Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.7 formazione professionale |
Data: | 02/02/1952 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente |
§ 58.7.2 – L. 2 febbraio 1952, n. 54. [1]
Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.
(G.U. 19 febbraio 1952, n. 43).
L'articolo 61 della
"I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.
Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.
Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri - scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'art. 62".
[1] Abrogata dall'art. 1 del