§ 36.1.14 - L. 28 aprile 1976, n. 424.
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:28/04/1976
Numero:424


Sommario
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:
Art. 2. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e [...]
Art. 3. Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti negli [...]
Art. 4. La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ed alle unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sarà iscritta nello stato di [...]
Art. 5. A decorrere dal 1° gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attività delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito [...]
Art. 6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975:


§ 36.1.14 - L. 28 aprile 1976, n. 424.

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

(G.U. 19 giugno 1976, n. 160 - S.O.).

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:

     a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

     b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale;

     c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;

     d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;

     e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

     f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;

     g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale.

 

          Art. 2.

     Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli atti stessi.

 

          Art. 3.

     Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'art. 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.

 

          Art. 4.

     La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ed alle unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attività delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975:

     quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;

     quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Convenzione istitutiva dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

Firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967

 

     Articolo 1. Istituzione dell'organizzazione.

     Con la presente Convenzione è istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

 

     Articolo 2. Definizioni.

     Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per:

     I) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI);

     II) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;

     III) "Convenzione di Parigi", la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti;

     IV) "Convenzione di Berna", la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti;

     V) "Unione di Parigi", l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi;

     VI) "Unione di Berna", l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna;

     VII) "Unioni", l'Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l'Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione giusta l'articolo 4 III);

     VIII) "proprietà intellettuale", i diritti relativi:

     - alle opere letterarie, artistiche e scientifiche,

     - alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione,

     - alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana,

     - alle scoperte scientifiche,

     - ai disegni e modelli industriali,

     - ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali,

     - alla protezione contro la concorrenza sleale;

e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.

 

     Articolo 3. Scopo dell'Organizzazione.

     L'Organizzazione si propone:

     I) di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale,

     II) di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.

 

     Articolo 4. Funzioni.

     Al fine di conseguire lo scopo definito nell'art. 3, l'Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione:

     I) si adopera a promuovere l'adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo;

     II) cura i servizi amministrativi dell'Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell'Unione di Berna;

     III) può accettare di assumere l'amministrazione relativa all'attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione;

     IV) incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale;

     V) offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un'assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprietà intellettuale;

     VI) riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati;

     VII) cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime;

     VIII) prende ogni altro opportuno provvedimento.

 

     Articolo 5. Membri.

     1. Può diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell'art. 2, VII).

     2. Può parimenti diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato che non sia Membro di una Unione, purché:

     I) sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, oppure

     II) sia invitato dall'Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.

 

     Articolo 6. Assemblea generale.

     1. a) E' istituita un'Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni.

     b) Il Governo di ogni Stato membro è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. L'Assemblea generale:

     I) nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento;

     II) esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l'Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive;

     III) esamina e approva le relazioni e le attività del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive;

     IV) adotta il bilancio preventivo triennale delle spese comuni alle Unioni;

     V) approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4, III);

     VI) adotta il regolamento finanziario dell'Organizzazione;

     VII) determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite;

     VIII) invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell'art. 5.2 II);

     IX) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     X) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.

     a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o più Unioni, dispone di un voto nell'Assemblea generale.

     b) La metà degli Stati membri dell'Assemblea generale costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell'Assemblea generale, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell'Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dei commi e) ed f), l'Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'accettazione delle disposizioni per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'art. 4, III) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

     f) L'approvazione di un accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi.

     g) La nomina del Direttore generale (alinea 2, I), l'approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali (alinea 2, V) e il trasferimento della sede (art. 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell'Assemblea generale, bensì anche nell'Assemblea dell'Unione di Parigi e nell'Assemblea dell'Unione di Berna.

     h) L'astensione non è considerata voto.

     i) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

     4. a) L'Assemblea generale si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria; essa è convocata dal Direttore generale.

     b) L'Assemblea generale è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d'un quarto degli Stati membri dell'Assemblea generale.

     c) Le riunioni hanno luogo nella sede dell'Organizzazione.

     5. Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea generale come osservatori.

     6. L'Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.

 

     Articolo 7. Conferenza.

     1. a) E' istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni.

     b) Il Governo di ogni Stato è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. La Conferenza:

     I) discute le questioni di interesse generale nel campo della proprietà intellettuale e può adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l'autonomia delle Unioni;

     II) adotta il bilancio preventivo triennale della Conferenza;

     III) stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma triennale d'assistenza tecnico giuridica;

     IV) adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell'art. 17;

     V) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     VI) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.

     3. a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza.

     b) Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum.

     c) Riservate le disposizioni dell'art. 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     d) L'ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni è stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d'intervenire.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

     4. a) La Conferenza è convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale.

     b) La Conferenza è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta della maggioranza degli Stati membri.

     5. La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.

 

     Articolo 8. Comitato di coordinamento.

     1. a) E' istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri del Comitato esecutivo della Unione di Parigi, del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna o di entrambi. Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende più di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea che l'ha eletto, il detto Comitato designa, fra i suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso che il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede non va preso in considerazione per il calcolo di questo quarto.

     b) Il Governo di ogni Stato membro del Comitato di coordinamento è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Allorché il Comitato di coordinamento esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d'influire sui diritti od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato. La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono intervenire a tali riunioni.

     d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. Se le altre Unioni amministrate dall'Organizzazione desiderano essere rappresentate come tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento.

     3. Il Comitato di coordinamento:

     I) dà parere agli organi delle Unioni, all'Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione d'interesse comune sia a due o più Unioni, sia a una o più Unioni e all'Organizzazione, in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni;

     II) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea generale;

     III) prepara il progetto d'ordine del giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza;

     IV) si pronuncia, in base al preventivo triennale delle spese comuni delle Unioni e al preventivo triennale della Conferenza, come pure in base al programma triennale d'assistenza tecnico giuridica, sui preventivi e i programmi annuali corrispondenti;

     V) allo scadere delle funzioni del Direttore generale, o qualora l'ufficio divenga vacante, propone un candidato all'Assemblea generale; se l'Assemblea generale non nomina il candidato presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura continua fino a che l'Assemblea abbia nominato un candidato;

     VI) qualora l'ufficio di Direttore generale divenga vacante tra una sessione e l'altra dell'Assemblea generale, nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l'entrata in funzione del nuovo Direttore generale;

     VII) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.

     4. a) Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria; esso è convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell'Organizzazione.

     b) Il Comitato di coordinamento è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.

     5. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati nell'alinea 1, a), dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento.

     b) La metà dei membri del Comitato di coordinamento costituisce il quorum.

     c) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

     6. a) Il Comitato di coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. L'astensione non è considerata voto.

     b) Nonostante il raggiungimento della maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento può, immediatamente dopo il voto, domandare che si proceda a un computo speciale dei voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna, il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna delle liste in cui appare. Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non è ottenuta in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non è considerata adottata.

     7. Ogni Stato membro dell'Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento può essere rappresentato alle riunioni di quest'ultimo da osservatori che partecipano alle deliberazioni ma senza diritto di voto.

     8. Il Comitato di coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.

 

     Articolo 9. Ufficio internazionale.

     1. L'Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell'Organizzazione.

     2. L'Ufficio internazionale è diretto dal Direttore generale assistito da due o più Vicedirettori generali.

     3. Il Direttore generale è nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni. La sua nomina può essere rinnovata per periodi determinati. La durata del primo periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre condizioni di nomina, sono stabilite dall'Assemblea generale.

     4. a) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Organizzazione.

     b) Egli rappresenta l'Organizzazione.

     c) Egli rende conto all'Assemblea generale e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed esterni dell'Organizzazione.

     5. Il Direttore generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le relazioni periodiche di attività. Egli li trasmette ai Governi degli Stati interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell'Organizzazione.

     6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea generale, della Conferenza, del Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     7. Il Direttore generale nomina il personale necessario al buon andamento dell'Ufficio internazionale. Egli nomina i Vice direttori generali, previa approvazione del Comitato di coordinamento. Le condizioni d'impiego sono fissate dallo Statuto del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento e nella determinazione delle condizioni d'impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

     8. Le funzioni del Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.

 

     Articolo 10. Sede.

     1. La sede dell'Organizzazione è stabilita a Ginevra.

     2. Il suo trasferimento può essere deciso alle condizioni previste nell'art. 6.3, d) e g).

 

     Articolo 11. Finanze.

     1. L'Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle Unioni e quello della Conferenza.

     2. a) Il bilancio preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese interessanti più Unioni.

     b) Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:

     I) i contributi delle Unioni, restando inteso che l'ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito dall'Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni sono fatte nell'interesse di detta Unione;

     II) le tasse e somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto con una delle Unioni o che non sono riscosse per i servigi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica;

     III) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale che non concernono direttamente una delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     IV) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l'Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell'alinea 3, b) IV);

     V) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi dell'Organizzazione.

     3. a) Il bilancio preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni della Conferenza e per il programma d'assistenza tecnico-giuridica.

     b) Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:

     I) i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni;

     II) le somme eventualmente messe a disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l'ammontare della somma stanziata da ciascuna Unione è stabilita dalla rispettiva Assemblea e che ciascuna Unione ha facoltà di non contribuire a questo bilancio;

     III) le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica;

     IV) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l'Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a).

     4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

     Classe A 10

     Classe B 3

     Classe C 1

     b) Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti nell'art. 14.1, indica in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione.

     c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi ai bilancio della Conferenza pagati da questi Stati è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui lo Stato è collocato e il numero totale di unità dell'insieme degli Stati.

     d) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

     e) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5. Lo Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, come pure lo Stato partecipe della presente Convenzione e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi come membro della medesima, non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Organizzazione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Stato può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

     6. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto al Comitato di coordinamento.

     7. L'Organizzazione può, con l'approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da associazioni o da persone fisiche.

     8. a) L'Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene insufficiente, se ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento unico di ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi dalla sua Assemblea.

     c) L'ammontare del pagamento unico di ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al contributo annuale di questo Stato per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento.

     9. a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato di coordinamento.

     b) Lo Stato contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

     10. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea generale.

 

     Articolo 12. Capacità giuridica; privilegi e immunità.

     1. L'Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.

     2. L'Organizzazione conclude un accordo di sede con la Confederazione Svizzera, e successivamente, con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita.

