§ 61.3.14 - D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:13/08/2010
Numero:131


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 11.  (Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 17.  (Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 18.  (Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 22.  (Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 26.  (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 27.  (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 30.  (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 35.  (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 36.  (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 37.  (Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 38.  (Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 39.  (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 40.  (Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 41.  (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 42.  (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 43.  (Inserimento della sezione IV-bis al capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 44.  (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 45.  (Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 46.  (Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 47.  (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 48.  (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 49.  (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 50.  (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 51.  (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 55.  (Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 56.  (Modifica dell'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 57.  (Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140)
Art. 59.  (Modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 60.  (Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 61.  (Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 62.  (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 63.  (Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 64.  (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 65.  (Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 68.  (Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)
Art. 69.  (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 70.  (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 71.  (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 72.  (Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 74.  (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 75.  (Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 76.  (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 77.  (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 78.  (Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 79.  (Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 81.  (Modifica dell'articolo 162 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 82.  (Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 84.  (Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 85.  (Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 86.  (Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 87.  (Inserimento di disposizioni in materia di invenzioni biotecnologiche)
Art. 88.  (Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni biotecnologiche)
Art. 89.  (Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 90.  (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 91.  (Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 92.  (Modifiche all 'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 93.  (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 94.  (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 95.  (Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 96.  (Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 97.  (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 98.  (Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 99.  (Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 100.  (Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 101.  (Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 102.  (Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 103.  (Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 104.  (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 105.  (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 106.  (Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 107.  (Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 108.  (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 109.  (Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 110.  (Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 111.  (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 112.  (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 113.  (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 114.  (Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 115.  (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 116.  (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 117.  (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 118.  (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 119.  (Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 120.  (Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 121.  (Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 122.  (Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 123.  (Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 124.  (Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 125.  (Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Art. 126.  (Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche)
Art. 127.  (Modifiche di denominazione)
Art. 128.  (Norme transitorie)
Art. 129.  (Abrogazioni)
Art. 130.  (Clausola di invarianza degli oneri finanziari)


§ 61.3.14 - D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

(G.U. 18 agosto 2010, n. 192 - S.O. n. 195)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice della proprietà industriale;

     VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

     VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

     VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ed in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento;

     VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

     VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000;

     VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

     VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007, recante la determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

     UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 giugno 2010;

     ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

     ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rilasciati rispettivamente in data 27 luglio 2010 e 28 luglio 2010;

     VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

     SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprietà industriale, di seguito denominato: 'Codice', le parole: "ai fini dei" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola: "seminconduttori" è sostituita dalla seguente: "semiconduttori".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 3, comma 1, del Codice, la parola: "seminconduttori" è sostituita dalla seguente: "semiconduttori".

     2. All'articolo 3, comma 3, del Codice, la parola: "italia" è sostituita dalla seguente: "Italia".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: ", con riferimento al marchio," sono soppresse.

     2. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     " 3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

     a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

     b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 6 del Codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 8, comma 2, del Codice, dopo le parole: "da lui prescelta" sono aggiunte le seguenti: ", sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1".

     2. All'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola: "registrati" sono inserite le seguenti: "o usati".

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 10, comma 3, del Codice, dopo la parola: "contrario" sono inserite le seguenti: "alla legge,".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 11, comma 4, del Codice, le parole: "e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 12 del Codice è sostituito dal seguente:

     "Art. 12

     (Novità)

     1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

     a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

     b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

     c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

     d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

     e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

     f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

     2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

     3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.".

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 13 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

     a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

     b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.".

     2. All'articolo 13, comma 2, del Codice, le parole: "e all'articolo 12, comma 1, lettera a)," sono soppresse.

     3. All'articolo 13, comma 4, del Codice, le parole: "comunque servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio o abbia comunque".

 

     Art. 11. (Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 14 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Liceità e diritti di terzi".

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 19 del Codice, il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.".

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 21 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

     a) del loro nome e indirizzo;

     b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

     c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.".

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice, la parola: "aziendale" è sostituita dalle seguenti: "di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo".

