§ 2.9.20 - D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.
Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:16/02/1993
Numero:161


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità
Art. 7.      1. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Gli allegati 1A, 1B, 1C, 2 e  3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto [...]
Art. 9.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data


§ 2.9.20 - D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

(G.U. 27 maggio 1993, n. 122).

 

Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. I concimi minerali possono essere:

     semplici: azotati, fosfatici, potassici;

     composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo- potassici (NPK);

     a base di elementi secondari;

     a base di microelementi (oligo-elementi).

     3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

     4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

     5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

     6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

     7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

     8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.

 

     Art. 7.

     1. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Gli allegati 1A, 1B, 1C, 2 e  3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto legislativo.

 

     Art. 9.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)