     3. L'Organizzazione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri onde procurare per sé, per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunità necessari a conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.

     4. Il Direttore generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude e firma in nome dell'Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2 e 3.

 

     Articolo 13. Relazioni con altre organizzazioni.

     1. L'Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e coopera con altre organizzazioni intergovernative. Qualsiasi accordo generale, con esso stipulato a tale scopo, è concluso dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.

     2. L'Organizzazione può prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e, salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette organizzazioni. Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.

 

     Articolo 14. Modalità di accessione alla Convenzione.

     1. Gli Stati contemplati nell'art. 5 possono diventare partecipi della presente Convenzione e membri dell'Organizzazione mediante:

     I) la loro firma senza riserva di ratifica, o

     II) la loro firma con riserva di ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o

     III) il deposito d'uno strumento d'adesione.

     2. Per divenire partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver già acceduto, mediante ratifica o adesione, sia all'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell'art. 20.1, b) I) di detto Atto, sia all'Atto di Stoccolma della Convenzione di Berna nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell'art. 28.1, b) I) di detto Atto.

     3. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.

 

     Articolo 15. Entrata in vigore della Convenzione.

     1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri dell'Unione di Parigi e sette Stati membri dell'Unione di Berna abbiano compiuto uno degli atti previsti nell'art. 14.1, restando inteso che ciascuno Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al più tardi tre mesi prima di detta data, uno degli atti previsti nell'art. 14.1.

     2. Per quanto riguarda ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell'art. 14.1.

 

     Articolo 16. Riserve.

     Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

 

     Articolo 17. Modificazioni.

     1. Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della Conferenza.

     2. Le modificazioni sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili d'influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su proposte di modificazione già accettate dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea dell'Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro rispettive Convenzioni.

     3. Ogni modificazione entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Organizzazione e avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell'alinea 2, al momento in cui la modificazione è stata adottata dalla Conferenza. Una modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, qualunque modificazione aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che hanno notificato di accettarla.

 

     Articolo 18. Denuncia.

     1. Ogni Stato membro può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore generale.

     2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

 

     Articolo 19. Notificazioni.

     Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri:

     I) la data d'entrata in vigore della Convenzione;

     II) le firme e i depositi di strumenti di ratifica o di adesione;

     III) le accettazioni di modificazioni della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in vigore;

     IV) le denunce della presente Convenzione.

 

     Articolo 20. Disposizioni protocollari.

     1. a) La presente Convenzione è firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa è depositata presso il Governo della Svezia.

     b) La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.

     2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie del testo firmato dalla Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.

     4. Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

     Articolo 21. Clausole transitorie.

     1. Fino all'entrata in funzione di primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale BIRPI) o al loro Direttore.

     2. a) Gli stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione, possono durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facoltà deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell'Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere del detto periodo.

     b) Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno più diritto di voto né all'Assemblea generale né alla Conferenza né al Comitato di coordinamento.

     c) Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di voto.

     3. a) Fintanto che tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti partecipi della presente Convenzione, l'Ufficio internazionale e il Direttore generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica sia al loro Direttore.

     b) Durante il periodo transitorio previsto nel comma a), il personale in funzione presso i suddetti Uffici all'entrata in vigore della presente Convenzione è considerato in funzione pure presso l'Ufficio internazionale.

     4. a) Allorché tutti gli Stati membri dell'Unione di Parigi saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

     b) Allorché tutti gli Stati membri dell'Unione di Berna saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

 

 

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967

 

     Articolo 1. Istituzione dell'Unione; settore della proprietà industriale.

     1. I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale.

     2. La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

     3. La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame minerali, acque minerali, birre, fiori, farine.

     4. Tra i brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione, come: brevetti d'importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc.

 

     Articolo 2. Trattamento nazionale per i cittadini dei Paesi dell'Unione.

     1. I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, semprechè siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.

     2. Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale.

     3. Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun Paese appartenente all'Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all'elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.

 

     Articolo 3. Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione.

     Sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione.

 

     Articolo 4. A) a I) Brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi, certificati d'autore d'invenzione: diritto di priorità-G) Brevetti: divisione della domanda.

     A) 1. Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

     2. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell'Unione.

     3. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

     B) Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun Paese dell'Unione.

     C) 1. I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli di utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

     2. Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

     3. Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel Paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.

     4. Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma 2 suddetto, depositata nello stesso Paese dell'Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità

     D) 1. Chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fare una dichiarazione indicante la data e il Paese di tale deposito. Ciascun Paese stabilirà in quale momento, a più tardi, questa dichiarazione dovrà essere effettuata.

     2. Tali indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni eseguite a cura dell'Amministrazione competente, in modo particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni.

     3. I Paesi dell'Unione potranno esigere da chi fa una dichiarazione di priorità la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata dall'Amministrazione che avrà ricevuto la predetta domanda, sarà esentata da qualsiasi legalizzazione e potrà in ogni caso essere depositata, esente da spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito della domanda ulteriore. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una traduzione.

     4. Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione della priorità al momento del deposito della domanda. Ciascun Paese dell'Unione stabilirà le conseguenze dell'omissione delle formalità previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano andare oltre la perdita del diritto di priorità.

     5. Altre giustificazioni potranno essere richieste successivamente.

Chi si avvale della priorità di un deposito anteriore sarà tenuto a indicare il numero di detto deposito; tale indicazione sarà pubblicata nei modi previsti dal precedente comma 2.

     E) 1. Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un Paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.

     2. E', inoltre, consentito di depositare in un Paese un modello d'utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa.

     F) Nessun Paese dell'Unione potrà rifiutare una priorità o una domanda di brevetto per il motivo che il depositante rivendica priorità multiple, anche se provenienti da Paesi diversi, o perché la domanda che rivendica una o più priorità contiene uno o più elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unità d'invenzione secondo la legge del Paese.

Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, il deposito della domanda ulteriore dà luogo a un diritto di priorità nelle condizioni ordinarie.

     G) 1. Se dall'esame si rileva che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

     2. Il richiedente potrà anche, di propria iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. Ciascun Paese dell'Unione avrà la facoltà di determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sarà autorizzata.

     H) La priorità non può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al Paese di origine, purché l'insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi.

     I) 1. Le domande di certificati d'autore d'invenzione, depositate in un Paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione, fanno nascere il diritto di priorità, istituito col presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti delle domande di brevetti d'invenzione.

     2. Nel Paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione, il richiedente di un certificato d'autore d'invenzione fruirà, giusta le disposizioni del presente articolo applicabili ai brevetti, del diritto di priorità fondato sul deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità o di certificato d'autore d'invenzione.

 

     Articolo 4 bis. Brevetti: indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi.

     1. I brevetti chiesti nei diversi Paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri Paesi, aderenti o no all'Unione.

     2. Tale disposizione deve intendersi nel modo più assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di nullità e di decadenza che per la durata normale.

     3. Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

     4. La stessa regola varrà nel caso d'adesione di nuovi Paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'adesione.

     5. I brevetti ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei diversi Paesi dell'Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorità.

 

     Articolo 4 ter. Brevetti: menzione dell'inventore nel brevetto.

     L'inventore ha il diritto di essere indicato come tale nel brevetto.

 

     Articolo 4 quater. Brevetti: brevettabilità in caso di restrizione legale della vendita.

     La concessione di un brevetto non potrà essere rifiutata e un brevetto non potrà essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato è sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.

 

     Articolo 5. A) Brevetti: introduzione di oggetti, mancanza o insufficienza di attuazione, licenze obbligatorie. - B) Disegni e modelli industriali: mancanza di attuazione, introduzione di oggetti. C) Marchi: mancanza di utilizzazione, forme differenti, uso da parte di comproprietari. D) Brevetti, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli industriali: contrassegni e menzioni.

     A) 1. L'introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel Paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei Paesi dell'Unione, non comporterà la decadenza del brevetto.

     2. Ciascuno dei Paesi dell'Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per mancanza di attuazione.

     3. La decadenza del brevetto potrà essere prevista solo per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

     4. Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita, neppure sotto forma di concessione di una sub-licenza, che con la parte dell'impresa o dell'azienda che la utilizza.

     5. Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità.

     B) La protezione dei disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza di attuazione, n per l'importazione di oggetti conformi a quelli protetti.

     C) 1. Se in un Paese l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.

     2. L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un Paese dell'Unione, non comporterà l'invalidazione della registrazione n diminuirà la protezione accordata al marchio.

     3. L'uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del Paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un Paese qualsiasi dell'Unione, purché tale uso non abbia per effetto di indurre il pubblico in errore e non sia contrario all'interesse pubblico.

     D) Per il riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello d'utilità della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.

 

     Articolo 5 bis. Tutti i diritti di proprietà industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione.

     1. Un periodo di grazia, non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede.

     2. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere la rivalidazione dei brevetti d'invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.

 

     Articolo 5 ter. Brevetti: introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione.

     In ciascuno dei Paesi dell'Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:

     1) l'uso a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;

     2) l'uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell'Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.

 

     Articolo 5 quater. Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese di importazione.

     Quando un prodotto è importato in un Paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del Paese di importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel Paese stesso.

 

     Articolo 5 quinquies. Disegni e modelli industriali.

     I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i Paesi dell'Unione.

 

     Articolo 6. Marchi: condizioni di registrazione, indipendenza della protezione del marchio in diversi Paesi.

     1. Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun Paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale.

     2. Tuttavia, un marchio depositato da un cittadino di uno dei Paesi della Unione in qualsiasi Paese dell'Unione non potrà essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non sia stato depositato, registrato o rinnovato nel Paese di origine.

     3. Un marchio regolarmente registrato in un Paese dell'Unione sarà considerato come indipendente dal marchi registrati negli altri Paesi dell'Unione, compreso il Paese di origine.

 

     Articolo 6 bis. Marchi: marchi notoriamente conosciuti.

     1. I Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio. se la legislazione del Paese lo consente. sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso di casi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso.

     2. Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovrà essere richiesto.

     3. Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.

 

     Articolo 6 ter. Marchi: divieto di utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative.