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 24 del Codice, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.".

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le parole: "ingannare il pubblico" sono inserite le seguenti: "o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta".

 

     Art. 17. (Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 32 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Novità".

 

     Art. 18. (Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. Dopo l'articolo 33 del Codice è inserito il seguente:

     "Art. 33 bis. (Liceità)

     1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

     2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.".

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 34 del Codice il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 36, comma 2, del Codice, la parola: "finzione" è sostituita dalla seguente: "funzione".

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 39, comma 1, del Codice, la parola: "piu" è sostituita dalla seguente: "più".

 

     Art. 22. (Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 42 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Limitazioni del diritto su disegno o modello" .

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 43, comma 2, del Codice, la parola: "promosa" è sostituita dalla seguente: "promossa".

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 44 del Codice i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 45, comma 1, del Codice, le parole: "invenzioni nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e".

     2. All'articolo 45, comma 3, del Codice, la parola: "concerna" è sostituita dalla seguente: "concerne".

     3. All'articolo 45 del Codice 1 commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     "4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

     a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

     b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

     5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonchè ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.".

     4. All'articolo 45 del Codice dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.".

 

     Art. 26. (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 46 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Novità".

     2. All'articolo 46, comma 3, del Codice, le parole: "di brevetto nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "di brevetto italiano"; le parole: "o internazionali" e le parole: "e aventi effetto per" sono soppresse.

 

     Art. 27. (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 47 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Divulgazioni non opponibili e priorità interna".

     2. All'articolo 47, comma 3, del Codice, le parole: "la sussistenza del requisito della novità" sono sostituite dalle seguenti: "lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48".

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 51, comma 1, del Codice, le parole: "la descrizione e" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione, le rivendicazioni e".

     2. All'articolo 51, comma 3, del Codice le parole,: "le norme previste nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "le norme previste dall'articolo 162".

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 52 del Codice il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.".

     2. All'articolo 52, comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle" sono sostituite dalla seguente: "dalle".

     3. All'articolo 52 del Codice dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.".

 

     Art. 30. (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 53, comma 2, del Codice, dopo le parole: "la descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni".

     2. All'articolo 53, comma 4, del Codice, dopo le parole: "la descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni".

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: "al presunto contraffattore." sono inserite le seguenti: "Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,".

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 55 del Codice le parole: "ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione".

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 56 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.".

     2. All'articolo 56, comma 3, del Codice, dopo le parole: "di opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della procedura di limitazione.".

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 57, comma 2, del Codice, le parole: "al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo" sono sostituite dalle seguenti: "alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso".

     2. All'articolo 57, comma 5, del Codice, le parole: "un'invezione ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "un'invenzione ovvero".

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 58, comma 1, del Codice, la parola: "italia" è sostituita dalla seguente: "Italia".

 

     Art. 36. (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 61 del Codice è sostituito dal seguente:

     "Art. 61"

     (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari)

     1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.".

 

     Art. 37. (Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 64 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente:  "2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.".

     2. All'articolo 64, comma 3, del Codice, le parole: "od acquistare" sono sostituite dalle seguenti: "od acquisire" e dopo le parole: "del canone" è inserita la seguente: "o".

     3. All'articolo 64, comma 4, del Codice, la parola: "amminisirazione" è sostituita dalla seguente: "amministrazione".

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 68 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

     a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

     b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

     c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.".

     2. All'articolo 68 del Codice, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.".

 

     Art. 39. (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole: "della domanda iniziale" sono inserite le seguenti: "o la protezione del brevetto è stata estesa".

     2. All'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo le parole: "del brevetto stesso" sono aggiunte le seguenti: " , e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione".

     3. All'articolo 76, comma 3, del Codice, le parole: "dei diverso brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "del diverso brevetto".

 

     Art. 40. (Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 79 del codice, i commi 2 e 3 del Codice sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.

     3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.".

