Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.8 società quotate |
Data: | 27/01/2010 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile |
Art. 2. (Modifiche alla parte III, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) |
Art. 3. (Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) |
Art. 4. (Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) |
Art. 5. (Modifiche al titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) |
Art. 6. (Modifiche al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) |
Art. 7. (Disposizioni finali) |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) |
§ 87.8.5 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.
Attuazione della direttiva n. 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
(G.U. 5 marzo 2010, n. 53 - S.O. n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la
VISTA la
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile
1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "L'assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea";
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali;
c) al quarto comma la parola: "suddette" è sostituita dalle seguenti: "previste per la convocazione,",
2. All'articolo 2367, prima comma, del codice civile le parole: "almeno il decimo del capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre".
3. All'articolo 2368 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "con l'intervento di tanti soci che rappresentino" sono sostituite dalle seguenti: "quando è rappresentata";
b) al secondo comma le parole: "tanti soci che rappresentino" sono soppresse e le parole: "con la presenza di tanti soci che rappresentino" sono sostituite dalle seguenti: "quando è rappresentata";
c) al terzo comma la parola: "socio" è sostituita dalle seguenti:"soggetto al quale spetta il diritto di voto".
4. All'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonchè dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.";
b) al terzo comma le parole: "dai soci partecipanti" sono soppresse;
c) al quinto comma le parole: "tanti soci che rappresentino" sono soppresse;
d) al settimo comma le parole: "con la presenza di tanti soci che rappresentino" sono sostituite dalle seguenti: "quando è rappresentato" e dopo le parole: "quota di capitale più elevata" sono aggiunte le seguenti: ", e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea".
5. L'articolo 2370 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2370. (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto)
Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonchè in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.".
6. All'articolo 2372 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.".
7. All'articolo 2373, primo comma, le parole "di soci" sono sostituite dalle seguenti: "di coloro".
Art. 2. (Modifiche alla parte III, titolo II del
1. Il titolo II della parte III del
"Titolo II
Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 79 quater. (Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Capo I
Disciplina delle società di gestione accentrata
Art. 80. (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)
1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.
9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'articolo 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione.
10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
Art. 81. (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;
b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui al comma 2, dell'articolo 83-bis, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;
d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;
g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonchè le relative comunicazioni;
l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
m) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-sexies, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonchè per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies;
n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies;
o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e di quelle comunque dirette ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi.
2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonchè i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.
2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può rinviare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie demandate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob d'intesa con la Banca d'Italia.
Art. 81 bis. (Accesso alla gestione accentrata)
1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.
Art. 82. (Vigilanza)
1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonchè eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.
2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinchè la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Art. 83. (Crisi delle società di gestione accentrata)
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.
1-bis. Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 80, comma 9.
2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.
Capo II
Disciplina della gestione accentrata
Sezione I
Gestione accentrata in regime di dematerializzazione
Art. 83 bis. (Ambito di applicazione)
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione.
Art. 83 ter. (Sistema di gestione accentrata)
1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.
Art. 83quater. (Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario)
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonchè l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonchè il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.
4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
Art. 83 quinquies. (Diritti del titolare del conto)
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
4. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
Art. 83 sexies. (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)
1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
2. Nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
3. Lo statuto delle società diverse da quelle indicate nel comma 2 può richiedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che esse non possano essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea. Nelle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante il temine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione delle azioni, l'eventuale cessione delle stesse comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto delle società indicate nel comma 3. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente il temine di cui al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.
Art. 83 septies. (Eccezioni opponibili)
1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
Art. 83 octies. (Costituzione di vincoli)
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
Art. 83 novies. (Compiti dell'intermediario)
1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;
d) segnala all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonchè di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alla lettera c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente le registrazioni di cui all'articolo 83-octies.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.
3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.
Art. 83 decies. (Responsabilità dell'intermediario)
1. L'intermediario è responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1;
b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1.
Art. 83 undecies. (Obblighi degli emittenti azioni)
1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e dell'articolo 83-duodecies entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.
2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.
3. Resta fermo quanto previsto in materia di annotazioni nel libro dei soci delle società cooperative.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della
Art. 83 duodecies. (Identificazione degli azionisti)
1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.
4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.
5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.
Sezione II
Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli
Art. 85. (Deposito accentrato)
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-ter a 83-undecies.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, nonchè le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.
Art. 86. (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata.
2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
Art. 87. (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)
1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.
2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.
Art. 88. (Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)
1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.
2. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.
Art. 89. (Aggiornamento del libro soci)
1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci.
Capo III
Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato
Art. 90. (Gestione accentrata dei titoli di Stato)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e le modalità di individuazione delle società di gestione accentrata dei titoli di Stato. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla disciplina emanata ai sensi del presente articolo, il capo I e il capo II, articoli da 83-bis a 83-decies.".
Art. 3. (Modifiche alla parte IV del
1. Il comma 2 dell'articolo 104 del
"2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.".
2. All'articolo 113-ter, comma 1, del
3. All'articolo 114-bis, comma 1, secondo periodo, del
4. All'articolo 116 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125-bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis e 127. La Consob può, estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.".
5. La rubrica della sezione II, capo II, titolo III, parte IV, del
6. Dopo l'articolo 125 del
"Art. 125 bis. (Avviso di convocazione dell'assemblea)
1. L'assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3,
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione contiene:
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonchè, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;
2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonchè le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonchè le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.