     1. a) I Paesi dell'Unione convengono di rifiutare o di invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni o di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.

     b) Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più Paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.

     c) Nessun Paese dell'Unione potrà essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore, in tale Paese, della presente Convenzione. I Paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza di un nesso tra l'utente e l'organizzazione.

     2. Il divieto d'uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile.

     3. a) Per l'applicazione di dette disposizioni, i Paesi dell'Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, che essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni Paese dell'Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.

Tuttavia tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati.

     b) Le disposizioni di cui alla lettera b) alinea 1 del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai Paesi dell'Unione per mezzo dell'Ufficio internazionale.

     4. Ciascun Paese dell'Unione potrà, entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notificazione, trasmettere, per mezzo dell'Ufficio internazionale, al Paese o all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali.

     5. Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente alinea 1 si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925.

     6. Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei Paesi dell'Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da più di due mesi dal ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3.

     7. In caso di mala fede, i Paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni.

     8. I cittadini di ciascun Paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro Paese.

     9. I Paesi dell'Unione si impegnano a vietare l'uso non autorizzato, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri Paesi dell'Unione, quando quest'uso fosse di natura tale da indurre in errore sull'origine dei prodotti.

     10. Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all'esercizio, da parte dei Paesi, della facoltà di rifiutare o di invalidare, applicando il n. 3 della lettera B) dell'art. 6 quinquies, i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un Paese dell'Unione, nonché segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati nel precedente alinea 1.

 

     Articolo 6 quater. Marchi: trasferimento del marchio.

     1. Quando, in conformità della legge di un Paese dell'Unione, la cessione di un marchio è valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell'impresa o dell'azienda alla quale il marchio appartiene, sarà sufficiente, perché questa validità sia ammessa, che la parte dell'impresa o dell'azienda situata in tale Paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto.

     2. Tale disposizione non impone ai Paesi dell'Unione l'obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l'uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti ai quali il marchio è applicato.

 

     Articolo 6 quinquies. Marchi: protezione dei marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi dell'Unione (clausola "tale e quale").

     A) 1. Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato.

     2. Sarà considerato come Paese d'origine il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il Paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione.

     B) La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:

     1) quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione è richiesta;

     2) quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio del Paese dove la protezione è richiesta;

     3) quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico.

E' tuttavia riservata l'applicazione dell'art. 10 bis.

     C) 1. Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio.

     2. Non potranno essere rifiutati negli altri Paesi dell'Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel Paese d'origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l'identità dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto Paese di origine.

     D) Nessuno potrà beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui è rivendicata la protezione non è registrato nel Paese di origine.

     E) Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel Paese d'origine comporterà l'obbligo di rinnovare la registrazione negli altri Paesi dell'Unione nei quali il marchio sia stato registrato.

     F) Il beneficio della priorità resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine di cui all'art. 4, anche quando la registrazione nel Paese d'origine intervenga dopo la scadenza di tale termine.

 

     Articolo 6 sexies. Marchi: marchi di servizio.

     I Paesi dell'Unione si impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.

 

     Articolo 6 septies. Marchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo.

     1. Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.

     2. Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1, il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.

     3. Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

 

     Articolo 7. Marchi: natura del prodotto portante il marchio.

     La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.

 

     Articolo 7 bis. Marchi: marchi collettivi.

     1. I Paesi dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.

     2. Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse.

     3. Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, per il motivo che essa non è stabilita nel Paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto Paese.

 

     Articolo 8. Nomi commerciali.

     Il nome commerciale sarà protetto in tutti i Paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.

 

     Articolo 9. Marchi, nomi commerciali: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti illecitamente un marchio o un nome commerciale.

     1. Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all'importazione in quei Paesi dell'Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

     2. Il sequestro sarà eseguito o nel Paese dove l'illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto.

     3. Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun Paese.

     4. Le autorità non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito.

     5. Se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sarà sostituito col divieto d'importazione o col sequestro all'interno.

     6. Se la legislazione di un Paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro all'interno e, in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto Paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi.

 

     Articolo 10. Indicazioni false: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o all'identità del produttore, ecc.

     1. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante.

     2. Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel Paese falsamente indicato, o nel Paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza.

 

     Articolo 10 bis. Concorrenza sleale.

     1. I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

     2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

     3. Dovranno particolarmente essere vietati:

     1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

     2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

     3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.

 

     Articolo 10 ter. Marchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via giudiziaria.

     1. I Paesi dell'Unione si impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 10 bis.

     2. Essi si impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gl'industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro Paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10 bis, nella misura in cui la legge del Paese dove è chiestala protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso.

 

     Articolo 11. Invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi: protezione temporanea in talune esposizioni internazionali.

     1. I Paesi dell'Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi.

     2. Tale protezione temporanea non prolungherà i termini dell'art. 4. Se, più tardi, fosse rivendicato il diritto di priorità, l'Amministrazione di ciascun Paese potrà far decorrere il termine dalla data di introduzione del prodotto nell'esposizione.

     3. Ciascun Paese potrà esigere, come prova dell'identità dell'oggetto esposto e della data di introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.

 

     Articolo 12. Servizi nazionali speciali per la proprietà industriale.

     1. Ogni Paese dell'Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio.

     2. Questo servizio pubblicherà un periodico ufficiale, in cui sono regolarmente indicati:

     a) i nomi dei titolari dei brevetti rilasciati, con una breve designazione delle invenzioni brevettate;

     b) le riproduzioni dei marchi registrati.

 

     Articolo 13. Assemblea dell'Unione.

     1. a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 13 e 17.

     b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. a) L'Assemblea:

     I) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione;

     II) impartisce all'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata inseguito "Organizzazione") le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17;

     III) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione;

     IV) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea;

     V) esamina ed approva le relazioni e le attività del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive;

     VI) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale della Unione e ne approva i conti di chiusura;

     VII) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

     VIII) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;

     IX) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     X) adotta le modificazioni degli articoli 13 a 17;

     XI) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;

     XII) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;

     XIII) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3. a) Riservate le disposizioni del comma b), un delegato può rappresentare un solo Paese.

     b) I Paesi dell'Unione riuniti, in virtù di un accordo particolare, in un ufficio comune, avente per ciascuno di essi il carattere di servizio nazionale speciale della proprietà industriale di cui all'art. 12, possono essere globalmente rappresentati nella discussione da uno solo di essi.

     4. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'art. 17.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     5. a) Riservato il comma b) un delegato può votare soltanto a nome di un Paese.

     b) I Paesi dell'Unione di cui all'alinea 3 b), devono provvedere, di norma, a farsi rappresentare alle sessioni dell'Assemblea dalle loro proprie delegazioni. Tuttavia, uno dei Paesi suddetti, che, per motivi eccezionali, non possa farsi rappresentare dalla propria delegazione, può conferire alla delegazione di un altro di questi Paesi la facoltà di votare a suo nome; resta però inteso che una delegazione può votare, per procura, a nome di un solo Paese. Tale facoltà deve essere oggetto di un atto firmato dal capo dello Stato o dal ministro competente.

     6. I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.

     7. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     8. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 14. Comitato esecutivo.

     1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo.

     2. a) Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell'art. 16. 7 b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone ex officio, di un seggio nel Comitato.

     b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     3. Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

     4. Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato esecutivo.

     5. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.

     b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.

     c) L'Assemblea stabilisce le modalità di elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo.

     6. a) Il Comitato esecutivo:

     I) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;

     II) sottopone all'Assemblea delle proposte relative al progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale;

     III) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;

     IV) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;

     V) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;

     VI) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.

     b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.

     8. a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

     b) La metà di Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.

     c) Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti espressi.

     d) L'astensione non è considerata voto.

     e) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     9. I Paesi dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.

     10. Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 15. Ufficio internazionale.

     1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

     b) L'Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione.

     c) Il Direttore generale dell'Organizzazione è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.

     2. L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione della proprietà industriale. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il più presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione della proprietà industriale. Inoltre, esso fornisce all'Ufficio internazionale le pubblicazioni dei suoi servizi della proprietà industriale che riguardano direttamente la protezione della proprietà industriale e presentano, per l'Ufficio internazionale, un interesse per le sue attività.

     3. L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.

     4. L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione della proprietà industriale.

     5. L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione della proprietà industriale.

     6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     7. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione col Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 13 a 17.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     8. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Articolo 16. Finanze.

     1. a) L'Unione ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell' Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

     2. Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3. Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti risorse:

     I) i contributi dei Paesi dell'Unione;

     II) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;

     III) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     IV) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     V) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

     4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi, e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

     Classe I 25

     Classe II 20

     Classe III 15

     Classe IV 10

     Classe V 5

     Classe VI 3

     Classe VIII

     b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia; se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione.

     c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

     d) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

     e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

     f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo.

     6. a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Finché dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

     8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Articolo 17. Modificazione degli articoli 13 a 17.

     1. Proposte di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

     2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 13 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi della Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

 

     Articolo 18. Revisione degli articoli 1 a 12 e 18 a 30.

     1. La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

     2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.

     3. Le modificazioni degli articoli 13 a 17 sono rette dalle disposizioni dell'articolo 17.

 

     Articolo 19. Accordi particolari.

     I Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale in armonia con le disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 20. Ratifica o adesione da parte dei Paesi dell'Unione; entrata in vigore.

     1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione può ratificare il presente Atto, se l'ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare, nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile:

     I) agli articoli 1 a 12, o

     II) agli articoli 13 a 17.

     c) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformità al comma b), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei gruppi di articoli indicati nel detto comma può nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della ratifica o dell'adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale.

     2. a) Gli articoli 1 a 12 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) I), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

     b) Gli articoli 13 a 17 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) II), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

     c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di articoli definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 17 entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o di adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 c), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

     3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o di adesione, gli articoli 18 a 30 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di articoli indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformità all'alinea 2 a) b), o c).

 

     Articolo 21. Adesione da parte dei Paesi estranei all'Unione; entrata in vigore.

     1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o più prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'art. 20.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione; tuttavia:

     I) se gli articoli 1 a 12 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 12 dell'Atto di Lisbona;

     II) se gli articoli 13 a 17 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 13 e 14.3, 4 e 5 dell'Atto di Lisbona.

