Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 02/02/1960 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati. |
Art. 2. Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. |
Art. 3. Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. |
Art. 4. Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari |
Art. 5. Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione. |
§ 95.2.29 - Legge 2 febbraio 1960, n. 35. [1]
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
(G.U. 22 febbraio 1960, n. 45)
Art. 1. Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati.
I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta erariale sui fabbricati o dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:
a) |
di anni |
25, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1961; |
b) |
di anni |
24, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1962; |
c) |
di anni |
22, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1963; |
d) |
di anni |
20, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1964; |
e) |
di anni |
18, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1965; |
f) |
di anni |
16, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1966; |
g) |
di anni |
14, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1967; |
h) |
di anni |
11, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1968; |
i) |
di anni |
8, |
se ultimati entro |
il |
31 dicembre 1969; |
l) |
di anni |
5, |
se ultimati successivamente |
al |
31 dicembre 1969. |
Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della
Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della
Art. 2. Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.
I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165; 90 del
Art. 3. Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal
Art. 4. Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari [3].
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.
Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.
Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.
Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio».
Art. 5. Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.
Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:
a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.
Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della predetta
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1970 dall'art. 15 della
[3] Articolo così sostituito dall’art.2 della