Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 14/10/1985 |
Numero: | 610 |
Sommario |
Art. 1. Costituzione di una Unione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi |
Art. 4. Nuovo deposito |
Art. 5. Restrizioni all'esportazione e all'importazione |
Art. 6. Status di autorità internazionale di deposito |
Art. 7. Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito |
Art. 8. Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito |
Art. 9. Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale |
Art. 10. Assemblea |
Art. 11. Ufficio internazionale |
Art. 12. Regolamento d'esecuzione |
Art. 13. Revisione del Trattato |
Art. 14. Modificazione di talune disposizioni del Trattato |
Art. 15. Modalità per divenire parte al Trattato |
Art. 16. Entrata in vigore del Trattato |
Art. 17. Denuncia del Trattato |
Art. 18. Firma e lingue del Trattato |
Art. 19. Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato |
Art. 20. Notificazioni |
§ 94.1.777 - Legge 14 ottobre 1985, n. 610.
Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria
(G.U. 7 novembre 1985, n. 262, S.O.)
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 16, n. 2, del trattato stesso.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
Disposizioni introduttive
Art. 1. Costituzione di una Unione
Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati "gli Stati contraenti") sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione:
I) ogni riferimento ad un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;
II) si deve intendere per "deposito di un microrganismo", secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorità internazionale di deposito, o detta trasmissione e detta conservazione assieme;
III) si deve intendere per "procedura in materia di brevetti" qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto;
IV) si deve intendere per "pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti" la pubblicazione ufficiale, o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione, di una domanda di brevetto o di un brevetto;
V) si deve intendere per "organizzazione intergovernativa di proprietà industriale" un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell'art. 9.1);
VI) si deve intendere per "ufficio della proprietà industriale" un'autorità di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti;
VII) si deve intendere per "istituzione di deposito" un'istituzione che assicura il ricevimento, l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi;
VIII) si deve intendere per "autorità internazionale di deposito" una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all'art. 7,
IX) si deve intendere per "depositante" la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, la quale lo riceve e lo accetta, ed ogni avente causa di tale persona;
X) si deve intendere per "Unione" l'Unione di cui all'art. 1,
XI) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea di cui all'art. 10;
XII) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
XIII) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
XIV) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione;
XV) si deve intendere per "Regolamento d'esecuzione" il Regolamento d'esecuzione di cui all'art. 12.
Capitolo I
DISPOSIZIONI DI DIRITTO MATERIALE
Art. 3. Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi
1. a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura, il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorità internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorità internazionale di deposito, nonché il riconoscimento del fatto che ciò che è consegnato come campione è un campione del microrganismo depositato.
b) Ogni Stato contraente può esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorità internazionale di deposito.
2. Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.
Art. 4. Nuovo deposito
1. a) Quando, per una ragione qualsiasi, l'autorità internazionale di deposito non può consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare:
I) quando il microrganismo non è più vitale, o
II) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all'estero e restrizioni all'esportazione o all'importazione impediscono l'invio o il ricevimento dei campioni all'estero, questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver constatato di essere nell'impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo: fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.
b) Il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale tuttavia:
I) è effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito se l'istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede più lo status di autorità internazionale di deposito, sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato, o se l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato;
II) può essere effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a) II).
c) Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l'affermazione del depositante è contestata, l'onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.
d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e), il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale, avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).
e) Quando il comma b) i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l'interruzione dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i), è stata pubblicata da parte dell'Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma d) è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.
2. Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un'altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) a) non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.
Art. 5. Restrizioni all'esportazione e all'importazione
Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente
Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.
Art. 6. Status di autorità internazionale di deposito
1. Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.
2. L'istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito:
I) avere un'esistenza permanente;
II) possedere, conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato;
III) essere imparziale e oggettiva;
IV) essere, ai fini del deposito, a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;
V) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi, esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
VI) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
VII) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
VIII) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.
3. Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:
I) quando un'autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite;
II) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un'autorità internazionale di deposito.
Art. 7. Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito
1. a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale è situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell'art. 6.2). Tale status può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione.
b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.
2. a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
b) Lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.
3. Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Art. 8. Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito
1. a) Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito di un'autorità o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, in virtù del fatto che le condizioni elencate nell'art. 6 non sono state soddisfatte o non lo sono più. Tuttavia, una tale richiesta non può essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale riguardo ad un'autorità internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 7.1 a).
b) Prima di presentare la richiesta in virtù del comma a), lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'art. 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinché la presentazione della richiesta non sia più necessaria.
c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito dell'autorità di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta.
2. a) Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 7.1) a) può, mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare questa dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono più applicabili.
b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorità internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, una limitazione corrispondente di questo status.
3. Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1 e 2).
Art. 9. Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale
1. a) Ogni organizzazione intergovernativa alla quale più Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), può presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l'obbligo di riconoscimento previsto all'art. 3.1) a), l'obbligo concernente le esigenze di cui all'art. 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale. Se è presentata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato conformemente all'art. 16.1), la dichiarazione di cui alla frase precedente ha effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa è presentata dopo detta entrata in vigore, tale dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest'ultimo caso, la dichiarazione ha effetto alla data in tal modo indicata.
b) Tale organizzazione ha il diritto previsto all'art. 3.1) b).
