Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.6 istruzione professionale |
Data: | 24/04/1950 |
Numero: | 259 |
Sommario |
Art. 1. A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene [...] |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
§ 57.6.9 - Legge 24 aprile 1950, n. 259. [1]
Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.
(G.U. 29 maggio 1950, n. 122)
A modifica dell'art. 66 della
Il primo comma dell'art. 62 della
"Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del
Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e autorizzata in lire due miliardi, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del