§ 61.1.26 - L. 22 febbraio 2006, n. 78.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:22/02/2006
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le [...]


§ 61.1.26 - L. 22 febbraio 2006, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3

 

     All'articolo 1, al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

 

     All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».

 

     All'articolo 4, al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;

     alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».

 

     All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» è sostituita dalla seguente: «riproduzione».

 

     All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».

 

     All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4».

 

     All'articolo 10:

     al comma 3, lettera a), la parola: «e» è soppressa;

     al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

 

     L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».