§ 17.2.34 – L. 28 gennaio 1960, n. 31.
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/01/1960
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la [...]
Art. 2.      Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere [...]
Art. 3.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, [...]
Art. 4.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per [...]
Art. 5.      Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...]
Art. 8.      All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione [...]


§ 17.2.34 – L. 28 gennaio 1960, n. 31. [1]

Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.

(G.U. 22 febbraio 1960, n. 45).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

     Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

 

          Art. 2.

     Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.

     I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'art. 1.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542.

 

          Art. 4.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

 

          Art. 5.

     Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire due miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire tre miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62.

 

          Art. 6. [2]

     I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'art. 5 fin dal primo anno di applicazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000 [3].

     Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.950.000.000 [4].

     Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 1.830.000.000 [5].

     Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 ottobre 1960, n. 1319.

[3] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 10.300 milioni dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 265.

[4] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 4.100.000.000 dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 265.

[5] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 2.330 milioni dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 265.