     2. All'articolo 79 del Codice, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.".

 

     Art. 41. (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 80, comma 6, del Codice, le parole: "al comma è concessa" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 è concessa".

 

     Art. 42. (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 81 del Codice è sostituito dal seguente:

     "Art. 81

     (Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro)

     1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

     2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

     3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.

     4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

     5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

     6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

     7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.".

 

     Art. 43. (Inserimento della sezione IV-bis al capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. Dopo la sezione IV del Codice è inserita la seguente:

 

     "Sezione IV-BIS

     Invenzioni biotecnologiche

 

Art. 81 bis. (Rinvio)

     1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

 

Art. 81 ter. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente codice si intende per:

     a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

     b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

     2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

     3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

 

Art. 81 quater. (Brevettabilità)

     1. Sono brevettabili purchè abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

     a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

     b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

     c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

     d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

     e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

 

Art. 81 quinquies. (Esclusioni)

     1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità:

     a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonchè la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

     b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

     1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;

     2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

     3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

     4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonchè gli animali risultanti da tali procedimenti;

     5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

     c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

     2. E', comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

 

Art. 81 sexies. (Estensione della tutela)

     1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

     2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

     3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

 

Art. 81 septies. (Limiti all'estensione della tutela)

     1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purchè il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

 

Art. 81 octies. (Licenza obbligatoria)

     1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

     a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

     b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

     2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.

     3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

     4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

     a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

     b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.".

 

     Art. 44. (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 84, comma 3, del Codice, la parola: "inverzione" è sostituita dalla seguente: "invenzione".

 

     Art. 45. (Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. Alla rubrica dell'articolo 85 del Codice la parola: "brevettazzione" è sostituita dalla seguente: "brevettazione".

 

     Art. 46. (Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 96, comma 5, del Codice, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", lettera a)".

 

     Art. 47. (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 97, comma 1, lettera c), del Codice, la parola: "trattisi" è sostituita dalla seguente: "trattasi".

     2. All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, le parole: "non presenta i requisiti richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)".

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 99 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.".

 

     Art. 49. (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 100, comma 1, del Codice, la parola: "conferiniento" è sostituita dalla seguente: "conferimento".

     2. All'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice, la parola: "entita" è sostituita dalla seguente: "entità".

 

     Art. 50. (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 115 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 115

     (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

     1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

     2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

     3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonchè per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

     4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

     5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

     6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".

 

     Art. 51. (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 119, comma 2, del Codice, la parola: "solanto" è sostituita dalla seguente: "soltanto".

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 120, comrna 6, del Codice, la parola: "ci" è sostituita dalla seguente: "di".

     2. All'articolo 120 del Codice, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.".

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140)

     1. All'articolo 121, comma 2-bis, del Codice, le parole: "articolo 114" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 144".

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 122, comma 4, del Codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in quanto titolari di esso".

 

     Art. 55. (Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 128 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 128

     (Consulenza tecnica preventiva)

     1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili."

 

     Art. 56. (Modifica dell'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 129 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 129

     (Descrizione e sequestro)

     1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

     2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.

     3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finchè figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

     4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.".

 

     Art. 57. (Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. La rubrica dell'articolo 130 del Codice è sostituita dalla seguente: "Esecuzione di descrizione e sequestro".

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140)

     1. All'articolo 131 del Codice, i commi 1-ter ed 1-quater sono abrogati.

 

     Art. 59. (Modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 132 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 132

     (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito)

     1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purchè la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

     2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

     3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

     5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.".

 

     Art. 60. (Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 133, comma 1, del Codice, le parole: "dell'uso del nome a dominio aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'uso nell'attività economica del nome a dominio".

 

     Art. 61. (Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 135, comma 1, del Codice, la parola: "alti" è sostituita dalla seguente: "altri".

     2. All'articolo 135, comma 2, del Codice, le parole: "istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono soppresse.

