miliardi e 500 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60;

     quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo n. 388 del predetto stato di previsione della spesa per l'esercizio 1960-61;

     quanto a lire 21 miliardi e 500 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62;

     quanto a lire 450 milioni con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblici esercizi agli effetti dell'imposta del registro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.