2. In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del presente Trattato o del Regolamento d'esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto:
I) alla data dell'entrata in vigore della revisione o della modificazione, se la notificazione è stata ricevuta prima di tale data;
II) alla data indicata nella notificazione o, in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).
3. Oltre al caso contemplato al paragrafo 2), ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha avuto effetto.
4. Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3), da parte di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, la cui comunicazione secondo l'art. 7.1) ha condotto all'acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito da parte di un'istituzione di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.
5. La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a), la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3), le assicurazioni fornite in virtù dell'art. 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all'art. 7.1) a), la richiesta presentata in virtù dell'art. 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all'art. 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell'organo sovrano dell'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.
Capitolo II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 10. Assemblea
1. a) L'Assemblea è composta degli Stati contraenti.
b) Ciascuno Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
c) Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprietà industriale è rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.
d) Ogni Stato non membro dell'Unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non è un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale ai sensi dell'art. 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se l'Assemblea decide in tal senso, alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.
2. a) L'Assemblea:
I) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato;
II) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato;
III) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
IV) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
V) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attività dell'Unione;
VI) decide, fatto salvo il paragrafo 1) d), quali Stati che non sono Stati contraenti, quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ai sensi dell'art. 2. v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni, e in che misura le autorità internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni;
VII) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;
VIII) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato.
b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3. Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4. Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.
5. a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.
b) Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione.
6. a) Fatti salvi gli articoli 8.1) c), 12.4) e 14.2) b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi.
b) L'astensione non è considerata voto.
7. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale, sia di sua iniziativa, sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
8. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Art. 11. Ufficio internazionale
1. L'Ufficio internazionale:
I) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione, in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea;
II) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
2. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
3. Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione.
4. a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a).
5. a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.
b) Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.
Art. 12. Regolamento d'esecuzione
1. Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti:
I) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
II) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
III) tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Il Regolamento d'esecuzione è adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso.
3. L'Assemblea può modificare il Regolamento d'esecuzione.
4. a) Fatto salvo il comma b), l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.
b) L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorità internazionali di deposito, di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta.
5. In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.
Capitolo III
REVISIONE E MODIFICAZIONE
Art. 13. Revisione del Trattato
1. Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.
2. La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.
3. Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'art. 14.
Art. 14. Modificazione di talune disposizioni del Trattato
1. a) Proposte di modificazione degli articoli 10 e 11, fatte in virtù del presente articolo, possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale.
b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2. a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.
b) L'adozione di qualsiasi modificazione dell'art. 10 esige i quattro quinti dei voti espressi; l'adozione di qualsiasi modificazione dell'art. 11 richiede i tre quarti dei voti espressi.
3. a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui quest'ultima ha adottato la modificazione.
b) Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l'Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
c) Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione è stata adottata dall'Assemblea.
Capitolo IV
CLAUSOLE FINALI
Art. 15. Modalità per divenire parte al Trattato
1. Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato:
I) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure
II) con il deposito di uno strumento di adesione.
2. Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.
Art. 16. Entrata in vigore del Trattato
1. Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.
Art. 17. Denuncia del Trattato
1. Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale.
2. La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.
3. Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato.
4. La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all'art. 7.1) a) riguardo ad una istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).
Art. 18. Firma e lingue del Trattato
1. a) Il presente Trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati ed entro i due mesi che seguono la firma del presente Trattato, nelle altre lingue nelle quali è stata firmata la Convenzione istituente l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
c) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, giapponese, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.
2. Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.
Art. 19. Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato
1. L'originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.
2. Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all'art. 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell'art. 9.1) a), nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
3. Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell'art. 9.1) a).
Art. 20. Notificazioni
Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi):
I) le firme apposte secondo l'art. 18;
II) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'art. 15.2);
III) le dichiarazioni presentate secondo l'art. 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'art. 9.2) o 3);
IV) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'art. 16.1);
V) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'art. 8;
VI) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'art. 14.3);
VII) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;
VIII) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;
IX) qualsiasi denuncia notificata secondo l'art. 17.
Regolamento d'esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
(Sommario omesso)
Regola 1
Espressioni abbreviate ed interpretazione della parola "firma"
1.1 "Trattato"
Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per "Trattato" il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
1.2 "Art."
Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per "articolo" l'articolo indicato del Trattato.
1.3 "Firma"
Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, quando il diritto dello Stato sul territorio del quale è situata un'autorità internazionale di deposito esige l'utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, resta inteso che ai fini di questa autorità il termine "firma" significa "sigillo".
Regola 2
Autorità internazionali di deposito
2.1 Status giuridico
L'autorità internazionale di deposito può essere un organismo pubblico, ivi compresa qualsiasi istituzione pubblica dipendente da un'amministrazione pubblica diversa dal governo centrale, oppure un istituto privato.
