Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 61. Marchi e brevetti |
Capitolo: | 61.1 brevetti |
Data: | 22/02/2006 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le [...] |
§ 61.1.26 - L. 22 febbraio 2006, n. 78.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3
All'articolo 1, al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».
All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».
All'articolo 4, al comma 1:
alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;
alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».
All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» è sostituita dalla seguente: «riproduzione».
All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».
All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4».
All'articolo 10:
al comma 3, lettera a), la parola: «e» è soppressa;
al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».