§ 17.3.53 - Legge 2 marzo 1963, n. 265.
Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:02/03/1963
Numero:265


Sommario
Art. 1.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...]
Art. 2.      All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 [...]


§ 17.3.53 - Legge 2 marzo 1963, n. 265. [1]

Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

(G.U. 25 marzo 1963, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000 [2] .

     Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4.100.000.000 [3] .

     Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.330.000.000 [4] .

     Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 2.

     All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1292, di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  L’importo di cui al presente comma di L. 10.300 miliardi è stato aumentato a L. 11.000 miliardi dall' art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 115.

[3]  L’importo di cui al presente comma di L. 4.100 milioni è stato elevato a L. 4.900 milioni dall' art. 6 della L. 6 aprile 1965, n. 351.

[4]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 2.730 milioni dall' art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 115.