§ 58.7.2 – L. 2 febbraio 1952, n. 54.
Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.7 formazione professionale
Data:02/02/1952
Numero:54


Sommario
Art. unico.      L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente


§ 58.7.2 – L. 2 febbraio 1952, n. 54. [1]

Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.

(G.U. 19 febbraio 1952, n. 43).

 

     Art. unico.

     L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

     I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

     Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.

     Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.

     Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri - scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'art. 62".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.