§ 46.10.78 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:28/02/2001
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente (Omissis)
Art. 2.      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera (Omissis)
Art. 3.      1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 4.      1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 5.      1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera (Omissis)
Art. 6.      1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera (Omissis)
Art. 7.      1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), è inserita la seguente (Omissis)
Art. 9.      1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti [...]
Art. 10.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera (Omissis)
Art. 11.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera (Omissis)
Art. 12.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 13.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera (Omissis)
Art. 14.      1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 15.      1. Alla alinea del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti (Omissis)
Art. 16.      1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata dal [...]
Art. 17.      1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 18.      1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e [...]
Art. 19.      1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli [...]
Art. 20.      1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 [...]
Art. 21.      1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla [...]
Art. 22.      1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni [...]
Art. 23.  [2]
Art. 24.      1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno [...]


§ 46.10.78 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

(G.U. 29 marzo 2001, n. 74)

 

Capo I

Riordinamento dei ruoli del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

 

     Art. 1.

     1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     2. Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), è inserita la seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 10.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 12.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 13.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 14.

     1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 15.

     1. Alla alinea del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo le parole "decreto del Ministro di grazia e giustizia" sono aggiunti i seguenti articoli:

 

          Art. 16.

     1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata dal presente decreto.

 

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 17.

     1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri già previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996.

     2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18.

     1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo.

     3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

 

          Art. 19.

     1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti dagli articoli 5 ed 11 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 20.

     1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 10 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 21.

     1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".

     2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni] [1].

     4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.

     5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.

     6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto.

     7. (soppresso).

 

          Art. 22.

     1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, degli atleti nei gruuppi sportivi della Polizia Penitenziaria, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle imperfezioni e dalle infermità elencate nell'articolo 123 del citato decreto legislativo.

 

          Art. 23. [2]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, è corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.]

 

          Art. 24.

     1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno 2003, in lire 6.350 milioni per l'anno 2004, in lire 6.230 milioni per l'anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - (richiamata dall'articolo 16)

     TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA

PENITENZIARIA - Come risultante dall'applicazione dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.