Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 11/12/1952 |
Numero: | 2466 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente |
§ 58.6.3d - Legge 11 dicembre 1952, n. 2466.
Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.
(G.U. 3 gennaio 1953, n. 2).
L'art. 27 della
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
"L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 nè inferiore a lire 800.
"Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000".
Il primo comma dell'art. 28 della
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000".