     3. All'articolo 135, comma 3, del Codice, la parola: "preidente" è sostituita dalla seguente: "presidente".

 

     Art. 62. (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 136, comma 1, del Codice, le parole: "i documenti di cui il ricorrerte" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti di cui il ricorrente".

     2. All'articolo 136, comma 4, del Codice, le parole: "scadenza del termine cli deposito" sono sostituite dalle seguenti: "scadenza del termine di deposito".

     3. All'articolo 136, comma 10, del Codice, le parole: "ed anche da un tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico".

     4. All'articolo 136, comma 14, del Codice, dopo le parole: "o in parte" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e adotta i provvedimenti conseguenti".

 

     Art. 63. (Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 137, comma 11, del Codice, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10" e le parole: "alla destribuzione di tale ricavato" sono sostituite dalle seguenti: "alla distribuzione di tale ricavato".

 

     Art. 64. (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 138, comma 3, del Codice, le parole: "articolo 195" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 196".

 

     Art. 65. (Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 139, comma 5, del Codice, la parola: "trascritti" è sostituita dalle seguenti: "iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti".

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 142, comma 4, del Codice, le parole: "dell'invenzione" sono sostituite dalle seguenti: "di esso".

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".

 

     Art. 68. (Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)

     1. L'articolo 145 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 145

     (Consiglio nazionale anticontraffazione)

     1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

     2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonchè delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

     3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

     4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

 

     Art. 69. (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 146, comma 4, del Codice dopo le parole: "è proposta" sono inserite le seguenti: "davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio".

 

     Art. 70. (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 147 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.".

     2. All'articolo 147 del Codice, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.".

 

     Art. 71. (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 148 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito".

     2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo deposito"; le parole: "L'irricevitilità" sono sostituite dalle seguenti: "L'irricevibilità".

     3. All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: " e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.".

     4. All'articolo 148 del Codice, il comma 4 del è sostituito dal seguente:

     "4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.".

     5. All'articolo 148, comma 5, del Codice, dopo secondo periodo è inserito il seguente: "La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.".

     6. All'articolo 148 del Codice, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.".

 

     Art. 72. (Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonchè da una copia degli eventuali disegni".

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonchè da una copia degli eventuali disegni".

 

     Art. 74. (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 155, comma 1, del Codice, la parola: "prezzo" è sostituita dalla seguente: "presso".

 

     Art. 75. (Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 156, comma 1, lettera d), del Codice, le parole: "13 maggio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "13 maggio 1977".

 

     Art. 76. (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 157, comma 1, del Codice, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".

 

     Art. 77. (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 158, comma 3, lettera c), del Codice, le parole: "contro la decisione di registrare il marchio" sono sostituite dalle seguenti: "contro la decisione relativa alla registrazione del marchio".

 

     Art. 78. (Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 159 del Codice, i commi 2 e 5 sono abrogati.

 

     Art. 79. (Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 160, comma 1, lettera b), del Codice la parola: "esprinia" è sostituita dalla seguente: "esprima".

     2. All'articolo 160, comma 3, del Codice, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;".

     3. All'articolo 160 del Codice, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.".

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 161, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.".

 

     Art. 81. (Modifica dell'articolo 162 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 162 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 162

     (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)

     1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

     a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';

     b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

     c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

     2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4.

     3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione è rilasciato solo ad un esperto indipendente:

     a) a partire dalla data di accessibilità al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

     b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima.

     4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

     a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

     b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

     5. L'esperto designato è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

     6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

     7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.".

 

     Art. 82. (Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: "che ha rilasciato il brevetto di base" sono soppresse.

     2. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice, le parole: "numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice, la parola: "cartteristiche" è sostituita dalla seguente: "caratteristiche".

     2. All'articolo 164, comma 2, del Codice, le lettera g) è soppressa.

     3. All'articolo 164, comma 3, del Codice, le parole: "al comma 2, lettere b), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2, lettere d) ed e)," ; le parole: "comma 2, lettere c) e g)," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c),".

 

     Art. 84. (Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;".