2.2 Personale ed attrezzature
Le condizioni contemplate all'art. 6.2) ii) sono segnatamente le seguenti:
i) il personale e le attrezzature dell'autorità internazionale di deposito devono permetterle di conservare i microrganismi depositati in modo da garantirne la vitalità e l'assenza di contaminazione;
ii) l'autorità internazionale di deposito deve prevedere, per la conservazione dei microrganismi, misure di sicurezza sufficienti per ridurre al minimo il rischio di perdita dei microrganismi depositati presso di essa.
2.3 Consegna di campioni
Le condizioni contemplate all'art. 6.2) viii) comprendono segnatamente la condizione secondo la quale l'autorità internazionale di deposito deve consegnare rapidamente e in modo adeguato campioni dei microrganismi depositati.
Regola 3.
Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito
3.1 Comunicazione
a) La comunicazione di cui all'art. 7.1) è indirizzata al Direttore generale per via diplomatica nel caso di uno Stato contraente, o dal suo più alto funzionario nel caso di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale.
b) La comunicazione:
i) indica il nome e l'indirizzo dell'istituzione di deposito alla quale si riferisce la comunicazione;
ii) contiene informazioni dettagliate sulla capacità di detta istituzione di soddisfare le condizioni elencate nell'art. 6.2), ivi comprese informazioni concernenti il suo status giuridico, il suo livello scientifico, il suo personale e le sue attrezzature;
iii) quando tale istituzione ha l'intenzione di accettare in deposito soltanto taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;
iv) indica l'importo delle tasse che verranno riscosse da detta istituzione, quando essa acquisirà lo status di autorità internazionale di deposito, per la conservazione, le dichiarazioni sulla vitalità e la consegna di campioni di microrganismi;
v) indica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali di detta istituzione;
vi) ove occorra, indica la data di cui all'art. 7.1) b).
3.2 Trattamento della comunicazione
Se la comunicazione è conforme all'art. 7.1) e alla regola 3.1, il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ed essa è pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
3.3 Estensione dell'elenco dei tipi di microrganismi accettati
Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'art. 7.1) può notificare successivamente, in qualsiasi momento, al Direttore generale che le sue assicurazioni si estendono a dei tipi specificati di microrganismi ai quali, fino allora, le assicurazioni non si estendevano. In tal caso, e per quanto concerne i tipi ulteriori di microrganismi, l'art. 7 e le regole 3.1 e 3.2 si applicano per analogia.
Regola 4
Cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito
4.1 Richiesta; trattamento della richiesta
a) La richiesta di cui all'art. 8.1) a) è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3.1 a).
b) La richiesta:
i) indica il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che essa concerne;
ii) quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;
iii) indica in dettaglio i fatti sui quali essa si basa.
c) Se la richiesta è conforme ai paragrafi a) e b), il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale.
d) Fatto salvo il paragrafo e), l'Assemblea esamina la richiesta al più presto sei e al più tardi otto mesi dopo la sua notificazione.
e) Quando, secondo l'opinione del Direttore generale, il rispetto del termine previsto al paragrafo d) potrebbe mettere in pericolo gli interessi dei depositanti effettivi o eventuali, il Direttore generale può convocare l'Assemblea per una data anteriore alla data della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo d).
f) Se l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, la decisione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è stata presa.
4.2 Comunicazione; data effettiva; trattamento della comunicazione
a) La comunicazione di cui all'art. 8.2) a) è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3.1 a).
b) La comunicazione:
i) indica il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che essa concerne;
ii) quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;
iii) quando lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che fa la comunicazione desidera che gli effetti previsti dall'art. 8.2) b) si producano ad una data posteriore alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, indica tale data posteriore.
c) Qualora venisse applicato il paragrafo b) iii), gli effetti previsti all'art. 8.2) b) si producono alla data indicata nella comunicazione in virtù di tale paragrafo; in caso contrario, essi si producono allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.
d) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi comunicazione ricevuta in virtù dell'art. 8.2), nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo c). Un corrispondente avviso è pubblicato a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
4.3 Conseguenze per i depositi
In caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito in virtù degli articoli 8.1), 8.2), 9.4) o 17.4), la regola 5.1 è applicabile per analogia.
Regola 5
Carenza dell'autorità internazionale di deposito
5.1 Interruzione dell'esercizio delle funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati
a) Se un'autorità internazionale di deposito cessa temporaneamente o definitivamente di svolgere i compiti che gli incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d'esecuzione per quanto riguarda microrganismi depositati presso di essa, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che, riguardo a questa autorità, ha fornito le assicurazioni in virtù dell'art. 6.1):
I) assicura, per quanto possibile, il trasferimento a breve scadenza e senza deterioramento né contaminazione di campioni di tutti questi microrganismi da detta autorità ("l'autorità carente") ad un'altra autorità internazionale di deposito ("l'autorità di sostituzione");
II) assicura, per quanto possibile, la trasmissione all'autorità di sostituzione, a breve scadenza, di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'autorità carente, nonché di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti che possiede questa autorità, riguardo ai detti microrganismi;
III) assicura, per quanto possibile, la notificazione a breve scadenza, da parte dell'autorità carente, dell'interruzione dell'esercizio delle funzioni e dei trasferimenti effettuati a tutti i depositanti interessati;
IV) notifica a breve scadenza al Direttore generale l'interruzione dell'esercizio delle funzioni e la sua estensione nonché i provvedimenti presi da detto Stato contraente o da detta organizzazione intergovernativa di proprietà industriale in virtù dei punti I) a III).
