Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 28/02/2001 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 2. (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 3. (Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 4. (Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 5. (Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 6. (Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 7. (Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 8. (Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 9. (Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 10. (Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 11. (Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 12. (Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 13. (Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 14. (Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 15. (Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 16. (Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 17. (Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 18. (Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 19. (Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 20. (Aggiunta dell'art. 24-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 21. (Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 22. (Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art 23. (Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 24. (Aggiunta dell'articolo 30-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 25. (Modifiche all'art. 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 26. (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis al medesimo decreto legislativo). |
Art. 27. (Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 28. (Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e aggiunta degli artt. 38-bis e 38-ter al medesimo decreto legislativo). |
Art. 29. (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198). |
Art. 30. (Nome transitorie). |
Art. 31. (Disposizioni varie). |
Art. 32. (Clausola finanziaria). |
§ 46.3.133 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. [1]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
(G.U. 30 marzo 2001, n. 75, S.O.)
Art. 1. (Modifiche all'art. 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente (Omissis).
b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 2. (Modifiche all'art. 5 del
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del
Art. 3. (Modifiche all'art. 6 del
1. All'articolo 6 deI
Art. 4. (Modifiche dell'art. 7 del
1. All'articolo 7 del
a. il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).
b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti (Omissis).
Art. 5. (Modifiche all'art. 8 del
1. All'articolo 8, comma 1, del
Art. 6. (Modifiche all'art. 11 del
1. L'articolo 11 del
Art. 7. (Modifiche all'art. 12 del
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunto il seguente periodo (Omissis).
b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).
Art. 8. (Modifiche all'art. 13 del
1. All'articolo 13 del
a) al comma 3, dopo la parola "addestrativi" sono aggiunte le seguenti (Omissis).
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente (Omissis).
Art. 9. (Modifiche all'art. 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis).
b) il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis).
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente (Omissis).
Art. 10. (Modifiche all'art. 15 del
1. L'articolo 15 del
Art. 11. (Modifiche all'art. 16 del
1. L'articolo 16 del
Art. 12. (Modifiche all'art. 17 del
L'articolo 17 del
Art. 13. (Modifiche all'art. 18 del
1. All'articolo 18, comma 1, lettera d) del
Art. 14. (Modifiche all'art. 19 del
1. All'articolo 19 del
a) al comma 1, le parole "dieci a venti ventesimi" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
b) al comma 2, le parole "all'accertamento psico-attitudinale" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
c) al comma 3, al primo periodo, la parola "ventesimi" è sostituta dalla seguente (Omissis) ed al secondo periodo le parole "dieci ventesimi" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
d) al comma 4, le parole "e requisiti preferenziali" sono soppresse;
e) al comma 5, le parole "al valore dell'Esercito" sono precedute dalle seguenti (Omissis).
f) al comma 6, le parole "l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
g) dopo il comma 6, è inserito il seguente (Omissis).
Art. 15. (Modifiche all'art. 20 del
1. All'articolo 20 del
a) al comma 1, le parole "della lingua estera" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
b) al comma 3, le parole "ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra dieci ed i venti ventesimi consegue" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
Art. 16. (Modifiche all'art. 21 del
1. All'articolo 21, comma 1, lettera d) del
Art. 17. (Modifiche all'art. 22 del
1. All'articolo 22 del
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 6, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
Art. 18. (Modifiche all'art. 23 del
1. All'articolo 23, comma 4, del
Art. 19. (Modifiche all'art. 24 del
1. L'articolo 24 del
Art. 20. (Aggiunta dell'art. 24-bis al
1. Dopo l'articolo 24 del
Art. 21. (Modifiche all'art. 26 al
1. L'articolo 26 del
Art. 22. (Modifiche all'art. 27 del
1. All'articolo 27, comma 1, lettera d), del
Art 23. (Modifiche all'art. 29 del
1. All'articolo 29, comma 6, del
Art. 24. (Aggiunta dell'articolo 30-bis al
1. Dopo l'articolo 30 del
Art. 25. (Modifiche all'art. 31 del
1. All'articolo 31 del
a) al comma 4, le parole "della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della
b) al medesimo comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi (Omissis).
c) il comma 5 è sostituito dal seguente (Omissis).
d) il comma 6 è sostituito dal seguente (Omissis).
e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente (Omissis).
f) il comma 9 è soppresso.
Art. 26. (Modifiche all'art. 35 del
1. All'articolo 35 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).
b) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo (Omissis).
2. Dopo l'articolo 35 del
Art. 27. (Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al
1. Dopo l'articolo 37 del
Art. 28. (Modifiche all'art. 38 del
1. All'articolo 38 del
2. Dopo l'articolo 38 del
Art. 29. (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al
1. Dopo l'articolo 54 del
Art. 30. (Nome transitorie).
1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del
3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del
4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonché accertati quelli di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del
6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del
7. [Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del
8. [Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del
9. [Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 3, del
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, può essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilità di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, è promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 38, comma 4, del
Art. 31. (Disposizioni varie).
1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'articolo 46 della
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.
3. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa previgente al presente decreto.
4. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della
7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al
8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del
Art. 32. (Clausola finanziaria).
1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in 21.960 milioni di lire nel 2001, 29.595 milioni di lire nel 2002, 29.276 milioni di lire nel 2003, 30.774 milioni di lire nel 2004, 33.611 milioni di lire nel 2005, 33.734 milioni di lire nel 2006, 33.746 milioni di lire nel 2007 e 33.817 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della
2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella "A” - (art. 1, comma 2).
Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi, delle qualifiche e delle posizioni del personale non dirigente e non direttivo delle forze di polizia.