Se un Paese indica una data posteriore nel suo strumento di adesione, il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.

     b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore di un solo gruppo di articoli del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto è previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

     3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

 

     Articolo 22. Effetti della ratifica o dell'adesione.

     1. Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1 b) e 28.2, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

 

     Articolo 23. Adesione ad Atti anteriori.

     L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.

 

     Articolo 24. Territori.

     1. Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero.

     2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

     3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale.

     b) Ogni notificazione effettuata in forza della alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.

 

     Articolo 25. Applicazione della Convenzione sul piano nazionale.

     1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione si impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.

     2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica odi adesione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 26. Denuncia.

     1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

     2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione.

     3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

     4. La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione.

 

     Articolo 27. Applicazione degli atti anteriori.

     1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi ai quali si applica e nella misura in cui esso è applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta.

     2. a) Nei riguardi dei Paesi ai quali il presente Atto non è applicabile o lo è solo in parte, ma ai quali è invece applicabile l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958, quest'ultimo rimane in vigore nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.

     b) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili né il presente Atto, n parti di esso, né l'Atto di Lisbona, rimane in vigore l'Atto di Londra del 2 giugno 1934 nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.

     c) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili né il presente Atto, n parti di esso, n l'Atto di Lisbona, né l'Atto di Londra, rimane in vigore l'Atto dell'Aia del 6 novembre 1925, nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.

     3. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'art. 20.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe.

 

     Articolo 28. Controversie.

     1. Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e ne dar notizia agli altri Paesi dell'Unione.

     2. Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili.

     3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell'alinea 2 può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

 

     Articolo 29. Firma, lingue, funzioni del depositario.

     1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

     b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

     c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'art. 20.1 c), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'art. 24.

 

     Articolo 30. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore.

     2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

     3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio.

     4. Allorché tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

 

 

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948 e a Stoccolma il 14 luglio 1967

 

     Articolo 1.

     I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

 

     Articolo 2.

     1. L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico ed artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.

     2. E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

     3. Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.

     4. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione, di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

     5. Le raccolte di opere letterarie od artistiche, come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

     6. Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.

     7. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera d'applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7 a) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese di origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

     8. La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

 

     Articolo 2 bis.

     1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari.

     2. E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'art. 11 bis 1 della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.

     3. Soltanto l'autore ha, tuttavia, il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

 

     Articolo 3.

     1. Sono protetti in forza della presente Convenzione:

     a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;

     b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione.

     2. Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.

     3. Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite, col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di produzione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfare i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'espressione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera d'architettura.

     4. Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l'opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

 

     Articolo 4.

     Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste nell'art. 3 non risultano adempiute:

     a) gli autori di opere cinematografiche il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione;

     b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.

 

     Articolo 5.

     1. Nei Paesi dell'Unione diversi da quello d'origine dell'opera, gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificatamente dalla presente Convenzione.

     2. Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.

     3. La protezione nel Paese d'origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorché non appartiene al Paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

     4. Si reputa Paese di origine:

     a) per le opere pubblicate la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accordala durata di protezione più breve;

     b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;

     c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia,

     I) se si tratta di opere cinematografiche il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese di origine, e

     II) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche o plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese di origine.

 

     Articolo 6.

     1. Quando un Paese estraneo all'Unione non protegga in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengono al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione.

     2. Nessuna limitazione stabilita in forza dell'alinea precedente dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.

     3. I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in seguito designato "Direttore generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.

 

     Articolo 6 bis.

     1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio il suo onore od alla sua reputazione.

     2. I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone od istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione adesso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non sono mantenuti dopo la morte dell'autore.

     3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

 

     Articolo 7.

     1. La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.

     2. Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquant'anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore o, qualora ciò non si verifichi nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquant'anni dopo tale realizzazione.

     3. Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista dall'alinea 1. Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all'alinea 1. I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime o pseudonime allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquant'anni.

     4. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.

     5. Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2,3 e 4 decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in questi alinea, la loro durata va non dimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento.

     6. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.

     7. I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.

     8. La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.

 

     Articolo 7 bis.

     Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della morte dell'ultimo collaboratore superstite.

 

     Articolo 8.

     Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

 

     Articolo 9.

     1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

     2. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

     3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

 

     Articolo 10.

     1. Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

     2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà di utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

     3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte, e, se vi compare, il nome dell'autore.

 

     Articolo 10 bis.

     1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione a stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

     2. E' del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

 

     Articolo 11.

     1. Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere.

     2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

 

     Articolo 11 bis.

     1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa.

     2. Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1, ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, né il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.

     3. Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformità dell'alinea 1 del presente articolo non implica quella di registrare strumenti riproduttori di suoni od immagini l'opera radiodiffusa. E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

 

     Articolo 11 ter.

     1. Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.

     2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

 

     Articolo 12.

     Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

 

     Articolo 13.

     1. Ciascun Paese dell'Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia già stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.

     2. Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell'Unione in conformità all'art. 13.3 delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto paese è vincolato dal presente Atto.

     3. Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1 e 2 del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.

 

     Articolo 14.

     1. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2) la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.

     2. L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche, è soggetto senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale.

     3. Le disposizioni dell'art. 13.1 non sono applicabili.

 

     Articolo 14 bis.

     1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica è protetta come un'opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente.

     2. a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica.

     b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori di contributi alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubblica, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica.

     c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno si a un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta che egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

     d) Per "stipulazione contraria o particolare", devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.

     3. Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta che egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

 

     Articolo 14 ter.

     1. Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore.

     2. La protezione stabilita all'alinea precedente può essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo consenta e nella misura ammessa dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta.

     3. La modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

 

     Articolo 15.

     1. Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull'identità dell'autore.

     2. E' presunto produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d'uso.

     3. Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell'alinea 1, l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, e senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile quando l'autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.

     4. a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente a un Paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione.

     b) I Paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorità in tal modo designata. Il Direttore generale comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

 

     Articolo 16.

     1. Ogni opera costituente contraffazione può essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale.

     2. Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non è protetta o ha cessato di esserlo.

     3. Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.

 

     Articolo 17.

     Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione nei cui confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

 

     Articolo 18.

     1. La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza del termine di protezione.

     2. Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza del termine di protezione che le era anteriormente applicabile, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l'opera stessa non vi sarà nuovamente protetta.

     3. L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione.

     4. Le disposizioni precedenti si applicano egualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell'art. 7 o per abbandono di riserve.

 

     Articolo 19.

     Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono d'invocare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.

 

     Articolo 20.

     I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precisate.

 

     Articolo 21.

     1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato "Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo".

     2. Riservate le disposizioni dell'art. 28.1 b) I) e c), il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.

 

     Articolo 22.

     1. a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a 26.

     b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. a) L'Assemblea:

     I) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione;

     II) impartisce all'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (designato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (designata inseguito "Organizzazione") le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26;

     III) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione;

     IV) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea;

     V) esamina ed approva le relazioni e le attività del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive;

     VI) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale della Unione e ne approva i conti di chiusura;

     VII) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

     VIII) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;

     IX) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     X) adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26;

     XI) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;

     XII) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;

     XIII) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto e la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'art. 26.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     g) I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

     4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 23.

     1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo.

     2. a) Il Comitato esecutivo è composto dei Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell'art. 25.7 b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato.

     b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     3. Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

     4. Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato esecutivo.

     5. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.

     b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.

     c) L'Assemblea stabilisce le modalità d'elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo.

     6. a) Il Comitato esecutivo:

     I) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;

     II) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale;

     III) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;

     IV) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;

     V) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;

     VI) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.

     b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.

     8. a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.

     c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.

     d) L'astensione non è considerata voto.

     e) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     9. I Paesi dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.

     10. Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 24.

     1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione di Berna, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

     b) L'Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione.

     c) Il Direttore generale dell'Organizzazione è il più alto funzionario della Unione e la rappresenta.

     2. L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d'autore. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il più presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d'autore.

     3. L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.

     4. L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d'autore.

     5. L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione del diritto d'autore.

     6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     7. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione del Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     8. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Articolo 25.

     1. a) L'Unione ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

     2. Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3. Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti risorse:

     I) i contributi dei Paesi dell'Unione;

     II) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;

     III) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     IV) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     V) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

     4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi della Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

     Classe I 25

     Classe II 20

     Classe III 15

     Classe IV 10

     Classe V 5

     Classe VI 3

     Classe VII 1

     b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione.

     c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

     d) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

     e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

     f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo.

     6. a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

     8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Articolo 26.

     1. Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

     2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

 

     Articolo 27.

     1. La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

     2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.

     3. Riservate le disposizioni dell'art. 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione della presente Convenzione, incluso il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, esige l'unanimità dei voti espressi.

 

     Articolo 28.

     1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o d'adesione che la sua ratifica o adesione non è applicabile:

     I) agli articoli 1 a 21 e al Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, o

     II) agli articoli 22 a 26.

     c) Qualora un Paese dell'Unione abbia già accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all'art. 5 di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferirà soltanto agli articoli 1 a 20.

     d) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformità ai commi b) e c), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi può non di meno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale.

     2. a) Riservate le disposizioni dell'art. 5 del Protocollo relativo ai Paesi invia di sviluppo, gli articoli 1 a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.

     b) Gli articoli 22 a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o di adesione.

     c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 26 e il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o di adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

     d) L'applicazione del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo art. 5, è ammessa prima dell'entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo.

     3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o di adesione, gli articoli 27 a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformità all'alinea 2 a) b) o c).

 

     Articolo 29.

     1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o più prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'art. 28. 2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione; tuttavia:

     I) se gli articoli 1 a 21 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 20 dell'Atto di Bruxelles;

     II) se gli articoli 22 a 26 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 21 a 24 dell'Atto di Bruxelles.

Se un Paese indica una data posteriore nel suo strumento d'adesione il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.

     b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore di un solo gruppo di disposizioni del presente Atto a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto è previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

     3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

 

     Articolo 30.

     1. Riservate le possibili eccezioni previste nell'alinea che segue e negli articoli 28.1 b) e 32.2, come anche nel Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

     2. a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può non di meno conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o l'adesione.

     b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può, aderendo al presente Atto, dichiarare che intende sostituire, almeno provvisoriamente, all'art. 8 concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell'art. 5 della Convenzione di Unione del 1886 riveduta a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione nella o nelle lingue del Paese. Ciascun Paese dell'Unione ha la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese d'origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest'ultimo Paese.

     c) Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento mediante notificazione al Direttore generale.