b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli Stati contraenti e alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché agli uffici di proprietà industriale, la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a) IV); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
c) In virtù della procedura in materia di brevetti applicabile, può esigersi che il depositante, quando riceve la ricevuta di cui alla regola 7.5, notifichi a breve scadenza ad ogni ufficio di proprietà industriale, presso il quale è stata presentata una domanda di brevetto con riferimento al deposito iniziale, il nuovo numero d'ordine attribuito al deposito dall'autorità di sostituzione.
b) L'autorità di sostituzione conserva in forma adeguata, oltre al nuovo numero d'ordine, il numero d'ordine attribuito dall'autorità carente.
e) Oltre a qualsiasi trasferimento effettuato in virtù del paragrafo a) i), l'autorità carente trasferisce, per quanto possibile, a richiesta del depositante, un campione di qualsiasi microrganismo depositato presso di essa nonché copie di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione e di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti di cui al paragrafo a) ii) a qualsiasi autorità internazionale di deposito indicata dal depositante, diversa dall'autorità di sostituzione, a condizione che il depositante paghi all'autorità carente ogni spesa risultante da tale trasferimento. Il depositante paga la tassa per la conservazione di tale campione all'autorità internazionale di deposito che ha indicato.
f) A richiesta di qualsiasi depositante interessato, l'autorità carente conserva, per quanto possibile, dei campioni dei microrganismi depositati presso di essa.
5.2 Rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi
a) Se un'autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare in deposito uno qualsiasi dei tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 7.1) a) riguardo a questa autorità, notifica a breve scadenza al Direttore generale i fatti in questione e i provvedimenti che sono stati presi.
b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli altri Stati contraenti e alle altre organizzazioni intergovernative di proprietà industriale la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
Regola 6
Modalità del deposito iniziale o del nuovo deposito
6.1 Deposito iniziale
a) Il microrganismo trasmesso dal depositante all'autorità internazionale di deposito è accompagnato, salvo il caso d'applicazione della regola 6.2, da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:
I) l'indicazione che il deposito è effettuato in virtù del Trattato e l'impegno a non ritirarlo durante il periodo precisato alla regola 9.1;
II) il nome e l'indirizzo del depositante;
III) la descrizione dettagliata delle condizioni che devono essere riunite per coltivare il microrganismo, per conservarlo e per controllarne la vitalità, nonché, quando il deposito ha per oggetto una mistura di microrganismi, la descrizione dei componenti della mistura e di almeno uno dei metodi che permettono di verificare la loro presenza;
IV) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
V) l'indicazione delle proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l'ambiente o l'indicazione che il depositante non è a conoscenza di tali proprietà.
b) Si raccomanda vivamente di indicare nella dichiarazione scritta di cui al paragrafo a) la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo depositato.
6.2 Nuovo deposito
a) Fatto salvo il paragrafo b), in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell'art. 4, il microrganismo trasmesso dal depositante all'autorità internazionale di deposito è accompagnato da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore, da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore e indicante che il microrganismo è vitale, e da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:
I) le indicazioni contemplate alla regola 6.1 a) I) a V);
II) una dichiarazione indicante la ragione determinante in virtù dell'art. 4.1 a) per effettuare il nuovo deposito, una dichiarazione che affermi che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito anteriore e l'indicazione della data alla quale il depositante ha ricevuto la notificazione di cui all'art. 4.1 a) o, secondo il caso, della data della pubblicazione di cui all'art. 4.1) e);
III) qualora una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta siano state indicate in relazione con il deposito anteriore, la più recente descrizione scientifica e/o designazione tassonomica proposta comunicate all'autorità internazionale di deposito presso la quale il deposito anteriore è stato effettuato.
b) Quando il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale è stato effettuato il deposito anteriore, il paragrafo a) i) non si applica.
c) Ai fini dei paragrafi a) e b) e della regola 7.4, si deve intendere per "deposito anteriore":
I) quando il nuovo deposito è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il più recente di questi altri nuovi depositi;
II) quando il nuovo deposito non è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il deposito iniziale.
6.3 Esigenze dell'autorità internazionale di deposito
a) ogni autorità internazionale di deposito può esigere:
I) che il microrganismo sia depositato nella forma e nella quantità che sono necessarie ai fini del Trattato e del presente Regolamento di esecuzione;
II) che sia presentato un formulario preparato da questa autorità, e debitamente riempito dal depositante, ai fini delle procedure amministrative di tale autorità;
III) che la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) o 6.2 a) sia redatta nella lingua o in una delle lingue designate da tale autorità, restando inteso che questa designazione deve includere in ogni caso la lingua ufficiale o le lingue ufficiali indicate in virtù della regola 3.1 b) V);
IV) che sia pagata la tassa di conservazione di cui alla regola 12.1 a) I); e
V) che, nella misura in cui il diritto applicabile lo permette, il depositante concluda con tale autorità un contratto che definisca le responsabilità del depositante e di detta autorità.
b) Ogni autorità internazionale di deposito comunica, ove occorra, tali esigenze e qualsiasi modificazione di esse all'Ufficio internazionale.