RUOLO |
ARMA DEI CARABINIERI |
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA |
POLIZIA DI STATO |
CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA |
CORPO DELLE GUARDIE FORESTALI |
|
M.a.s.U.P.S. Luogotenente (*) |
M.a. Luogotenente (**) |
Ispettore superiore s.U.P.S. Sostituto Commissario (***) |
Ispettore superiore Sostituto Commissario (****) |
Ispettore superiore Scelto (*****) |
|
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. |
Maresciallo Aiutante |
Ispettore Superiore s.U.P.S. |
Ispettore Superiore |
Ispettore Superiore |
Ispettori |
Maresciallo Capo |
Maresciallo Capo |
Ispettore Capo |
Ispettore Capo |
Ispettore Capo |
|
Maresciallo Ordinario |
Maresciallo Ordinario |
Ispettore |
Ispettore |
Ispettore |
|
Maresciallo |
Maresciallo |
Vice Ispettore |
Vice Ispettore |
Vice Ispettore |
|
Brigadiere Capo |
Brigadiere Capo |
Sovrintendente Capo |
Sovrintendente Capo |
Sovrintendente Capo |
Sovrintendenti |
Brigadiere |
Brigadiere |
Sovrintendente |
Sovrintendente |
Sovrintendente |
|
Vice Brigadiere |
Vice Brigadiere |
Vice Sovrintendente |
Vice Sovrintendente |
Vice Sovrintendente |
Appuntati/ Assistenti/ |
Appuntato Scelto |
Appuntato Scelto |
Assistente Capo |
Assistente Capo |
Assistente Capo |
Carabinieri/ |
Appuntato |
Appuntato |
Assistente |
Assistente |
Assistente |
Finanzieri/Agenti/ |
Carabiniere Scelto |
Finanziere Scelto |
Agente Scelto |
Agente Scelto |
Guardia Scelta |
Guardie |
Carabiniere |
Finanziere |
Agente |
Agente |
Guardia |
(*) Qualifica attribuita ai marescialli aiutanti s.U.P.S. ai sensi dell'articolo 12 del |
|||||
(**) Qualifica attribuita ai marescialli aiutanti s.U.P.S. ai sensi dell'articolo 58-quater del |
|||||
(***) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 31-quater del |
|||||
(****) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 30-quater del |
|||||
(*****) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 21-ter del |
Tabella "C1” - (Art. 32, comma 3).
GRADI |
FORME DI AVANZAMENTO |
PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO |
|
DA |
A |
|
|
Maresciallo Capo |
Maresciallo A. s.UPS |
Scelta per esami o |
4 anni (1) |
|
|
scelta |
8 anni |
Maresciallo Ordinario |
Maresciallo Capo |
Anzianità |
7 anni |
Maresciallo |
Maresciallo Ordinario |
Anzianità |
2 anni |
(1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, richiesto per la partecipazione alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni 1 per l'anno 2002, ad anni 2 per l'anno 2003 e ad anni 3 per l'anno 2004. |
Tabella "C2” - (Art. 32, comma 3).
GRADI |
FORME DI AVANZAMENTO |
PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO |
|
DA |
A |
|
|
Brigadiere |
Brigadiere Capo |
Scelta |
7 anni |
Vice Brigadiere |
Brigadiere |
Anzianità |
7 anni |
Tabella "F” - (Art. 54).
Trattamento economico del personale dell'arma dei carabinieri non dirigente e non direttivo, come risultante dall'applicazione dell'articolo 43-bis della
GRADI |
Livello |
Scatti gerarchici (1) |
Scatti aggiuntivi (1) |
Maresciallo Aiutante s.UPS "luogotenente" |
VII-bis |
0 |
2* |
Maresciallo Aiutante s.UPS |
VII-bis |
0 |
1* |
Maresciallo Aiutante s.UPS |
VII-bis |
0 |
|
Maresciallo Capo |
VII |
0 |
|
Maresciallo Ordinario |
VI-bis |
1 |
|
Maresciallo |
VI |
2 |
|
Brigadiere Capo |
VI-bis |
0 |
1** |
Brigadiere Capo |
VI-bis |
0 |
|
Brigadiere |
VI |
1 |
|
Vice Brigadiere |
VI |
0 |
|
Appuntato scelto |
V |
3 |
1*** |
Appuntato Scelto |
V |
3 |
|
Appuntato |
V |
2 |
|
Carabiniere Scelto |
V |
1 |
|
Carabiniere |
V |
0 |
|
* Art. 38-ter del |
|||
** Art. 37-ter del |
|||
*** Art. 37-bis del |
|||
(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo). |
|||
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito. |
|||
Gli scatti aggiuntivi, ove previsti, non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici. |
Tabella "I” - (Art. 44, comma 4).
Trattamento economico degli orchestrali ed archivista della banda dell'arma dei carabinieri.
Maresciallo ordinario ............................................................................................................ livello VI bis; |
Maresciallo capo ................................................................................................................... livello VII; |
Maresciallo aiutante ............................................................................................................ livello VII bis; |
Maresciallo aiutante ...................................................................... livello VII bis + 1 scatto aggiuntivo; |
Maresciallo aiutante "luogotenente" .......................................... livello VII bis + 2 scatti aggiuntivi. |
|
Le disposizioni di cui agli articoli 38-ter nonché quelle transitorie si applicano, in quanto compatibili, anche al personale della Banda dell'Arma dei carabinieri. |
TABELLA C [8]
[1] Abrogato dall'art. 2268 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[5] Comma abrogato dall'art. 15 del
[6] Comma abrogato dall'art. 15 del
[7] Comma abrogato dall'art. 15 del
[8] Per l'inserimento della presente Tabella, vedi l'art. 9 del