§ 57.6.9 - Legge 24 aprile 1950, n. 259.
Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:24/04/1950
Numero:259


Sommario
Art. 1.      A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 57.6.9 - Legge 24 aprile 1950, n. 259. [1]

Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.

(G.U. 29 maggio 1950, n. 122)

 

     Art. 1.

     A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con la legge di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico".

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e autorizzata in lire due miliardi, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.