§ 17.2.30 – L. 13 luglio 1957, n. 554.
Autorizzazione di spesa per la riparazione di danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta padano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:13/07/1957
Numero:554


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 in Piemonte, Valle [...]
Art. 2.      Ai fini della presente legge, il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è stabilito in lire 2 milioni
Art. 3.      I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case, a norma della presente legge, potranno ottenere che tutti i [...]
Art. 4.      Le domande per la concessione, ai fini della presente legge, dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere [...]
Art. 5.      Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi, di cui lire 4,5 miliardi per il rialzo e rafforzamento delle arginature del fiume Po [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.2.30 – L. 13 luglio 1957, n. 554. [1]

Autorizzazione di spesa per la riparazione di danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta padano.

(G.U. 17 luglio 1957, n. 177).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta padano in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, ed in base a programmi approvati dal Ministro.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente legge, il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è stabilito in lire 2 milioni.

     Per i sinistrati proprietari di un solo alloggio, da loro personalmente abitato o dai prossimi congiunti, che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943, il contributo sarà commisurato al 100 per cento della spesa ed il limite del contributo stesso è elevato a lire 2 milioni e 500 mila.

 

          Art. 3.

     I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case, a norma della presente legge, potranno ottenere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi al versamento in dieci annualità della quota a loro carico.

     Per i sinistrati che posseggono un solo alloggio la quota a loro carico viene suddivisa in venti annualità.

 

          Art. 4.

     Le domande per la concessione, ai fini della presente legge, dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1957.

 

          Art. 5.

     Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi, di cui lire 4,5 miliardi per il rialzo e rafforzamento delle arginature del fiume Po nel suo delta e per opere connesse, ivi comprese quelle di protezione a mare delle bocche fluviali.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

     Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.