Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 01/10/1951 |
Numero: | 1141 |
Sommario |
Art. 1. Per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, al termine ivi stabilito del 31 dicembre 1949, poi [...] |
Art. 2. Al termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito il termine del 30 giugno 1952 |
§ 38.4.h - Legge 1 ottobre 1951, n. 1141. [1]
Modificazioni alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzione di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici.
(G.U. 10 novembre 1951, n. 259).
Per gli effetti dell'art. 57 del
Al termine previsto dall'art. 10 della
A tal uopo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1951 - 52 il limite di impegno di L. 300 milioni.
All'onere di pari importo derivante nell'esercizio 1951 - 52 dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
[1] Abrogata dall'art. 24 del