Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.5 contratti di solidarietà |
Data: | 06/03/2006 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione [...] |
Art. 2. 1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni» |
Art. 4. 1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come [...] |
Art. 5. 1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei [...] |
Art. 6. 1. L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 58.5.18 - D.L. 6 marzo 2006, n. 68. [1]
Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie.
(G.U. 6 marzo 2006, n. 54)
1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 15 giugno 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma [2].
2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1-quinquies del
7. All'articolo 1-quinquies del
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 1 nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore [6].
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1.300.000 euro per l'anno 2006, a 2.600.000 euro per l'anno 2007 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
11. All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della
1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del
1. All'articolo 1, comma 32, della
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della
1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della
2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della
1. L'articolo 59, comma 2, della
«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie.
Art. 1.
1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall'impresa al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1-quinquies del
7. All'articolo 1-quinquies del
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
11. All'articolo 1, comma 162, della
Art. 2.
1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del
Art. 3.
1. All'articolo 1, comma 32, della
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della
Art. 4.
1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della
2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del
Art. 5.
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della
Art. 6.
1. L'articolo 59, comma 2, della
«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.