§ 1.6.1212 - Regolamento 17 maggio 1999, n. 1256.
Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/05/1999
Numero:1256


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:
Art. 2.      Qualora risultassero necessarie misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche di cui all'articolo 1, siffatte misure saranno adottate conformemente alla procedura di cui [...]
Art. 3.      Il Consiglio si impegna ad effettuare un riesame intermedio nel 2003, sulla base di una relazione della Commissione per permettere che l'attuale regime delle quote scada dopo il 2006.
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.1212 - Regolamento 17 maggio 1999, n. 1256.

Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     visto il parere della Corte dei conti,

     (1) considerando che conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regime del prelievo supplementare, che è stato inizialmente introdotto in tale settore a decorrere dal 2 aprile 1984, è stato prorogato per altri sette periodi di dodici mesi; che l'obiettivo del regime in parola era di ridurre lo squilibrio fra offerta e domanda sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali; che il regime resta necessario per il futuro per conseguire un migliore equilibrio di mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2000;

     (2) considerando che il livello di sostegno dei prezzi nel settore lattiero-caseario sarà gradualmente ridotto, in totale del 15 %, nel corso di tre campagne a decorrere dal 1° luglio 2005; che gli effetti della presente misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento ben calibrato del quantitativo di riferimento globale nella Comunità, da un lato, seguendo le corrispondenti riduzioni dei prezzi e, dall'altro, mirando a risolvere taluni problemi strutturali in una fase precedente;

     (3) considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto formare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 2000, data di scadenza dei sette periodi di applicazione del regime del prelievo in seguito alla proroga decisa nel 1992;

     (4) considerando che la scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire l'adeguato sviluppo del settore della produzione lattiera; che per evitare tali prassi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere, secondo i principi generali della legislazione comunitaria, che in casi di scarsa utilizzazione sostanziale nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori;

     (5) considerando che per rafforzare la possibilità di gestire in maniera decentrata i quantitativi di riferimento, ristrutturare la produzione lattiera o migliorare l'ambiente, agli Stati membri dovrebbe essere attribuito il potere di attuare talune disposizioni in tale contesto al livello territoriale appropriato o in zone di raccolta;

     (6) considerando che l'esperienza acquisita con il regime del prelievo supplementare ha mostrato che la cessione dei quantitativi di riferimento tramite negozi giuridici quali l'affitto, che non comportano necessariamente un'assegnazione definitiva dei quantitativi di riferimento considerati al cessionario, può costituire un fattore di costo addizionale per la produzione lattiera e ostacolare il miglioramento delle strutture di produzione; che, nell'intento di rafforzare il carattere dei quantitativi di riferimento quale mezzo per regolamentare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare i quantitativi di riferimento di cui trattasi che sono stati ceduti mediante affitto o altri analoghi mezzi giuridici alla riserva nazionale per essere ridistribuiti sulla base di criteri oggettivi, ai produttori attivi, in particolare a coloro che li hanno utilizzati in precedenza; che gli Stati membri dovrebbero inoltre avere il diritto di organizzare la cessione di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori; che dovrebbe essere esplicitamente previsto, in particolare al fine di tenere adeguatamente conto degli attuali diritti giuridici che, nel far uso di tali autorizzazioni, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per conformarsi ai principi generali della legislazione comunitaria;

     (7) considerando che tutta una serie di disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono ormai obsolete e andrebbero quindi soppresse,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare."

     2) La tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è sostituita dalla tabella dell'allegato I del presente regolamento.

     3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I quantitativi globali di cui all'allegato sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e di condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

     Per compensare i produttori 'SLOM' finlandesi, il quantitativo globale per la quota delle consegne della Finlandia può essere incrementato fino a un massimo di 200000 t, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria. Tale riserva non è cedibile e va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.

     L'incremento dei quantitativi globali e le condizioni per la concessione dei quantitativi di riferimento individuali di cui al paragrafo precedente sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11."

     4) L'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso.

     5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 4

     1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 2000. Sel del caso, esso deve essere adottato, per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni operate per alimentare la riserva nazionale conformemente al disposto dell'articolo 5.

     2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta debitamente motivata del produttore, per tener conto dei cambiamenti che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette. L'aumento o la fissazione di siffatto quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione o alla soppressione corrispondente dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un incremento della somma dei quantitativi globali delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3.

