§ 87.6.2 - R.D. 22 aprile 1940, n. 531.
Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:22/04/1940
Numero:531


Sommario
Art. 1.      Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le società fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al [...]
Art. 2.      Quando la società si è costituita sotto la forma di società anonima la domanda di cui al precedente articolo dovrà inoltre essere corredata da documenti atti a provare
Art. 3.      La vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione è esercitata per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere inviati al Ministero delle corporazioni [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Le spese per le ispezioni di cui all'art. 3 sono a carico delle società soggette a vigilanza


§ 87.6.2 - R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione

(G.U. 12 giugno 1940, n. 136)

 

 

     Art. 1.

     Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le società fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni [1] .

     Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) copia dell'atto costitutivo;

     2) copia dello statuto;

     3) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;

     4) dimostrazione specifica degli scopi che la società si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;

     5) relazione analitica dell'attività svolta dalla società a partire dalla sua costituzione;

     6) per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;

     7) per il personale della società, dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonché i requisiti di cittadinanza e moralità richiesti per l'iscrizione negli albi stessi.

 

          Art. 2.

     Quando la società si è costituita sotto la forma di società anonima la domanda di cui al precedente articolo dovrà inoltre essere corredata da documenti atti a provare:

     1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed è investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo;

     2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso;

     3) che tutti i componenti del Collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei revisori dei conti.

     Quando la società è costituita sotto forma di società a garanzia limitata si applicano le norme dei precedenti commi primo e secondo.

     Quando la società è costituita sotto forma di società in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le società anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilità illimitata è in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della società.

 

          Art. 3.

     La vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione è esercitata per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere inviati al Ministero delle corporazioni entro un mese dalla loro approvazione, e per mezzo d'ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi.

     La società ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e di presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo incaricato dell'ispezione o direttamente dal Ministero delle corporazioni [2] .

     I risultati di ogni ispezione devono essere fatti constatare per mezzo di processo verbale redatto in doppio esemplare, di cui uno viene rilasciato alla società e l'altro è ritirato dal funzionario ispettore che lo trasmetterà al Ministero delle corporazioni.

     Qualora sorga contestazione tra i funzionari ispettori e i rappresentanti della società deve farsene espressa menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, i quali possono farvi inserire tutte le dichiarazioni che ritengono opportune.

     Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione della società nella sua più vicina adunanza, ed anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.

     Devono essere pure presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

     Al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza devoluta allo Stato sulle società fiduciarie e di revisione, il Ministero delle corporazioni ha facoltà di designare presso le società autorizzate un commissario permanente.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Le spese per le ispezioni di cui all'art. 3 sono a carico delle società soggette a vigilanza.


[1]  Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2]  Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361.