6.4 Procedura d'accettazione
a) L'autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare il microrganismo e notifica immediatamente per iscritto il rifiuto al depositante, indicando i motivi del rifiuto:
I) se il microrganismo non appartiene a un tipo di microrganismo al quale si estendono le assicurazioni fornite in virtù della regola 3.1 b) III) o 3.3;
II) se il microrganismo ha delle proprietà talmente eccezionali che l'autorità internazionale di deposito non è in grado tecnicamente di svolgere nei suoi confronti i compiti che le incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d'esecuzione; o
III) se il deposito è ricevuto in uno stato che indica chiaramente l'assenza del microrganismo o che esclude per ragioni scientifiche che il microrganismo sia accettato.
b) Fatto salvo il paragrafo a), l'autorità internazionale di deposito accetta il microrganismo quando sono soddisfatte tutte le esigenze della regola 6.1 a) o 6.2 a) e della regola 6.3 a). Se queste esigenze non sono soddisfatte, l'autorità internazionale di deposito notifica immediatamente per iscritto questo fatto al depositante invitandolo a soddisfare queste esigenze.
c) Quando il microrganismo è accettato come deposito iniziale o come nuovo deposito, la data del deposito iniziale o del nuovo deposito, secondo il caso, è la data alla quale il microrganismo è stato ricevuto dall'autorità internazionale di deposito.
d) L'autorità internazionale di deposito, su richiesta del depositante e a condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze di cui al paragrafo b), considera un microrganismo, depositato prima dell'acquisizione da parte di tale autorità dello status di autorità internazionale di deposito, come se fosse stato ricevuto, ai fini del Trattato, alla data alla quale tale status è stato acquisito.
Regola 7
Ricevuta
7.1 Rilascio della ricevuta
Per ogni deposito di microrganismo che è effettuato presso di essa o che le è trasferito, l'autorità internazionale di deposito rilascia al depositante una ricevuta attestante il ricevimento e l'accettazione del microrganismo.
7.2 Forma; lingue; firma
a) La ricevuta di cui alla regola 7.1 è stesa su un formulario chiamato "formulario internazionale", il cui modello è stabilito dal Direttore generale nelle lingue indicate dall'Assemblea.
b) Qualsiasi parola o qualsiasi lettera iscritta nella ricevuta in caratteri diversi dai caratteri latini deve anche figurarvi, mediante traslitterazione, in caratteri latini.
c) La ricevuta porta la firma della persona competente o delle persone competenti per rappresentare l'autorità internazionale di deposito o di qualsiasi altro impiegato di tale autorità debitamente autorizzato da detta persona o dette persone.
7.3 Contenuto in caso di deposito iniziale
La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di deposito iniziale, indica che essa è rilasciata dall'istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contiene almeno le indicazioni seguenti:
I) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;
II) il nome e l'indirizzo del depositante;
III) la data del deposito iniziale qual'è definita alla regola 6.4 c);
IV) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
V) il numero d'ordine attribuito al deposito dall'autorità internazionale di deposito;
VI) quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) comporta la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, una menzione di questo fatto.
7.4 Contenuto in caso di nuovo deposito
La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell'art. 4, è accompagnata da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c) e da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c) e indicante che il microrganismo è vitale, e contiene almeno:
I) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;
II) il nome e l'indirizzo del depositante;
III) la data del nuovo deposito qual'è definita alla regola 6.4 c);
IV) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
V) il numero d'ordine attribuito al nuovo deposito dall'autorità internazionale di deposito;
VI) l'indicazione della ragione determinante e della data determinante, menzionate dal depositante in virtù della regola 6.2 a) II);
VII) qualora venisse applicata la regola 6.2 a) III), una menzione del fatto che il depositante ha indicato una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta,
VIII) il numero d'ordine attribuito al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c).
7.5 Ricevuta in caso di trasferimento
L'autorità internazionale di deposito alla quale, in virtù della regola 5 1 a) I), vengono trasferiti campioni di microrganismi rilascia al depositante, per ogni deposito in relazione con il quale un campione viene trasferito, una ricevuta indicante che essa è rilasciata dall'istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contenente almeno:
I) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;
II) il nome e l'indirizzo del depositante;
III) la data alla quale il campione trasferito è stato ricevuto dall'autorità internazionale di deposito (data del trasferimento);
IV) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
V) il numero d'ordine attribuito dall'autorità internazionale di deposito;
VI) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;
VII) il numero d'ordine attribuito dall'autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;
VIII) quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) o 6.2 a) comportava la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, o quando tale descrizione scientifica e/o tale designazione tassonomica proposta sono state indicate o modificate successivamente in virtù della regola 8.1, una menzione di questo fatto.
7.6 Comunicazione della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta
A richiesta di qualsiasi parte avente diritto alla consegna di un campione del microrganismo in virtù delle regole 11.1, 11.2 o 11.3, l'autorità internazionale di deposito comunica a tale parte la più recente descrizione scientifica e/o la più recente designazione tassonomica proposta, di cui alle regole 6.1 b), 6.2 a) III) o 8.1 b) III).
