§ 58.5.19 - L. 24 marzo 2006, n. 127.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.5 contratti di solidarietà
Data:24/03/2006
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie, è [...]


§ 58.5.19 - L. 24 marzo 2006, n. 127.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie.

(G.U. 29 marzo 2006, n. 74)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2006, n. 68

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «15 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006» e le parole: «tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività»; al terzo periodo, le parole: «dall'impresa» sono soppresse e al quarto periodo, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2006»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «di fuoriuscita del Programma» sono sostituite dalle seguenti: «di fuoriuscita dal Programma» e, al terzo periodo, la cifra: «1.000» è sostituita dalla seguente: «1.300»;

     al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi»;

     al comma 7, capoverso 1-ter, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

     al comma 8, dopo le parole: «Programma di sostegno al reddito» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;

     al comma 10, primo e secondo periodo, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300.000 euro», le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600.000 euro» e le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 milioni di euro»;

     al comma 11, le parole: «All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

     All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2006».

 

     All'articolo 4, al comma 1, le parole: «come rifinanziata dalla tabella D della» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziata dalla tabella D allegata alla», le parole: «come determinata dalla tabella C della legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «come determinata dalla tabella C allegata alla legge» e le parole: «di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «. Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonchè alle spese per l'attività addestrativa».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di sei unità»;

     al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».

 

     All'articolo 6, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005» sono inserite le seguenti: «ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» e, al medesimo capoverso, il secondo periodo è soppresso.