Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 15/06/1950 |
Numero: | 569 |
Sommario |
Art. 1. Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950 |
Art. 2. Il termine fissato dall'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950 |
Art. 3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 38.4.g - Legge 15 giugno 1950, n. 569. [1]
Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dell'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione).
(G.U. 14 agosto 1950, n. 185).
Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della
Il termine fissato dall'art. 57 del
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del