Art. 125 ter. (Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)
1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.
Art. 125 quater. (Sito Internet)
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito Internet della società:
a) i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
b) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmettere, anche per il tramite degli intermediari, i moduli per corrispondenza e gratuitamente a ciascun socio che ne faccia richiesta;
c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonchè il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.".
7. All'articolo 126 del
1. La rubrica è sostituita dalla seguente: "Convocazioni successive alla prima";
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 125-bis, comma 1, è ridotto a dieci giorni purchè l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.".
8. L'articolo 126-bis del
"Art. 126 bis. (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.".
9. L'articolo 127 del
"Art. 127. (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.".
10. Dopo l'articolo 127 del
"Art. 127 bis. (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)
1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.
Art. 127 ter. (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)
1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.
Art. 127 quater. (Maggiorazione del dividendo)
1. In deroga all'articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, e comunque non inferiore ad un anno, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.
2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbia anche temporaneamente detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonchè in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.
4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.".
11. Dopo l'articolo 134 del
Sezione II-bis
Società cooperative
Art. 135. (Percentuali di capitale)
1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.
Art. 135 bis. (Disciplina delle società cooperative)
1. Ferme restando le esclusioni espressamente previste dal presente decreto legislativo, non si applicano alle società cooperative con azioni quotate gli articoli 116, comma 2-ter, 125-bis, 125-ter, 125-quater, , 126, comma 2, 126-bis, 127-bis, 127-ter, 127-quater, 147-ter, comma 1-bis, 148, comma 2, ultimo periodo, 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter, 158, comma 2, Alle predette società si applicano le disposizioni della presente sezione.
Art. 135 ter. (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. In deroga all'articolo 114-bis, comma 1, la relazione prevista dalla medesima disposizione è messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter,comma 3.
Art. 135 quater. (Assemblea straordinaria)
1. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.
Art. 135 quinquies. (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
1. I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 135 sexies. (Relazioni finanziarie)
1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio le società cooperative quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter ,comma 3, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5.
Art. 135 septies. (Relazioni di revisione)
1. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finchè il bilancio non è approvato e sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
Art. 135 octies. (Proposte di aumento di capitale)
1. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione di cui all'articolo 158 devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
"Sezione II-ter
Deleghe di voto
Art. 135 novies. (Rappresentanza nell'assemblea)
1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies .
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.
Art. 135 decies. (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purchè il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purchè vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
Art. 135 undecies. (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Art. 135 duodecies. (Società cooperative)
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.".
12. La rubrica della sezione III, capo II, titolo III, parte IV del
13. L'articolo 136 del
"Art. 136 (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
c) "promotore", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.".
14. All'articolo 137 del
1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.";
2. Al comma 3 le parole "la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti"."
15. L'articolo 138 del
"Art. 138. (Sollecitazione)
1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione".
16. Gli articoli 139 e 140 del
17. L'articolo 141 del
"Art. 141. (Associazioni di azionisti)
1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).".
18. All'articolo 142, comma 2, del
19. All'articolo 143 del
a) al comma 1 le parole: "o della raccolta di deleghe" sono soppresse e le parole: "rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti" sono sostituite dalle seguenti: "risponde il promotore";
b) al comma 2 le parole: "L'intermediario" sono sostituite dalle seguenti: "Il promotore";
c) al comma 3 le parole: "committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario" sono sostituite dalla seguente: "promotore".
20. All'articolo 144 del
a) al comma 1, lettera c), le parole: "gli intermediari", sono sostituite dalle seguenti: "il promotore";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Consob può:
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
b) vietare l'attività di sollecitazione quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.";
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.".
21. All'articolo 147-ter del
"1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.".
22. All'articolo 148, comma 2, del
23. All'articolo 154-ter, del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonchè il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 nonchè le relazioni indicate nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.".
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.".
24. All'articolo 156, comma 5, del
25. All'articolo 158 del
a) nella rubrica le parole: ", di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi" sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: "La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni." sono soppresse;
c) al comma 2 le parole: "devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea".
Art. 4. (Modifiche alla parte V del
1. All'articolo 190 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari";
b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;";
c) al comma 2 dopo la lettera d-quinquies) è aggiunta la seguente:
"d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.".
2. All'articolo 194 del
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.".
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.".
Art. 5. (Modifiche al titolo V del
1. Gli articoli da 28 a 37 del
2. All'articolo 38 del
a) al comma 1, le parole: "presente titolo V" sono sostituite dalle seguenti: "
b) al comma 2 le parole: "all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 79-quater del
3. All'articolo 39 del
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3 dopo le parole: "del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e del
c) al comma 4 le parole: "nel sistema centralizzato della Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "presso la società di gestione accentrata".
4. All'articolo 40 del
a) al comma 3 le parole: "all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 79-quater del
b) al comma 6 dopo le parole: "ciascun intermediario" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 79-quater del
5. All'articolo 41, comma 4, del
6. L'articolo 45 del
Art. 6. (Modifiche al
1. All'articolo 4 del
"1-bis. Alle società di cui al comma 1 con azioni quotate nei mercati regolamentati si applica quanto previsto dagli articoli 125-bis, 147-ter e 148 del
Art. 7. (Disposizioni finali)
1. Gli articoli 1, 2, limitatamente all'articolo 83-sexies dallo stesso introdotto nel
2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del
4. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni sostituite od abrogate dal presente decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione previsti dal comma 2.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.