Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 28/02/2001 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente (Omissis) |
Art. 2. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera (Omissis) |
Art. 3. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 4. 1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 5. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera (Omissis) |
Art. 6. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera (Omissis) |
Art. 7. 1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 8. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), è inserita la seguente (Omissis) |
Art. 9. 1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti [...] |
Art. 10. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera (Omissis) |
Art. 11. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera (Omissis) |
Art. 12. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 13. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera (Omissis) |
Art. 14. 1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 15. 1. Alla alinea del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) |
Art. 16. 1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata dal [...] |
Art. 17. 1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente [...] |
Art. 18. 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e [...] |
Art. 19. 1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli [...] |
Art. 20. 1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 [...] |
Art. 21. 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla [...] |
Art. 22. 1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni [...] |
Art. 23. [2] |
Art. 24. 1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno [...] |
§ 46.10.78 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
(G.U. 29 marzo 2001, n. 74)
Capo I
Riordinamento dei ruoli del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
1. Nel
1. All'articolo 2, comma 1, del
1. All'articolo 3, comma 1, del
1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del
2. Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 1, del
1. All'articolo 3, comma 1, del
1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, del
1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, del
1. All'articolo 4, comma 1, del
1. All'articolo 4, comma 1, del
1. All'articolo 4, comma 1, del
1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del
1. Alla alinea del comma 1, dell'articolo 5 del
2. Al comma 1, dell'articolo 5 del
1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri già previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996.
2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo.
3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del
1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.
1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.
1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30-ter del
3. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 30-ter del
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 30-quater del
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter del
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del
7. (soppresso).
1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del
1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno 2003, in lire 6.350 milioni per l'anno 2004, in lire 6.230 milioni per l'anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, lettera b), della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A - (richiamata dall'articolo 16)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA - Come risultante dall'applicazione dell'articolo 43-bis della
(Omissis).
[1] Comma abrogato dall'art. 15 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del