§ 98.1.26827 - Legge 12 agosto 1993, n. 312 .
Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento


Settore:Normativa nazionale
Data:12/08/1993
Numero:312


Sommario
Art. 1.      1. È abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui [...]
Art. 2.      1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere
Art. 3.      1. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno [...]
Art. 4.      1. Fermi restando i poteri del Ministro del tesoro di cui all'art. 21 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento [...]


§ 98.1.26827 - Legge 12 agosto 1993, n. 312 [1].

Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento

(G.U. 10 agosto 1993, n. 195)

 

     Art. 1.

     1. È abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 2.

     1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:

     a) dollaro USA;

     b) ECU e valute comunitarie;

     c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano.

     2. La Banca d'Italia ha facoltà di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario.

     3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.

     4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonché in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.

     5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia.

     6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro.

 

          Art. 3.

     1. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

 

          Art. 4.

     1. Fermi restando i poteri del Ministro del tesoro di cui all'art. 21 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento incompatibili con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso D.Lgs. 206/1999.