Regola 8
Indicazione successiva o modificazioni della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta
8.1 Comunicazione
a) Quando, in relazione con il deposito di un microrganismo, la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica del microrganismo non sono state indicate, il depositante può indicarle successivamente o, se esse sono state indicate, modificarle.
b) Una tale indicazione successiva o una tale modificazione è fatta mediante una comunicazione scritta, munita della firma del depositante, indirizzata all'autorità internazionale di deposito e contenente:
I) il nome e l'indirizzo del depositante;
II) il numero d'ordine attribuito da detta autorità;
III) la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo;
IV) in caso di modificazione, la precedente descrizione scientifica e/o la precedente designazione tassonomica proposta.
8.2 Attestazione
A richiesta del depositante che ha fatto la comunicazione di cui alla regola 8 1, l'autorità internazionale di deposito gli rilascia un'attestazione indicante i dati contemplati alla regola 8.1 b) i) a iv) e la data del ricevimento di questa comunicazione.
Regola 9
Conservazione dei microrganismi
9.1 Durata della conservazione
Qualsiasi microrganismo depositato presso un'autorità internazionale di deposito è conservato da quest'ultima, con tutte le cure necessarie alla sua vitalità e all'assenza di contaminazione, per un periodo di almeno cinque anni dopo il ricevimento, da parte di detta autorità, della più recente richiesta di consegna di un campione del microrganismo depositato e, in ogni caso, per un periodo di almeno 30 anni dopo la data del deposito.
9.2 Segreto
L'autorità internazionale di deposito non dà a nessuno informazioni sul fatto di sapere se un microrganismo è stato depositato presso di essa in virtù del Trattato. Inoltre, essa non dà a nessuno informazioni concernenti un qualsiasi microrganismo depositato presso di essa in virtù del Trattato salvo ad un'autorità o ad una persona fisica o giuridica che ha il diritto di ottenere un campione di tale microrganismo in virtù della regola 11 e fatte salve le stesse condizioni di quelle previste in tale regola.
Regola 10
Controllo della vitalità e dichiarazione sulla vitalità
10.1 Obbligo del controllo
L'autorità internazionale di deposito controlla la vitalità di ciascun microrganismo depositato presso di essa:
I) a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;
II) a intervalli ragionevoli, secondo il tipo di microrganismo e le condizioni di conservazione applicabili, oppure in qualsiasi momento se ciò fosse necessario per ragioni tecniche;
III) in qualsiasi momento, a richiesta del depositante.
10.2 Dichiarazione sulla vitalità
a) L'autorità internazionale di deposito rilascia una dichiarazione sulla vitalità del microrganismo depositato:
I) al depositante, a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;
II) al depositante, a sua richiesta, in qualsiasi momento dopo il deposito o il trasferimento;
III) a qualsiasi ufficio di proprietà industriale, a qualsiasi altra autorità, o a qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal depositante, a cui sono stati consegnati, conformemente alla regola 11, campioni del microrganismo depositato, a sua richiesta, contemporaneamente a tale consegna o in qualsiasi momento dopo di essa.
b) La dichiarazione sulla vitalità indica se il microrganismo è o non è più vitale e contiene:
I) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che la rilascia;
II) il nome e l'indirizzo del depositante;
III) la data di cui alla regola 7.3 III) o, se un nuovo deposito o un trasferimento sono stati effettuati, la più recente delle date di cui alle regole 7.4 III) e 7.5 III);
IV) il numero d'ordine attribuito da detta autorità internazionale di deposito;
V) la data del controllo al quale essa si riferisce;
VI) informazioni sulle condizioni nelle quali è stato effettuato il controllo di vitalità, sempre che queste informazioni siano state domandate dal destinatario della dichiarazione sulla vitalità e che i risultati del controllo siano stati negativi.
c) Qualora venisse applicato il paragrafo a) II) o III), la dichiarazione sulla vitalità si riferisce al più recente controllo di vitalità.
d) Per quanto concerne la forma, le lingue e la firma, la regola 7.2 si applica per analogia alla dichiarazione sulla vitalità.
e) La dichiarazione sulla vitalità è rilasciata gratuitamente nel caso contemplato al paragrafo a) I) o se è richiesta da un ufficio di proprietà industriale. Per qualsiasi altra dichiarazione sulla vitalità la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 a) III) è a carico della parte che richiede la dichiarazione e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.
Regola 11
Consegna di campioni
11.1 Consegna di campioni agli uffici di proprietà industriale interessati
L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato all'ufficio della proprietà industriale di ogni Stato contraente o di ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, a richiesta di questo ufficio, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale:
I) una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;
II) tale domanda è pendente dinanzi a questo ufficio o ha dato luogo al rilascio di un brevetto;
III) il campione è necessario ai fini di una procedura in materia di brevetti avente effetto in questo Stato contraente o in questa organizzazione o nei suoi Stati membri;
IV) il campione e qualsiasi informazione che lo accompagna o che ne risulta saranno utilizzati soltanto ai fini di detta procedura in materia di brevetti.