 

     Art. 85. (Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 169, comma 2, del Codice, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).".

     2. All'articolo 169 del Codice, dopo comma 5 sono inseriti i seguenti:

     "5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anzichè da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.

     5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.".

 

     Art. 86. (Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole: "12, comma 1, lettera a), " sono soppresse.

     2. All'articolo 170, comma 1, del Codice, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.".

     3. All'articolo 170, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole: "articolo 31" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 33-bis".

     4. All'articolo 170, comma 1, lettera d), del Codice, le parole: "consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3-bis e seguenti".

     5. All'articolo 170 del Codice, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonchè sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

     a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

     b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

     c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;

     d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

     e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

     3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente.

     3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

     3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

     3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.

     3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonchè dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

     3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.".

 

     Art. 87. (Inserimento di disposizioni in materia di invenzioni biotecnologiche)

     1. Dopo l'articolo 170 del Codice è inserito il seguente:

     "Art. 170 bis. (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

     1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

     2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

     3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

     4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

     5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

     6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

     7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilità dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la domanda.".

 

     Art. 88. (Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni biotecnologiche)

     1. Dopo l'articolo 170-bis del Codice è inserito il seguente:

 

     "Art. 170 ter. (Sanzioni)

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

     3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

     4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

     5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

 

     Art. 89. (Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 173, comma 8, del Codice, le parole: "e a depositare i disegni non acclusi" sono soppresse.

     2. All'articolo 173, comma 10, del Codice, dopo la parola: "registrazione" sono inserite le seguenti: ", nonchè le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande".

     3. All'articolo 173, comma 10, del Codice le parole: "delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad essa allegati" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti e dei documenti in essi contenuti".

 

     Art. 90. (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 175 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.".

 

     Art. 91. (Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 176 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:

     a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

     b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;

     c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelle des Marques Internationales.".

     2. All'articolo 176, comma 2, alinea, del Codice, le parole: "deve contenere a pena di inammissibilità" sono sostituite dalle seguenti: "è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità".

     3. All'articolo 176, comma 5, del Codice, le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)".

 

     Art. 92. (Modifiche all 'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 178 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.".

     2. All'articolo 178 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.".

     3. All'articolo 178, comma 4, del Codice, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

 

     Art. 93. (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 179, comma 1, del Codice dopo le parole: "legge 28 aprile 1976, n. 424" sono inserite le seguenti: "oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano,".

 

     Art. 94. (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.".

     2. All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)".

     3. All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.".

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 181, comma 1, lettera d), dopo la parola: "domanda" sono inserite le seguenti: "o la registrazione".

 

     Art. 96. (Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 182 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 182

     (Ricorso)

     1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".

 

     Art. 97. (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 183, comma 1, del Codice, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.".

 

     Art. 98. (Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea è sostituito dal seguente: "2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:".

     2. All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la parola: "nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o".

     3. All'articolo 185, comma 3, del Codice, le parole: "raccolti in registri" sono sostituite dalle seguenti: "riuniti in apposite raccolte." Ed infine è aggiunto il seguente periodo: "Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.".

 

     Art. 99. (Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 186 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perchè possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.".

     2. All'articolo 186, comma 3, del Codice, dopo le parole: "descrizioni" sono inserite le seguenti: " , delle rivendicazioni".

     3. All'articolo 186, comma 8, del Codice, le parole: "e le trascrizioni avvenute," sono sostituite dalle seguenti: "le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,".

     4. All'articolo 186, comma 9, del Codice, dopo le parole: "Il Bollettino" sono inserite le seguenti: "è reso disponibile in forma telematica e".

 

     Art. 100. (Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: " f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;

     f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".

 

     Art. 101. (Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 188, comma 2, del Codice, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6;".

 

     Art. 102. (Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 189, comma 1, del Codice, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".

 

     Art. 103. (Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 191, comma 2, del Codice, le parole: "Su richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta".

