§ 58.6.40 - Legge 3 maggio 1955, n. 370.
Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:03/05/1955
Numero:370


Sommario
Art. 1.      Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli [...]
Art. 3.      Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1° aprile [...]
Art. 4.      Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica [...]
Art. 5.      Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      La vigilanza per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro.


§ 58.6.40 - Legge 3 maggio 1955, n. 370. [1]

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

(G.U. 16 maggio 1955, n. 112).

 

     Art. 1.

     Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

     Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.

 

          Art. 3.

     Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso Codice.

 

          Art. 5.

     Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

     Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.

     Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

     Rimangono salve le condizioni più favorevoli aI lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

     Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

 

          Art. 6. [2]

     Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

 

          Art. 7.

     La vigilanza per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, con effetto a decorrere dal 26 aprile 1995.