Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...] |
Art. 2. All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 [...] |
§ 17.3.53 - Legge 2 marzo 1963, n. 265. [1]
Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
(G.U. 25 marzo 1963, n. 81)
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 7 della
Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 7 della
Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'art. 7 della
Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.
All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] L’importo di cui al presente comma di L. 10.300 miliardi è stato aumentato a L. 11.000 miliardi dall' art. 1 della
[3] L’importo di cui al presente comma di L. 4.100 milioni è stato elevato a L. 4.900 milioni dall' art. 6 della
[4] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 2.730 milioni dall' art. 1 della