 

     Articolo 31.

     1. Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero.

     2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

     3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale.

     b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.

 

     Articolo 32.

     1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli Atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.

     2. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano, riservate le disposizioni dell'alinea 3, nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'art. 28.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi:

     I) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e

     II) abbia la facoltà di adattare la protezione al livello previsto dal presente Atto.

     3. I Paesi che ratificando il presente Atto o aderendovi, hanno fatto una delle riserve o tutte le riserve autorizzate dal Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, possono applicare queste riserve nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non ne siano partecipi o, pur essendolo, abbiano fatto una dichiarazione secondo l'art. 28.1 b) i), a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.

 

     Articolo 33.

     1. Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell'Unione.

     2. Ogni Paese può al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili.

     3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell'alinea 2 può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

 

     Articolo 34.

     L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.

 

     Articolo 35.

     1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

     2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione.

     3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

     4. La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione.

 

     Articolo 36.

     1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione si impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.

     2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o di adesione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 37.

     1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e depositato presso il Governo della Svezia.

     b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, italiana e portoghese e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'art. 28.1 d), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'art. 31.

 

     Articolo 38.

     1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore.

     2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 22 a 26 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

     3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio.

     4. Allorché tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

 

 

Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo

 

     Articolo 1.

     Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, il quale ratifichi l'Atto della presente Convenzione, di cui il presente Protocollo è parte integrante, o vi aderisca pur non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica o dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere, nel prossimo avvenire, i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, può, mediante notificazione al Direttore generale contemporanea alla ratifica o all'adesione comprendente l'art. 21 dell'Atto, dichiarare che, durante i primi dieci anni di appartenenza al medesimo, si prevarrà di una qualunque o di tutte le riserve seguenti:

     a) sostituirà al termine di cinquant'anni, previsto negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, un altro termine, non inferiore a venticinque anni, e al termine di venticinque anni, previsto nell'alinea 4 del predetto articolo, un altro termine, non inferiore a dieci anni;

     b) sostituirà all'art. 8 della presente Convenzione le disposizioni seguenti:

     I) gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione godono, nei Paesi diversi da quello d'origine delle loro opere, del diritto esclusivo di farne o autorizzarne la traduzione per tutta la durata della protezione dei loro diritti sulle opere originali. Tuttavia, il diritto esclusivo di traduzione cessa di esistere qualora l'autore non ne abbia fatto uso nei dieci anni successivi alla prima pubblicazione in originale, pubblicando o facendo pubblicare, in uno dei Paesi dell'Unione, una traduzione nella lingua per la quale la protezione sarà reclamata;

     II) quando alla scadenza di un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o di un periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, la traduzione non sia stata, dal titolare del diritto di traduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella o in una delle sue lingue nazionali, ufficiali o regionali, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potrà ottenere dall'autorità competente una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera in tal modo tradotta in una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali nella quale non è stata pubblicata. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda è presentata dimostra di aver domandato al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione a tradurre e a pubblicare la traduzione e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto di autore o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potrà essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di una traduzione già pubblicata in tale lingua e Paese sono esaurite;

     III) se il titolare del diritto di traduzione non è potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza di un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda;

     IV) la legislazione nazionale adotterà le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso, nonché il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una traduzione corretta dell'opera;

     V) il titolo e il nome dell'opera originale devono essere stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa è richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione sono possibili se una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali di quest'altro Paese è la medesima di quella nella quale l'opera originale è stata tradotta, se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non è cedibile;

     VI) la licenza non può essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera;

     VII) tuttavia se l'autore si avvale del diritto conferito in conformità al numero i) nel termine di dieci anni dalla data della prima pubblicazione, la licenza scadrà alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua traduzione nel Paese dove la licenza è stata concessa; resta inteso, però, che gli esemplari della traduzione già approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;

     VIII) se l'autore non si avvale del diritto conferito in conformità al numero i) nel termine di dieci anni, il compenso previsto per la licenza non esclusiva di cui sopra cessa di essere dovuto per ogni utilizzazione posteriore alla scadenza di questo termine;

     IX) se l'autore gode del diritto esclusivo di traduzione in un Paese per avervi pubblicato o fatto pubblicare una traduzione della sua opera entro dieci anni dalla prima pubblicazione, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni di tale traduzione ivi autorizzata si esauriscono, una licenza non esclusiva di traduzione dell'opera potrà essere ottenuta presso l'autorità competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri ii) a vi), con riserva però delle disposizioni del numero vii);

     c) applicherà le disposizioni dell'art. 9.1 della presente Convenzione, riservatele disposizioni seguenti:

     I) quando, alla scadenza di un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o di un periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, quest'opera non sia stata, dal titolare del diritto di riproduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella forma originale nella quale è stata creata, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potrà ottenere dall'autorità competente una licenza non esclusiva per riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda è presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potrà essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di quest'opera nella forma originale, già pubblicate in tale Paese sono esaurite;

     II) se il titolare del diritto di riproduzione non è potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalità del titolare del diritto di riproduzione è nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza di un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda;

     III) la legislazione nazionale adotterà le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di riproduzione un equo compenso, nonché il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una riproduzione corretta dell'opera;

     IV) il titolo originale e il nome dell'autore dell'opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa è richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione, a scopo educativo o culturale, sono possibili se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non è cedibile;

     V) la licenza non può essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera;

     VI) tuttavia se l'autore si avvale del diritto di riprodurre l'opera, la licenza scadrà alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera in forma originale nel Paese dove la licenza è stata concessa; resta inteso, però, che gli esemplari dell'opera già approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;

     VII) se l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera nella forma originale in un Paese, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni autorizzate in detta forma originale si esauriscono in questo Paese, una licenza non esclusiva di riproduzione e di pubblicazione dell'opera potrà essere ottenuta presso l'autorità competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri i) a v), con riserva però delle disposizioni del numero vi);

     d) sostituirà agli alinea 1 e 2 dell'art. 11 bis della presente Convenzione le disposizioni seguenti:

     I) gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione delle loro opere e la comunicazione al pubblico delle opere radiodiffuse qualora questa comunicazione sia fatta a scopo di lucro;

     II) spetta alle legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto previsto nel precedente numero, ma tali condizioni hanno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore né il diritto del medesimo ad un equo compenso che in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente;

     e) si riserverà il diritto, esclusivamente a scopo d'insegnamento, di studio e di ricerca in tutti i settori dell'educazione, di limitare la protezione delle opere letterarie ed artistiche purché la legislazione nazionale adotti disposizioni atte ad assicurare all'autore un compenso conforme alle norme di pagamento applicabili agli autori nazionali; il pagamento e il trasferimento del compenso saranno assoggettati alle disposizioni nazionali in materia di divise. Gli esemplari di un'opera pubblicata in applicazione delle riserve fatte in forza del presente alinea possono essere importati e venduti in un altro Paese dell'Unione per gli scopi succitati, purché questo Paese non si sia prevalso delle predette riserve e non vieti l'importazione e la vendita. Se le suddette condizioni non sono adempiute, l'importazione e la vendita di questi esemplari in un Paese dell'Unione che non beneficia del presente Protocollo sono vietate ove manchi l'accordo dell'autore o dei suoi aventi causa.

 

     Articolo 2.

     Ogni Paese che non abbia più la necessità di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve fatte in conformità dell'art. 1 del presente Protocollo, la o le ritirerà mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

 

     Articolo 3.

     Ogni Paese che abbia fatto delle riserve secondo l'art. 1 del presente Protocollo e che, trascorso il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di ritirare le dette riserve, può mantenerle in tutto o in parte fino al momento in cui ratificherà l'Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della presente Convenzione o vi aderirà.

 

     Articolo 4.

     Se, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un Paese cessa di essere considerato quale Paese in via di sviluppo, il Direttore generale lo notificherà al Paese interessato e a tutti gli altri Paesi dell'Unione. Alla scadenza di un periodo di sei anni da questa notificazione, il predetto Paese non avrà più diritto di mantenere alcuna delle riserve fatte in forza del presente Protocollo.

 

     Articolo 5.

     1. Ogni Paese dell'Unione può dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo,

     a) che, se è un Paese contemplato dall'art. 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui Paese d'origine è un Paese della Unione che accetta l'applicazione delle riserve del presente Protocollo, o

     b) che ammette l'applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso è Paese di origine, da parte dei Paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione di applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione del comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso.

     2. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.

 

     Articolo 6.

     Ogni Paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell'art. 31.1. della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l'estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei Paesi contemplati nell'art. 1 del presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo.

 

 

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 riveduto a Bruxelles, il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1957 e a Stoccolma il 14 luglio 1967

 

     Articolo 1. Istituzione di una Unione particolare. Deposito di marchi presso l'Ufficio internazionale. Definizione del Paese di origine.

     1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi.

     2. I cittadini di ciascuno dei Paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri Paesi partecipi del presente Accordo, la protezione dei loro marchi, applicabili a prodotti o servizi registrati nel Paese di origine, depositando detti marchi, tramite l'amministrazione di questo Paese, presso l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione").

     3. Sarà considerato come Paese d'origine il Paese dell'Unione particolare dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; se egli non ha un tale stabilimento in un Paese dell'Unione particolare, il Paese dell'Unione particolare dove abbia il suo domicilio; se non ha domicilio nell'Unione particolare, il Paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione particolare.

 

     Articolo 2. Rinvio all'art. 3 della Convenzione di Parigi. (Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione).

     Sono assimilati ai cittadini dei Paesi contraenti i cittadini dei Paesi non partecipi del presente Accordo, i quali, sul territorio dell'Unione particolare costituita da quest'ultimo, soddisfino le condizioni stabilite nell'art. 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Articolo 3. Contenuto della domanda di registrazione internazionale.

     1. Ogni domanda di registrazione internazionale dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento di esecuzione; l'Amministrazione del Paese d'origine del marchio certificherà che le indicazioni che figurano su tale domanda corrispondono a quelle del registro nazionale e indicherà le date e i numeri del deposito e della registrazione del marchio nel Paese d'origine nonché la data della domanda di registrazione internazionale.

