Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 03/04/2006 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di [...] |
Art. 2. 1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 58.14.139 - D.L. 3 aprile 2006, n. 136. [1]
Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.
(G.U. 3 aprile 2006, n. 78)
1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della