11.2 Consegna di campioni al depositante o con la sua autorizzazione
L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato:
I) al depositante, a sua richiesta;
II) a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata "la parte autorizzata"), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione del depositante che autorizza tale consegna di campioni.
11.3 Consegna di campioni alle parti che vi hanno diritto
a) L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata "la parte certificata"), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia fatta su un formulario il cui contenuto è fissato dall'Assemblea e che un ufficio di proprietà industriale certifichi in questo formulario:
I) che una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e che il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;
II) che, salvo in caso d'applicazione della seconda frase del punto iii), una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti è stata fatta da parte di questo ufficio;
III) sia che la parte certificata ha diritto ad un campione del microrganismo in virtù della normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio e che, se tale normativa fa dipendere il diritto al campione da certe condizioni, questo ufficio si è assicurato che tali condizioni sono state effettivamente soddisfatte, sia che la parte certificata ha apposto la sua firma su un formulario dinanzi a questo ufficio e che, in seguito alla firma di tale formulario, le condizioni per la consegna di un campione alla parte certificata sono considerate soddisfatte conformemente alla normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio; se la parte certificata ha diritto al campione in virtù di tale normativa prima di una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti da parte di detto ufficio e se una tale pubblicazione non è ancora stata effettuata, la certificazione lo indica esplicitamente e menziona, citandola nel modo usuale, la disposizione applicabile di tale normativa, ivi compresa qualsiasi decisione giudiziaria.
b) Per quanto concerne i brevetti rilasciati e pubblicati da qualsiasi ufficio di proprietà industriale, tale ufficio può comunicare periodicamente ad ogni autorità internazionale di deposito elenchi dei numeri d'ordine attribuiti da questa autorità ai depositi di microrganismi ai quali è fatto riferimento in tali brevetti. A richiesta di qualsiasi autorità o di qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata "la parte richiedente"), l'autorità internazionale di deposito consegna ad essa un campione di qualsiasi microrganismo il cui numero d'ordine è stato in tal modo comunicato. Riguardo ai microrganismi depositati i cui numeri d'ordine sono stati in tal modo comunicati, questo ufficio non è tenuto a fornire la certificazione di cui alla regola 11.3 a).
11.4 Regole comuni
a) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3:
I) è redatta in francese, in inglese, in russo o in spagnolo se è indirizzata ad un'autorità internazionale di deposito la cui lingua ufficiale è o le cui lingue ufficiali comprendono rispettivamente il francese, l'inglese, il russo o lo spagnolo; tuttavia, quando essa deve essere redatta in russo o in spagnolo, essa può essere presentata in francese o in inglese invece di esserlo in russo o in spagnolo e, se essa è presentata in tal modo, l'Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda della parte interessata di cui alle regole anzidette o dell'autorità internazionale di deposito, una traduzione certificata conforme in russo o in spagnolo;
II) è redatta, in tutti gli altri casi, in francese o in inglese; tuttavia, essa può essere redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità internazionale di deposito invece di esserlo in francese o in inglese.
b) Nonostante il paragrafo a), qualora la richiesta di cui alla regola 11.1 sia fatta da un ufficio di proprietà industriale la cui lingua ufficiale è il russo o lo spagnolo, tale richiesta può essere redatta rispettivamente in russo o in spagnolo, e l'Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda di questo ufficio o dell'autorità internazionale di deposito che ha ricevuto detta richiesta, una traduzione certificata conforme in francese o in inglese.
c) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3 è per iscritto, firmata e datata.
d) Qualsiasi richiesta, dichiarazione o certificazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3 a) contiene le seguenti indicazioni:
I) il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale che presenta la richiesta, della parte autorizzata o della parte certificata rispettivamente;
II) il numero d'ordine attribuito al deposito;
III) nel caso della regola 11.1, la data e il numero della domanda o del brevetto che fa riferimento al deposito;
IV) nel caso della regola 11.3 a), le indicazioni di cui al punto III) nonché il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale che ha fatto la certificazione di cui a detta regola.
e) Qualsiasi richiesta di cui alla regola 11.3 b) contiene le seguenti indicazioni:
I) il nome e l'indirizzo della parte richiedente;
II) il numero d'ordine attribuito al deposito.
f) L'autorità internazionale di deposito contrassegna con il numero d'ordine attribuito al deposito il recipiente contenente il campione consegnato e acclude al recipiente una copia della ricevuta di cui alla regola 7, l'indicazione delle eventuali proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l'ambiente e, a richiesta, l'indicazione delle condizioni utilizzate dall'autorità internazionale di deposito per coltivare e conservare il microrganismo.
g) L'autorità internazionale di deposito che ha consegnato un campione ad una parte interessata diversa dal depositante notifica al depositante, per iscritto e a breve scadenza, questo fatto, la data alla quale il campione è stato consegnato nonché il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente a cui è stato consegnato il campione. Questa notificazione è accompagnata da una copia della corrispondente richiesta, di qualsiasi dichiarazione presentata in virtù della regola 11.1 o 11.2 II) in relazione con tale richiesta e di qualsiasi formulario o richiesta munito della firma dalla parte richiedente conformemente alla regola 11.3.
h) La consegna di campioni contemplata alla regola 11.1 è gratuita. In caso di consegna di campioni in virtù della regola 11.2 o 11.3, la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 a) IV) è, secondo il caso, a carico del depositante, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente, e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.
