Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.3 collocamento |
Data: | 04/05/1951 |
Numero: | 456 |
Sommario |
Art. 1. La denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente: "Addestramento professionale" |
Art. 2. L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente |
§ 58.3.1c - Legge 4 maggio 1951, n. 456.
Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
(G.U. 30 giugno 1951, n. 146).
La denominazione del titolo IV della
L'art. 45 della medesima
"Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonchè l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità".
L'art. 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente:
"Sul fondo di cui all'art. precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:
a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;
b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;
c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57;
d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;
e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3".