     2. Il depositante dovrà indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi cui si applicano i marchi di fabbrica o di commercio. Se il depositante non fornisce questa indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme con l'Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l'Amministrazione nazionale e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sarà decisivo.

     3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

     1) fare una dichiarazione in tal senso e integrare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

     2) unire alla sua domanda esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.

     4. L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'art. 1. La registrazione porterà la data della domanda di registrazione internazionale al Paese di origine, a condizione che la domanda sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda non è stata ricevuta entro tale termine, l'Ufficio internazionale l'iscriverà alla data di ricezione. L'Ufficio internazionale notificherà senza ritardo tale registrazione alle Amministrazioni interessate. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodo edito dall'Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Per quanto riguarda i marchi comprendenti un elemento figurativo o una grafia speciale, il regolamento di esecuzione stabilirà se il depositante debba fornire uno stampo tipografico.

     5. Ai fini della pubblicità da dare nei Paesi contraenti ai marchi registrati, ciascuna Amministrazione riceverà dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto della suddetta pubblicazione in proporzione al numero di unità, di cui all'art. 16.4, a) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nelle condizioni fissate dal regolamento di esecuzione. Tale pubblicità sarà considerata in tutti i Paesi contraenti come del tutto sufficiente e al depositante non potrà esserne richiesta nessuna altra.

 

     Articolo 3 bis. "Limitazione territoriale".

     1. Ogni Paese contraente può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente.

     2. La suddetta notificazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà fatta dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.

 

     Articolo 3 ter. Domanda di "estensione territoriale".

     1. La domanda di estensione, a un Paese che si sia avvalso della facoltà conferita nell'art. 3 bis, della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all'art. 3, comma 1.

     2. La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla realizzazione internazionale dovrà essere presentata per il tramite dell'Amministrazione del Paese d'origine sul modulo prescritto dal regolamento di esecuzione. Essa sarà immediatamente registrata dall'Ufficio internazionale che la notificherà senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sarà pubblicata sulla rivista edita dall'Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà iscritta nel Registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.

 

     Articolo 4. Effetti della registrazione internazionale.

     1. A decorrere dalla registrazione effettuata dall'Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter, la protezione del marchio, in ciascuno dei Paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall'art. 3, non impegna i Paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.

     2. Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godrà del diritto di priorità, stabilito dall'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D di tale articolo.

 

     Articolo 4 bis. Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori.

     1. Quando un marchio, già depositato in uno o più Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.

     2. L'Amministrazione nazionale è tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.

 

     Articolo 5. Rifiuto da parte delle Amministrazioni nazionali.

     1. Nei Paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni, alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio o la domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell'art. 3 ter, avranno la facoltà di dichiarare che a detto marchio non può essere accordata la protezione sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non alle condizioni che, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, si applicherebbero a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

     2. Le Amministrazioni che intendessero avvalersi di tale facoltà dovranno notificare il loro rifiuto, indicandone i motivi all'Ufficio internazionale, nel termine previsto dalla legge nazionale, e, al più tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell'art. 3 ter.

     3. L'Ufficio internazionale trasmetterà al più presto all'Amministrazione del Paese d'origine e al titolare del marchio o al suo mandatario, se questi è stato indicato all'Ufficio dalla detta Amministrazione, uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto così notificata. L'interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui nel Paese dov'è rifiutata la protezione.

     4. I motivi di rifiuto di un marchio dovranno essere comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che gliene facessero domanda.

     5. Le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato di un anno, non avranno comunicato, riguardo alla registrazione di un marchio o di una domanda di estensione di protezione, nessuna decisione di rifiuto provvisorio o definitivo all'Ufficio internazionale, perderanno il beneficio della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, per quanto riguarda il marchio in questione.

     6. L'invalidazione di un marchio internazionale non potrà essere pronunciata dalle autorità competenti senza che il titolare del marchio sia stato messo in grado di far valere in tempo utile i suoi diritti. Essa sarà notificata all'Ufficio internazionale.

 

     Articolo 5 bis. Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di certi elementi del marchio.

     I documenti giustificativi della legittimità dell'uso di certi elementi contenuti nei marchi. come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe. che potessero venire richiesti dalle Amministrazioni dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell'Amministrazione del Paese di origine.

 

     Articolo 5 ter. Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale. Ricerche di anteriorità. Estratti del Registro internazionale.

     1. L'Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento di esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato.

     2. L'Ufficio internazionale potrà, mediante remunerazione, assumersi l'incarico di fare ricerche di anteriorità tra i marchi internazionali.

     3. Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.

 

     Articolo 6. Durata della validità della registrazione internazionale. Indipendenza della registrazione internazionale. Cessazione della protezione nel Paese di origine.

     1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura venti anni con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell'art. 7.

     2. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nel Paese di origine, fatte salve le disposizioni seguenti.

     3. La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che abbia fatto o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel Paese d'origine secondo l'art. 1, non godrà più in tutto o in parte la protezione legale in tale Paese. Lo stesso avverrà quando tale protezione legale sarà successivamente decaduta a seguito di un'azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni.

     4. In caso di rinuncia volontaria o di radiazione d'ufficio, l'Amministrazione del Paese d'origine domanderà la cancellazione del marchio all'Ufficio internazionale, il quale procederà a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, l'Amministrazione suddetta comunicherà all'Ufficio internazionale, d'ufficio o a domanda del richiedente, copia dell'atto introduttivo dell'azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonché della decisione definitiva; l'Ufficio ne prenderà nota sul Registro internazionale.

 

     Articolo 7. Rinnovazione della registrazione internazionale.

     1. La registrazione potrà sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento di un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell'art. 8, comma 2.

     2. La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della precedente registrazione.

     3. La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 o del presente Atto, dovrà recare l'indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce.

     4. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamerà l'attenzione del titolare del marchio e del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.

     5. Mediante il pagamento di una soprattassa, stabilita dal regolamento di esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.

 

     Articolo 8. Tassa nazionale. Emolumento internazionale. Ripartizione dell'eccedenza di proventi, degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari.

     1. L'Amministrazione del Paese d'origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiederà al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione.

     2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà:

     a) un emolumento base;

     b) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale, oltre la terza, nella quale fossero inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;

     c) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'art. 3 ter.

     3. Tuttavia, senza pregiudizio per la data di registrazione, l'emolumento suppletivo specificato nel comma 2, lettera b), potrà essere versato entro il termine che sarà fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sarà stato pagato o la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sarà considerata come abbandonata.

     4. Il ricavo annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto quelli previsti nelle lettere b) e c) del comma 2, sarà ripartito in parti uguali, tra i Paesi che partecipano al presente Atto, a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all'esecuzione del detto Atto. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, ad una ripartizione dell'eccedenza delle entrate, calcolata in base all'Atto anteriore che gli è applicabile.

     5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2, lettera b), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i Paesi che partecipano al presente Atto o all'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuno di essi durante l'anno trascorso, detto numero, per quanto riguarda i Paesi a esame preventivo, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal regolamento di esecuzione. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, ad una ripartizione delle somme calcolate in base all'Atto di Nizza.

     6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nel comma 2, lettera c), saranno ripartite secondo le disposizioni del comma 5 tra i Paesi che si sono avvalsi della facoltà prevista nell'art. 3 bis. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, a una ripartizione delle somme calcolate in base all'Atto di Nizza.

 

     Articolo 8 bis. Rinuncia per uno o più Paesi.

     Il titolare della registrazione internazionale può sempre rinunziare alla protezione in uno o più dei Paesi contraenti, consegnando all'Amministrazione del proprio Paese una dichiarazione da comunicare all'Ufficio internazionale, il quale la notificherà ai Paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia è esente da tassa.

 

     Articolo 9. Mutamenti nei Registri nazionali che riguardano anche la registrazione internazionale. Riduzione della lista dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale. Aggiunte a questa lista. Sostituzioni in questa lista.

     1. L'Amministrazione del Paese del titolare notificherà parimenti all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all'iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale.

     2. L'Ufficio annoterà questi mutamenti nel Registro internazionale, li notificherà a sua volta alle Amministrazioni dei Paesi contraenti e li pubblicherà nel suo giornale.

     3. Si procederà nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale domanderà di ridurre la lista dei prodotti o servizi ai quali la registrazione si riferisce.

     4. Queste operazioni possono essere assoggettate a una tassa che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.

     5. L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio alla lista può essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformità delle disposizioni dell'art. 3.

     6. La sostituzione di un prodotto o servizio a un altro è parificata all'aggiunta.

 

     Articolo 9 bis. Trasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare.

     1. Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale è trasferito a una persona residente in un Paese contraente diverso dal Paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sarà notificato all'Ufficio internazionale dall'Amministrazione di questo stesso Paese. L'Ufficio internazionale registrerà il trasferimento, lo notificherà alle altre Amministrazioni e lo pubblicherà nel suo giornale. Se il trasferimento è stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale richiederà il consenso dell'Amministrazione del Paese del nuovo titolare e pubblicherà, possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel Paese del nuovo titolare.

     2. Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sarà registrato.

     3. Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del Paese del nuovo titolare, sia perché è stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l'Amministrazione del Paese del precedente titolare avrà diritto di chiedere all'Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.

 

     Articolo 9 ter. Cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati o per taluni dei Paesi contraenti. Rinvio all'art. 6 quater della Convenzione di Parigi. (Trasferimento del marchio).

     1. Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati è notificata all'Ufficio internazionale, questo lo iscriverà nel suo Registro. Ciascuno dei Paesi contraenti avrà la facoltà di non riconoscere la validità di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte così ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente.

     2. L'Ufficio internazionale registrerà ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o più Paesi contraenti.

     3. Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento del Paese del titolare, l'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovrà, se il marchio internazionale è stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformità dell'art. 9 bis.

     4. Le disposizioni dei commi precedenti non sono applicabili che con la riserva dell'art. 6 quater della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Articolo 9 quater. Amministrazione comune a più Paesi contraenti. Più Paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese.

     1. Se più Paesi dell'Unione particolare convengono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale:

     a) che un'Amministrazione comune si sostituirà all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e

     b) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Paese per l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni precedenti il presente articolo.