     In caso di modifiche definitive di quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di cui all'articolo 3 sono adattati di conseguenza secondo la procedura di cui all'articolo 11."

     6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 5

     Nei limiti dei quantitativi di cui all'articolo 3, lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione.

     Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento per produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattiero caesari durante uno dei periodi di dodici mesi sono attribuiti alla riserva nazionale e possono essere riattribuiti a norma del primo comma. Se il produttore riprende la produzione di latte o altri prodotti lattiero caseari nel periodo di tempo che sarà stabilito dallo Stato membro, gli sarà assegnato, non oltre il 1° aprile successivo alla data della domanda, un quantitativo di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

     Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi, attraverso consegne o vendite dirette, almeno il 70 % del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, gli Stati membri possono decidere, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:

     - se e a quali condizioni tutto o parte del quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato nella riserva nazionale. Tuttavia, in caso di forza maggiore e in casi debitamente giustificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti, i quantitativi di riferimento inutilizzati non sono riversati nella riserva nazionale.

     - a quali condizioni un quantitativo di riferimento è riassegnato ai produttori interessati."

     7) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "1. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono e al più tardi il 31 marzo, gli Stati membri autorizzano, per il periodo in questione di dodici mesi, cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali che i produttori aventi diritto non intendono utilizzare."

     8) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I quantitativi di riferimento disponibili in un'azienda sono trasferiti con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiero casearia o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti.

     La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale. Tuttavia, se al momento del trasferimento dei quantitativi di riferimento una parte è stata aggiunta alla riserva nazionale, non vi è più alcuna riduzione al momento del trasferimento in senso inverso.

     Le stesse disposizioni si applicano agli altri casi di trasferimenti che abbiano analoghi effetti giuridici per i produttori.

     Tuttavia in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia dei legittimi interessi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera."

     9) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 8

     Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto dei legittimi interessi delle parti:

     a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;

     b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dall'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

     c) prevedere, nel caso di trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, l'assegnazione al produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata;

     d) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;

     e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

     Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) possono essere applicate a livello nazionale o al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta."

     10) È inserito il seguente articolo:

     "Articolo 8 bis

     In conformità dei principi generali della legislazione comunitaria, gli Stati membri possono prendere le seguenti misure allo scopo di garantire che i quantitativi di riferimento siano attribuiti unicamente a produttori lattieri attivi:

     a) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, qualora i quantitativi di riferimento siano stati o siano ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, gli Stati membri possono decidere in base a criteri obiettivi se e a quali condizioni tutti o parte dei quantitativi di riferimento ceduti sarà versata nella riserva nazionale.

     La presente disposizione non si applica alle cessioni temporanee ai sensi dell'articolo 6.

     b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni relative alla cessione dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1."

     11) L'allegato definito nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 3950/92.

 

     Art. 2.

     Qualora risultassero necessarie misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche di cui all'articolo 1, siffatte misure saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

 

     Art. 3.

     Il Consiglio si impegna ad effettuare un riesame intermedio nel 2003, sulla base di una relazione della Commissione per permettere che l'attuale regime delle quote scada dopo il 2006.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000, ad eccezione dell'articolo 1, n. 2 che si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO I [1]

Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000

 

 

 

(in tonnellate)

Stati membri

Consegne

Vendite dirette

Belgio

3 140 696

169 735

Danimarca

4 454 640

708

Germania (1)

27 767 036

97 780

Grecia

629817

696

Spagna

5 457 564

109386

Francia

23 793 932

441 866

Irlanda

5 236 575

9189

Italia

9 698 399

231 661

Lussemburgo

268 098

951

Paesi Bassi

10 991 900

82 792

Austria

2 543 979

205 422

Portogallo

1 835 461

37 000

Finlandia

2 394 528

10 000

Svezia

3 300 000

3 000

Regno Unito

14 373 969

216 078

 

(1) Di cui 6 242 180 tonnellate per le consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 11 187 tonnellate per le vendite dirette nei nuovi Länder.

 

 

ALLEGATO II

 

     "ALLEGATO

     a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

     (Omissis)

     b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

     (Omissis)

     c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

     (Omissis)

     d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

     (Omissis)

     e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

     (Omissis)

     f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

     (Omissis)"

 


[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 5 gennaio 2000, n. L 2.