§ 58.7.A - Legge 11 febbraio 1970, n. 35.
Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.7 formazione professionale
Data:11/02/1970
Numero:35


Sommario
Art. 1.      L'art. 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:


§ 58.7.A - Legge 11 febbraio 1970, n. 35. [1]

Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale.

(G.U. 28 febbraio 1970, n. 53)

 

     Art. 1.

     L'art. 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi".

 

          Art. 2.

     All'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

     "La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.