     2. Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.

 

     Articolo 10. Assemblea dell'Unione particolare.

     1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.

     b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascun Paese membro, le quali sono a carico dell'Unione particolare.

     2. a) L'Assemblea:

     I) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione della presente Convenzione;

     II) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;

     III) modifica il regolamento di esecuzione e stabilisce l'ammontare degli emolumenti indicati nell'art. 8.2 e le altre tasse relative alla registrazione internazionale;

     IV) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

     V) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale della Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

     VI) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

     VII) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

     VIII) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     IX) adotta le modificazioni degli articoli 10 a 13;

     X) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;

     XI) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b) qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni di vengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'art. 13.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

     4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

     5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 11. Ufficio internazionale.

     1. a) I compiti relativi alla registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

     b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.

     c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

     2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     3. a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 10 a 13.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Articolo 12. Finanze.

     1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionato all'interesse che dette spese presentano per essa.

     2. Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3. Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato mediante le seguenti risorse:

     I) gli emolumenti e le altre tasse attenenti alla registrazione internazionale e le tasse e somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;

     II) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale l'Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     III) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     IV) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

     4. a) L'ammontare degli emolumenti menzionati nell'art. 8.2 e delle altre tasse concernenti la registrazione internazionale è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.

     b) Tale ammontare va fissato in modo che gli introiti dell'Unione particolare, provenienti da emolumenti diversi da quelli suppletivi e complementari di cui all'art. 8.2 b) e c), dalle tasse e dalle altre risorse, consentano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale che attengono all'Unione particolare.

     c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

     6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     d) Finché autorizza l'impiego del fondo di riserva dell'Unione particolare come fondo di cassa, l'Assemblea può sospendere l'applicazione dei commi a) b) e c).

     7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

     8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Articolo 13. Modificazione degli articoli 10 a 13.

     1. Proposte di modificazione degli articoli 10, 11 e 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

     2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 10 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

 

     Articolo 14. Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Adesione ad Atti anteriori. Rinvio all'art. 24 della Convenzione di Parigi (Territori).

     1. Ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare può ratificare il presente Atto se lo ha firmato, oppure aderirvi.

     2. a) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.

     b) L'Ufficio internazionale, non appena è informato che un tale Paese ha aderito al presente Atto, invia all'Amministrazione di detto Paese, conformemente all'art. 3, una notificazione collettiva dei marchi che, a quel momento, fruiscono della protezione internazionale.

     c) Tale notificazione assicura, di per sé, ai sopra indicati marchi il beneficio delle disposizioni precedenti sul territorio di detto Paese e fa decorrere il termine di un anno, durante il quale l'Amministrazione interessata può fare la dichiarazione prevista all'art. 5.

     d) Tuttavia, un tale Paese, aderendo al presente Atto, può dichiarare che l'applicazione del medesimo è limitata ai marchi registrati internazionalmente a decorrere dal giorno in cui l'adesione suddetta diventa effettiva, ad eccezione dei marchi internazionali che hanno già formato oggetto, in detto Paese, di una identica registrazione nazionale ancora vigente e, a domanda degli interessati, d'un immediato riconoscimento.

     e) Tale dichiarazione esonera l'Ufficio internazionale dalla notificazione collettiva suindicata. Esso si limita pertanto a notificare i marchi, per i quali la richiesta di beneficiare dell'eccezione, di cui al comma d), gli pervenga, con le dovute precisioni, entro un anno a decorrere dall'accessione del nuovo Paese.

     f) L'Ufficio internazionale non invia una notificazione collettiva ai Paesi che, aderendo al presente Accordo, dichiarano di avvalersi della facoltà conferita nell'art. 3 bis. Inoltre, tali Paesi possono simultaneamente dichiarare che l'applicazione dell'Atto suddetto è limitata ai marchi, registrati a contare dal giorno in cui la loro adesione diventa effettiva; non di meno, la limitazione non si estende ai marchi internazionali che anteriormente sono già stati oggetto, in detto Paese, di una registrazione nazionale identica e che sono suscettibili di domande di estensione della protezione, formulate e notificate conformemente agli articoli 3 ter e 8.2 c).

     g) Le registrazioni di marchi, che sono stati oggetto di una delle notificazioni previste nel presente alinea, sono considerate come sostitutive delle registrazioni eseguite direttamente nel nuovo Paese contraente prima della data effettiva della sua adesione.

     3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     4. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o adesione.

     b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di questo Paese, alla data indicata.

     5. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

     6. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese può aderire all'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce. L'adesione ad atti anteriori a quello di Nizza non è ammessa, anche se fatta congiuntamente con la ratifica del presente Atto o con l'adesione ad esso.

     7. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'art. 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Articolo 15. Denuncia.

     1. Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

     2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri Paesi dell'Unione particolare.

     3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

     4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

     5. I marchi internazionali, registrati prima della data in cui la denuncia di viene effettiva e non rifiutati durante l'anno previsto all'art. 5, continuano, per tutta la durata della protezione internazionale, a fruire della protezione di cui godrebbero se fossero stati direttamente depositati in tale Paese.

 

     Articolo 16. Applicazione di Atti anteriori.

     1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare in nome dei quali è stato ratificato o che vi hanno aderito e a decorrere dal giorno in cui entra in vigore nei loro riguardi, l'Accordo di Madrid del 1891 nel tenore anteriore al presente Atto.

     b) Non di meno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato ai testi precedenti, che non abbia anteriormente disdetto in virtù dell'art. 12.4 dell'Atto di Nizza del 15 giugno 1957, per i suoi rapporti con i Paesi che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

     2. I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, lo applicano alle registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale per il tramite dell'Amministrazione nazionale di ogni Paese dell'Unione particolare che non sia partecipe del presente Atto, semprechè tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi, le condizioni stabilite dal presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite presso l'Ufficio internazionale per il tramite delle Amministrazioni nazionali dei detti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto più recente cui sia partecipe.

 

     Articolo 17. Firma, lingue, funzioni del depositario.

     1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

     b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 3 bis, 9 quater, 13, 14.7 e 15.2.

 

     Articolo 18. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

     2. I Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 10 e 13 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

 

 

Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio del 15 giugno 1957 riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967

 

     Articolo 1. Istituzione di una Unione particolare. Adozione di una classificazione internazionale. Definizione della classificazione internazionale. Lingue.

     1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare.

     2. Essi adottano, in vista della registrazione dei marchi, un'identica classificazione dei prodotti e dei servizi.

     3. Tale classificazione è costituita di:

     a) una lista delle classi;

     b) un repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi con l'indicazione delle classi alle quali sono assegnati.

     4. La lista e il repertorio sono quelli pubblicati nel 1935 dall'Ufficio internazionale per protezione della proprietà industriale.

     5. La lista e il repertorio potranno essere modificati o completati dal Comitato di esperti, istituito dall'art. 3 del presente Accordo, seguendo la procedura stabilita da detto articolo.

     6. La classificazione sarà redatta in francese ma, a domanda di un Paese contraente, una traduzione ufficiale nella lingua del medesimo potrà essere pubblicata dall'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione"), in accordo con l'Amministrazione nazionale interessata. Ciascuna traduzione del repertorio indicherà, a fianco di ogni prodotto o servizio, oltre il numero d'ordine come risulta dall'enumerazione alfabetica nella lingua considerata, anche il numero d'ordine dell'originale francese.

 

     Articolo 2. Portata giuridica e applicazione della classificazione internazionale.

     1. Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione internazionale è quella attribuitale da ciascun Paese contraente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi contraenti né quanto alla valutazione dei limiti della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

     2. Ciascun Paese contraente si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

     3. Le Amministrazioni dei Paesi contraenti faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

     4. Il fatto che una denominazione figura nel repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi non pregiudica affatto i diritti che potessero esistere su tale denominazione.

 

     Articolo 3. Modificazioni della classificazione internazionale e aggiunte ad essa. Comitato di esperti.

     1. E' istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di decidere su tutte le modificazioni o aggiunte da apportarsi alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. Ciascun Paese contraente sarà rappresentato nel Comitato, il quale si organizza mediante un regolamento interno, adottato dalla maggioranza dei Paesi rappresentati. L'Ufficio internazionale è rappresentato nel Comitato.

     2. Le proposte di modificazione o di aggiunta devono essere dirette dalle Amministrazioni dei Paesi contraenti all'Ufficio internazionale, che le trasmette ai membri del Comitato, almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.

     3. Le decisioni del Comitato, relative alle modificazioni da apportare alla classificazione, sono prese all'unanimità dei Paesi contraenti. Come modificazione si deve intendere qualsiasi trasferimento di prodotti da una classe all'altra, o la creazione di una nuova classe implicante un tale trasferimento.

     4. Le decisioni del Comitato, concernenti le aggiunte da apportare alla classificazione, sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi contraenti.

     5. Gli esperti hanno la facoltà di far conoscere il loro parere per iscritto odi delegare i loro poteri all'esperto di un altro Paese.

     6. Qualora un Paese non abbia designato il proprio esperto, o l'esperto designato non abbia fatto conoscere la sua opinione nel termine stabilito dal regolamento interno, si riterrà che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

 

     Articolo 4. Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle aggiunte.

     1. Tutte le modificazioni ed aggiunte decise dal Comitato di esperti sono notificate alle Amministrazioni dei Paesi contraenti dall'Ufficio internazionale. L'entrata in vigore delle decisioni avverrà, per quanto riguarda le aggiunte, alla ricezione della notificazione e, per quanto riguarda le modificazioni, entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione.

     2. L'Ufficio internazionale, nelle sue qualità di depositario della classificazione dei prodotti e dei servizi, vi inserisce le modificazioni e le aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e queste aggiunte fanno l'oggetto di avvisi pubblicati nei due periodici "La Propriété industrielle" e "Les Marques internationales".

 

     Articolo 5. Assemblea dell'Unione particolare.

     1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.

     b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti;

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. a) Riservate le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea:

     I) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;

     II) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;

     III) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative alla Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

     IV) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

     V) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

     VI) crea, oltre il Comitato di esperti indicato nell'art. 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

     VII) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;

     VIII) adotta le modificazioni degli articoli 5 a 8;

     IX) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;

     X) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'art. 8.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.

     4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

     5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 6. Ufficio internazionale.

