Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 28/03/1957 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande [...] |
Art. 2. Al termine di cui all'art. 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. [...] |
Art. 3. E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1° ottobre 1951, n. 1141 |
§ 38.4.u - Legge 28 marzo 1957, n. 222. [1]
Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
(G.U. 26 aprile 1957, n. 107).
Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della
Al termine di cui all'art. 74 del
Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata
E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della
Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.
E' prorogato, altresì, al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del