11.5 Modificazione delle regole 11.1 e 11.3 quando si applicano a domande internazionali
Quando una domanda è stata depositata in quanto domanda internazionale secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, il riferimento, contenuto nelle regole 11.1 I) e 11.3 a) I), alla presentazione della domanda presso l'ufficio della proprietà industriale è considerato come un riferimento alla designazione nella domanda internazionale dello Stato contraente per il quale l'ufficio della proprietà industriale è l'"ufficio designato" ai sensi di detto Trattato, e la certificazione di una pubblicazione richiesta dalla regola 11.3 a) II) è, a scelta dell'ufficio della proprietà industriale, sia una certificazione della pubblicazione internazionale effettuata in virtù di detto Trattato sia la certificazione di una pubblicazione effettuata dall'ufficio della proprietà industriale.
Regola 12
Tasse
12.1 Generi e importi
a) L'autorità internazionale di deposito può, per quanto concerne la procedura prevista dal Trattato e dal presente Regolamento d'esecuzione, riscuotere una tassa:
I) per la conservazione;
II) per il rilascio dell'attestazione di cui alla regola 8.2;
III) fatta salva la regola 10.2 e), prima frase, per il rilascio di dichiarazioni sulla vitalità;
IV) fatta salva la regola 11.4 h), prima frase, per la consegna di campioni;
V) per la comunicazione d'informazioni in virtù della regola 7.6.
b) La tassa di conservazione vale per l'intero periodo durante il quale, conformemente alla regola 9.1, il microrganismo è conservato.
c) L'importo di qualsiasi tassa non deve dipendere dalla nazionalità o dal domicilio del depositante, né dalla nazionalità o dal domicilio dell'autorità o della persona fisica o giuridica che richiede il rilascio di una dichiarazione sulla vitalità e la consegna di campioni.
12.2 Modificazione degli importi
a) Qualsiasi modificazione dell'importo delle tasse riscosse dall'autorità internazionale di deposito è notificata al Direttore generale dallo Stato contraente o dall'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 7.1) riguardo a tale autorità. Fatto salvo il paragrafo c), la notificazione può contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale le nuove tasse sono applicabili.
b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a) nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo c); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
c) Le nuove tasse sono applicabili a decorrere dalla data indicata in virtù del paragrafo a); tuttavia, quando la modificazione consiste in un aumento degli importi delle tasse o quando non è stata indicata nessuna data, le nuove tasse sono applicabili dal trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione della modificazione da parte dell'Ufficio internazionale.
Regola 12 bis
Computo dei termini
12 bis 1 Termini espressi in anni
Se un termine è di uno o più anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
12 bis 2 Termini espressi in mesi
Se un termine è di uno o più mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
12 bis 3 Termini espressi in giorni
Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade il giorno corrispondente all'ultimo giorno da computare.
Regola 13
Pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale
13.1 Forma della pubblicazione
Qualsiasi pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale prevista nel Trattato o nel presente Regolamento d'esecuzione è fatta nella rivista mensile dell'Ufficio internazionale prevista nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
13.2 Contenuto
a) Almeno nel primo numero di ogni annata di tale rivista è pubblicato un elenco aggiornato delle autorità internazionali di deposito, indicante per ognuna di esse i tipi di microrganismi che possono esservi depositati e l'importo delle tasse che essa riscuote.
b) Informazioni complete su ognuno dei seguenti fatti sono pubblicate una sola volta, nel primo numero di tale rivista che esce dopo il verificarsi del fatto:
I) ogni acquisizione, cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito e i provvedimenti presi in relazione con tale cessazione o tale limitazione;
II) ogni estensione di cui alla regola 3.3;
III) ogni interruzione delle funzioni di un'autorità internazionale di deposito, ogni rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi e i provvedimenti presi in relazione con tale interruzione o tale rifiuto;
IV) ogni modificazione delle tasse riscosse da un'autorità internazionale di deposito;
V) ogni esigenza comunicata conformemente alla regola 6.3 b) ed ogni modificazione della stessa.
Regola 14
Spese delle delegazioni
14.1 Copertura delle spese
Le spese di ciascuna delegazione partecipante ad una riunione dell'Assemblea o ad un comitato, un gruppo di lavoro o ad un'altra riunione trattante questioni di competenza dell'Unione sono a carico dello Stato o dell'organizzazione che l'ha designata.
Regola 15
Quorum non raggiunto in seno all'Assemblea
15.1 Voto per corrispondenza
a) Nel caso previsto all'art. 10.5) b), il Direttore generale comunica le decisioni dell'Assemblea, escluse quelle che concernono la procedura dell'Assemblea, agli Stati contraenti che non erano rappresentati al momento dell'adozione della decisione, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di detta comunicazione, il loro voto o la loro astensione. - b) Se, alla scadenza di questo termine, il numero degli Stati contraenti che hanno espresso in tal modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero degli Stati contraenti che mancavano per il conseguimento del quorum al momento dell'adozione della decisione, quest'ultima diventa esecutiva, purché nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza