§ 56.6.30 - D.L. 6 settembre 1996, n. 462.
Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:06/09/1996
Numero:462


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione ed esclusione.
Art. 2.  Procedure semplificate.
Art. 3.  Trasporti transfrontalieri.
Art. 4.  Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 5.  Modifiche di disposizioni autorizzative.
Art. 6.  Sanzioni e causa di non punibilità.
Art. 7.  Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
Art. 8.  Disposizioni finali e finanziarie.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 56.6.30 - D.L. 6 settembre 1996, n. 462. [1]

Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.

(G.U. 7 settembre 1996, n. 210)

 

Art. 1. Campo di applicazione ed esclusione.

     1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali compresi nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE ed individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994 che, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria, sono effettivamente destinati al riutilizzo in cicli di produzione, restano esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

     3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il deposito temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove sono prodotti, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

     b) i rifiuti stoccati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

     c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10 metri cubi;

     d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo massimo di rifiuti stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;

     e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

     f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     4. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti al comma 3 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

     5. Le attività di recupero dei rifiuti effettuate nel luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

     6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

     a) le attività di riutilizzo dei residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro- alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

     b) i semilavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

     c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     d) le attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

     f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alla struttura di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;

     g) le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

 

     Art. 2. Procedure semplificate.

     1. Entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonché le operazioni di recupero dei medesimi di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione o alla provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l'impresa o la società che svolge attività di raccolta o trasporto ovvero sono effettuate le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti. Sono valide le comunicazioni già presentate al Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, alle regioni e alle province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 è redatta in carta semplice e deve essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ed in particolare:

     a) per la raccolta ed il trasporto:

     1) quantità, natura, origine, destinazione, frequenza media della raccolta;

     2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;

     b) per le operazioni di recupero:

     1) provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei rifiuti;

     2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;

     3) caratteristiche merceologiche delle materie derivanti dai predetti cicli di recupero.

     3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste.

     4. I soggetti che svolgono le attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Trasporti transfrontalieri.

     1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

     2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

 

     Art. 4. Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

     1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) [2]

     b) [3]

     c) [4]

     d) [5]

     2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

 

     Art. 5. Modifiche di disposizioni autorizzative.

     1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'albo di cui all'articolo 10del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.

     2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.

     4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.

     5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

     6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

     7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

     8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'albo.

     9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.

 

     Art. 6. Sanzioni e causa di non punibilità.

     1. Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini previsti ovvero sulla base di una comunicazione incompleta o contenente dichiarazioni false o mendaci è punito con le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le attività di smaltimento non autorizzate.

     2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati come residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti individuati come residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché del riutilizzo in cicli di combustione di rifiuti individuati come residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n. 915, qualora i rifiuti individuati come residui e i materiali disciplinati dal presente decreto non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

     4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali [6].

     5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 1,comma 3.

 

     Art. 7. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.

     1. Le somme disponibili in conto residui perl'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

     3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

     4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

 

     Art. 8. Disposizioni finali e finanziarie.

     1. E' differito al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera e), e 2, comma 1, nonché ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1029 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.

     4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1 bis e 1 ter del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

     7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

     8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno».

     9. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge. La L. 11 novembre 1996, n. 575 ne ha fatti salvi gli effetti.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 79, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[3] Modifica l'art. 79 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[4] Sostituisce il comma 5, art. 79, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[5] Sostituisce il comma 6, art. 79, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1996, n. 360, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto ha reiterato, con contenuto immutato e in assenza di nuovi presupposti di necessità ed urgenza, la disposizione espressa nell'art. 12 comma 4 dei D.L. 8 novembre 1995 n. 463, 8 gennaio 1996 n. 8 e 8 marzo 1996 n. 113.