     1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

     b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato.

     c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

     2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     3. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Articolo 7. Finanze.

     1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

     2. Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3. Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

     I) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;

     II) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;

     III) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     IV) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     V) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

     4. a) Per determinare la quota contributiva secondo la linea 3 i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti rispetto all'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.

     b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

     c) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

     d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

     e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

     6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

     8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Articolo 8. Modificazione degli articoli 5 a 8.

     1. Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

     2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione é stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

 

     Articolo 9. Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Effetti. Adesione all'Atto del 1957.

     1. Ciascun Paese dell'Unione particolare può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi.

     2. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convezione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.

     3. Gli strumenti di ratifica e l'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     4. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.

     b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data così indicata.

     5. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

     6. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese può aderire all'Atto del 15 giugno 1957 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce.

 

     Articolo 10. Forza e durata.

     Il presente Accordo ha la stessa forza e durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Articolo 11. Revisione.

     1. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni, allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.

     2. Ogni revisione sarà oggetto di una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

 

     Articolo 12. Atti applicabili.

     1. a) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 15 giugno 1957.

     b) Tuttavia, ciascun Paese dell'Unione particolare, che ha ratificato il presente Atto o vi ha aderito, è vincolato all'Atto del 15 giugno 1957 nei suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

     2. I Paesi estranei all'Unione particolare, che divengono partecipi del presente Atto, l'applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione suddetta non partecipe del presente Atto. Tali Paesi ammettono che quest'ultimo applichi, nei suoi rapporti con loro, le disposizioni dell'Atto del 15 giugno 1957.

 

     Articolo 13. Denuncia.

     1. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 15 giugno 1957 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri Paesi dell'Unione particolare.

     2. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

     3. La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

 

     Articolo 14. Rinvio all'art. 24 della Convenzione di Parigi (Territori).

     Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'art. 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Articolo 15. Firma. Lingue. Funzioni del depositario.

     1. a) Il presente atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

     b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto e le denunce notificate.

 

     Articolo 16. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

     2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 5 a 8 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto dalla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono considerati membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

 

 

Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 aggiuntivo all'accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958

 

     Articolo 1. Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l'accordo di Madrid.

     Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 (denominato in seguito: "Accordo di Madrid"), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in seguito: Atto di Lisbona"), vanno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: "Direttore generale"), il quale notificherà tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo.

 

     Articolo 2. Adeguamento dei riferimenti dell'Accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi.

     Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2 dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16,16 bis e 17 bis della Convenzione generale sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che corrispondono a detti articoli.

 

     Articolo 3. Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo.

     1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi.

     2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

 

     Articolo 4. Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona.

     I Paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimenti vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell'art. 5.1, tali Paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l'art. 5.1.

 

     Articolo 5. Entrata in vigore dell'Atto aggiuntivo.

     1. Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sarà entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo.

     2. Nei riguardi di qualsiasi Paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore, in virtù dell'alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.

 

     Articolo 6. Firma, ecc. dell'Atto aggiuntivo.

     1. Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtù dell'art. 5.1.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, l'entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

 

     Articolo 7. Disposizione transitoria.

     Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.

 

 

Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967

 

     Articolo 1. Istituzione d' una Unione particolare. Protezione delle denominazioni d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale.

     1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprietà industriale.

     2. Essi si impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale (denominato in seguito: Ufficio internazionale" o "Ufficio"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione").

 

     Articolo 2. Definizione delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese di origine.

     1. Si considera denominazione di origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

     2. Il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà.

 

     Articolo 3. Contenuto della protezione.

     La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili.

 

     Articolo 4. Protezione in virtù di altri testi.

     La disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione già esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare, sia in virtù di altri Accordi internazionali. come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive. sia in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza.

 

     Articolo 5. Registrazione internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza di utilizzazione per un tempo determinato.

     1. La registrazione delle denominazioni d'origine sarà effettuata presso l'Ufficio internazionale, a domanda delle Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale.

     2. L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio le registrazioni alle Amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione particolare e le pubblicherà in una raccolta periodica.

     3. Le Amministrazioni dei Paesi potranno dichiarare che esse non possono assicurare la protezione di una denominazione d'origine la cui registrazione sarà stata loro notificata, purché la loro dichiarazione sia notificata all'Ufficio internazionale, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione, e senza che detta dichiarazione possa arrecare pregiudizio, nel Paese in questione, alle altre forme di protezione della denominazione che il titolare di questa potrà pretendere, in conformità dell'art. 4 suddetto.

     4. Tale dichiarazione non potrà essere opposta dalle Amministrazioni dei paesi unionisti dopo la scadenza del termine di un anno previsto nell'alinea precedente.

     5. L'Ufficio internazionale comunicherà, nel termine più breve, all'Amministrazione del Paese d'origine ogni dichiarazione fatta nei termini dell'alinea 3 dall'Amministrazione di un altro Paese. L'interessato, avvisato dalla sua Amministrazione nazionale della dichiarazione fatta da un altro Paese, potrà avvalersi, in quest'altro Paese, di tutti i mezzi giudiziari o amministrativi a disposizione dei nazionali del medesimo.

     6. Se una denominazione, ammessa alla protezione in un Paese sulla base della notificazione della sua registrazione internazionale, fosse già utilizzata da terzi in detto Paese, anteriormente a tale notificazione, l'Amministrazione competente dello stesso avrà facoltà di concedere ai suddetti terzi un termine, non superiore a due anni, per porre fine a questa utilizzazione, purché ne avvisi l'Ufficio internazionale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di un anno previsto dal precedente alinea 3.

 

     Articolo 6. Denominazioni generiche.

     Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la procedura prevista nell'art. 5, non potrà essere ivi considerata come divenuta generica, finché essa si trovi protetta come denominazioni d'origine nel Paese di origine.

 

     Articolo 7. Durata della registrazione. Tassa.

     1. La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale in conformità dell'art. 5 assicura, senza rinnovazione, la protezione per tutta la durata di cui all'articolo precedente.

     2. Per la registrazione di ogni denominazione d'origine sarà pagata una tassa unica.

 

     Articolo 8. Procedure giudiziarie.

     Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni di origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale:

     1) a iniziativa dell'Amministrazione competente o su richiesta del Pubblico Ministero;

     2) da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.

 

     Articolo 9. Assemblea dell'Unione particolare.

     1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.

     b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2. a) L'Assemblea:

     I) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;

     II) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;

     III) modifica il regolamento, come anche l'ammontare della tassa prevista nell'art. 7.2 e di altre tasse relative alla registrazione internazionale;

     IV) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

     V) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale della Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

     VI) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

     VII) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

     VIII) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     IX) adotta le modificazioni degli articoli 9 a 12;

     X) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;

     XI) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentate, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'art. 12.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

     4. a) L'Assemblea si riunisce ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

     5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Articolo 10. Ufficio internazionale.

     1. a) La registrazione internazionale e i compiti relativi alla medesima, come anche gli altri compiti spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

     b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.

     c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

     2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da esso creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     3. a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 9 a 12.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Articolo 11. Finanze.

     1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

     2. Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3. Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato con le seguenti risorse:

     I) le tasse di registrazione internazionale riscosse conformemente all'art. 7.2 come anche le tasse e le somme dovute per altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;

     II) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     III) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     IV) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi;

     V) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare, nella misura in cui gli introiti provenienti dalle fonti indicate ai punti i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese dell'Unione particolare.

     4. a) L'importo della tassa menzionata all'art. 7.2 è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.

     b) L'importo di tale tassa è stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare siano, di regola, sufficienti a coprire le spese cagionate all'Ufficio internazionale dall'esercizio del servizio di registrazione internazionale, senza dover ricorrere al versamento dei contributi indicati all'alinea 3 v).

     5. a) Per determinare la loro quota contributiva secondo l'alinea 3 v), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti per quanto concerne l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano i contributi annui proporzionatamente al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.

     b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

     c) La data in cui sono esigibili i contributi è fissata dall'Assemblea.

     d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

     e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

     6. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servigi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

     7. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     8. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

     9. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Articolo 12. Modificazione degli articoli 9 a 12.

     1. Proposte di modificazione degli articoli 9, 10, 11 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

     2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 9 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

 

     Articolo 13. Regolamento di esecuzione. Revisione.

     1. I particolari di esecuzione del presente Accordo sono stabiliti in un regolamento.

     2. Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione mediante conferenze tenute dai delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

 

     Articolo 14. Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all'art. 24 della Convenzione di Parigi (Territori). Adesione all'Atto del 1958.

     1. Ciascun Paese dell'Unione particolare può ratificare il presente Atto, se l'ha firmato, oppure aderirvi.

     2. a) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.

     b) La notificazione d'adesione assicura, di per sé, sul territorio del Paese aderente, il beneficio delle precedenti disposizioni alle denominazioni d'origine che, al momento dell'adesione, fruiscono della registrazione internazionale.

     c) Tuttavia, ciascun Paese, aderendo al presente Accordo, può, entro il termine di un anno, dichiarare quali sono le denominazioni d'origine già registrate presso l'Ufficio internazionale, per le quali esso si vale della facoltà prevista nell'art. 5.3.

     3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

     4. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'art. 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

     5. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.

     b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

     6. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

     7. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese può aderire all'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce.

 

     Articolo 15. Durata dell'Accordo. Denuncia.

     1. Il presente Accordo rimarrà in vigore finché almeno cinque Paesi ne siano partecipi.

     2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per altri Paesi dell'Unione particolare.

     3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

     4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

 

     Articolo 16. Atti applicabili.

     1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 31 ottobre 1958.

     b) Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente atto o vi abbia aderito, rimane vincolato dall'Atto del 31 ottobre 1958 per i suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

     2. I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, l'applicano alle registrazioni internazionali di denominazioni d'origine eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda dell'Amministrazione di ogni Paese della Unione particolare non partecipe del presente Atto, semprechè tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi, le condizioni stabilite nel presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda di un'Amministrazione dei suddetti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto del 31 ottobre 1958.

 

     Articolo 17. Firma. Lingue. Funzioni del depositario.

     1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

     b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce e le dichiarazioni fatte in applicazione dell'art. 14.2 c) e 4.

 

     Articolo 18. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

     2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 9 e 12 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.