Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 06/09/1996 |
Numero: | 462 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione ed esclusione. |
Art. 2. Procedure semplificate. |
Art. 3. Trasporti transfrontalieri. |
Art. 4. Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. |
Art. 5. Modifiche di disposizioni autorizzative. |
Art. 6. Sanzioni e causa di non punibilità. |
Art. 7. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato. |
Art. 8. Disposizioni finali e finanziarie. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 56.6.30 - D.L. 6 settembre 1996, n. 462. [1]
Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.
(G.U. 7 settembre 1996, n. 210)
Art. 1. Campo di applicazione ed esclusione.
1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali compresi nell'allegato I alla
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del
a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo massimo di rifiuti stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;
e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
4. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della
5. Le attività di recupero dei rifiuti effettuate nel luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le attività di riutilizzo dei residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro- alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
b) i semilavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) le attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alla struttura di ricovero di animali di affezione di cui alla
g) le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della
Art. 2. Procedure semplificate.
1. Entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonché le operazioni di recupero dei medesimi di cui all'allegato II B della
2. La comunicazione di cui al comma 1 è redatta in carta semplice e deve essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ed in particolare:
a) per la raccolta ed il trasporto:
1) quantità, natura, origine, destinazione, frequenza media della raccolta;
2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
b) per le operazioni di recupero:
1) provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei rifiuti;
2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;
3) caratteristiche merceologiche delle materie derivanti dai predetti cicli di recupero.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste.
4. I soggetti che svolgono le attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie di cui all'articolo 10, comma 2, del
5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti di cui al
Art. 3. Trasporti transfrontalieri.
1. Ai sensi e per gli effetti del
2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
Art. 4. Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. All'articolo 79 del
a) [2]
b) [3]
c) [4]
d) [5]
2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del
Art. 5. Modifiche di disposizioni autorizzative.
1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'albo di cui all'articolo 10del
2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di cui all'articolo 10 del
3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.
4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al
5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
6. Il
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale previste dal
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'albo.
9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.
Art. 6. Sanzioni e causa di non punibilità.
1. Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini previsti ovvero sulla base di una comunicazione incompleta o contenente dichiarazioni false o mendaci è punito con le sanzioni previste dal
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati come residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti individuati come residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché del riutilizzo in cicli di combustione di rifiuti individuati come residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal
3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n. 915, qualora i rifiuti individuati come residui e i materiali disciplinati dal presente decreto non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.
4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal
5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 1,comma 3.
Art. 7. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le somme disponibili in conto residui perl'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del
2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.
3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della
Art. 8. Disposizioni finali e finanziarie.
1. E' differito al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 1 del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera e), e 2, comma 1, nonché ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del
5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal
7. Al comma 3 dell'articolo 1 del
8. All'articolo 8, comma 2, della
9. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del
Art. 9. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge. La
[2] Sostituisce il comma 3, art. 79, del
[3] Modifica l'art. 79 del
[4] Sostituisce il comma 5, art. 79, del
[5] Sostituisce il comma 6, art. 79, del
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1996, n. 360, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto ha reiterato, con contenuto immutato e in assenza di nuovi presupposti di necessità ed urgenza, la disposizione espressa nell'art. 12 comma 4 dei