Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 24/06/1978 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. 1. Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della [...] |
Art. 2. Il primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituito dai seguenti |
Art. 3. Il penultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti |
Art. 4. |
Art. 4 bis. |
Art. 4 ter. |
Art. 4 quater. |
Art. 4 quinquies. |
Art. 4 sexies. |
Art. 5. All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma |
Art. 6. Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone [...] |
Art. 7. Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 |
Art. 7 bis. |
Art. 8. Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche [...] |
Art. 8 bis. |
Art. 9. Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. [...] |
Art. 9 bis. |
Art. 9 ter. |
Art. 9 quater. |
Art. 10. All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presenta decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 17.2.77 – D.L. 24 giugno 1978, n. 299. [1]
Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
(G.U. 27 giugno 1978, n. 177).
Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della
Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo -- ove tecnicamente possibile -- alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse [2].
Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) del
A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, una somma non superiore a lire 6 miliardi sarà utilizzata nei comuni di cui all'art. 11 della
La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
Il primo e secondo comma dell'art. 5 della
"Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:
dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;
da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;
dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;
da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune.
Il penultimo comma dell'art. 5 della
"La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.
Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 5 del
1. Nei comuni indicati nell'art. 26 della
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'art. 4 della
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 del
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'art. 15 della
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
7. Fermo quanto previsto dall'art. 18 della
8. E' abrogato l'art. 17 del
9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della
10. Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del
11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.
12. Ai comuni di cui all'art. 11 della
13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'art. 12 della
Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'art. 5 della
In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del
Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti [12].
In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.
E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purchè sita nell'ambito del comune.
E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato.
All'art. 3 della
"Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo".
Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [14].
Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.
Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'art. 18 della
Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della
Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal
Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.
Nei comuni di cui all'art. 26 della
Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del
Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quinquies è stanziata la somma di lire 50 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.
Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter- 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì ai comuni indicati nell'art. 11 della
Per le finalità di cui alla lettera b) dell'art. 24 del
Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 12 della
All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presenta decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9011 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Alinea così sostituito dalla
[5] Alinea così sostituito dalla
[6] Capoverso così sostituito dalla
[7] Articolo modificato dalla
[8] Gli originari articoli 4 bis e 4 ter, inseriti dalla
[9] Articolo inserito dalla
[10] Articolo inserito dalla
[11] Articolo inserito dalla
[12] Comma già sostituito dall'art. 13 della
[13] Articolo aggiunto dall'art. 25 della
[14] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, per effetto dell'art. 24 della
[15] Articolo inserito dalla
[16] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[17] Articolo inserito dalla
[18] Articolo inserito dalla
[19] Articolo inserito dalla
[20] Articolo inserito dalla