Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 28/01/1960 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la [...] |
Art. 2. Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere [...] |
Art. 3. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, [...] |
Art. 4. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per [...] |
Art. 5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...] |
Art. 8. All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione [...] |
§ 17.2.34 – L. 28 gennaio 1960, n. 31. [1]
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.
(G.U. 22 febbraio 1960, n. 45).
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni della
Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.
Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della
I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a termini della
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire due miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire tre miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62.
I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'art. 5 fin dal primo anno di applicazione della presente legge.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della
Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della
Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 4 della
Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare.
All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 10.300 milioni dall'art. 1 della
[4] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 4.100.000.000 dall'art. 1 della
[5] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 2.330 milioni dall'art. 1 della