§ 58.6.4a - Legge 10 febbraio 1961, n. 5.
Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:10/02/1961
Numero:5


Sommario
Art. 1.      La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti [...]
Art. 2.      L'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue
Art. 3.      All'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 58.6.4a - Legge 10 febbraio 1961, n. 5. [1]

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

(G.U. 18 febbraio 1961, n. 43).

 

 

     Art. 1.

     La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

 

          Art. 2.

     L'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

     "Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

     Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.

     La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

     I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata".

 

          Art. 3.

     All'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

     "I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali".

 

          Art. 4.

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

     "In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la Commissione di cui all'art. 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Provincie contermini.

     In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui, al titolo IV".

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.