Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 04/05/1983 |
Numero: | 169 |
Sommario |
Art. 1. I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonchè dagli enti indicati dall'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986 |
Art. 3. L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.2.58 - Legge 4 maggio 1983, n. 169.
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
(G.U. 11 maggio 1983, n. 127)
I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonchè dagli enti indicati dall'art. 2, lettera b), del
L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'art. 18 del
Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'art. 34 della
Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.
In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'art. 9 del
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986.
L'art. 19 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.