 

     Art. 104. (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 192 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 192

     (Continuazione della procedura)

     1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

     2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

     3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.".

 

     Art. 105. (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: "impedimento" è sostituita dalla seguente: "inosservanza".

     2. All'articolo 193, comma 2, del Codice, le parole: "dalla data di cessazione dell'impedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza".

     3. All'articolo 193, comma 5, del Codice, le parole: "per la rivendicazione del diritto" sono soppresse.

 

     Art. 106. (Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse.

 

     Art. 107. (Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 195".

     2. All'articolo 196, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;".

 

     Art. 108. (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 197 del Codice il comma 1 è abrogato.

     2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.".

 

     Art. 109. (Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1 All'articolo 198, comma 1, del Codice, dopo le parole: "o di topografia" sono inserite le seguenti: ", qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese".

     2. All'articolo 198, comma 1, del Codice, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.".

     3. All'articolo 198, comma 3, del Codice, le parole: "del servizio militare brevetti" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio brevetti e proprietà intellettuale".

     4. L'articolo 198, comma 4, del Codice, è sostituito dal seguente:

     " 4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.".

     5. All'articolo 198, comma 22, del Codice, la parola: "invenzione" è sostituita dalle seguenti: "invenzione, modello o topografia".

 

     Art. 110. (Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 200, comma 2, del Codice, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

     2. All'articolo 200, comma 5, del Codice, le parole: "al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e seguenti".

     3. All'articolo 200, comma 8, del Codice, le parole: "al comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e 7".

 

     Art. 111. (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 201, comma 3, del Codice, le parole: "con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale" sono soppresse.

 

     Art. 112. (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice, le parole: "la residenza ovvero" sono soppresse e le parole: "il requisito della residenza in Italia non è richiesto se" sono sostituite dalle seguenti: "il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se"

     2. All'articolo 203, comma 4, del Codice, le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 3 e" e le parole: "residenza ovvero" sono soppresse.

 

     Art. 113. (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 204, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".

 

     Art. 114. (Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice, la parola: "alla" è sostituita dalla seguente: "alle".

 

     Art. 115. (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 208 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprietà intellettuale.".

 

     Art. 116. (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 209, comma 1, del Codice, le parole: "o i domicili professionali oppure la sede" sono sostituite dalle seguenti: "in Italia che può consistere anche nella sede".

 

     Art. 117. (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 217, comma 1, del Codice, dopo la lettera p) è aggiunta, in fine, la seguente: "p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.".

 

     Art. 118. (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.".

 

     Art. 119. (Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le parole: "dall'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 39".

 

     Art. 120. (Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 227 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 227

     (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale)

     1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

     2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

     3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

     4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

     6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

     7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

     8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione.".

 

     Art. 121. (Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 229, comma 1, del Codice, le parole: "Il diritto previste" sono sostituite dalle seguenti: "Il diritto previsto".

     2. Nell'articolo 229, comma 2, del Codice, le parole: "o ad un ricorso accolto" sono soppresse.

 

     Art. 122. (Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 230, comma 1, del Codice, le parole: "di cui all'articolo 223" sono soppresse.

     2. All'articolo 230, comma 2, del Codice, le parole: "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 135, comma 1".

     3. All'articolo 230 del Codice, il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 123. (Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 239 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 239

     (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)

     1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purchè detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.".

 

     Art. 124. (Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.".

 

     Art. 125. (Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

     1. L'articolo 243 del Codice è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 243

     (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)

     1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorchè in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".

 

     Art. 126. (Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche)

     1. Dopo l'articolo 243 del Codice è inserito il seguente:

 

     "Art. 243 bis. (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.".

 

     Art. 127. (Modifiche di denominazione)

     1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

     2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 128. (Norme transitorie)

     1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute.

     2. Gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 129. (Abrogazioni)

     1. Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è abrogato.

     2. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, è abrogato.

     3. I commi da 10 a 13 dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, sono abrogati.

 

     Art. 130. (Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

     1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.