Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 28/02/2001 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 2. (Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 3. (Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 4. (Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 14. (Modifiche al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 17. (Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 18. (Aggiunta dell'articolo 33-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 19. (Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 20. (Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 21. (Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 22. (Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 23. (Sostituzione delle tabelle A/2, B/1, B/2, B/3, D allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). |
Art. 24. (Norma finale). |
Art. 25. (Abrogazione di norme). |
Art. 26. (Copertura finanziaria). |
§ 46.8.495 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. [1]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
(G.U. 30 marzo 2001, n. 75, S.O.)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 del
1. Al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del
Art. 2. (Aggiunta dell'art. 4-bis al
1. Dopo l'articolo 4 del
Art. 3. (Aggiunta dell'art. 5-bis al
1. Dopo l'articolo 5 del
2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori".
Art. 4. (Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al
1. Dopo l'articolo 6 del
Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 del
1. Al comma 2 dell'articolo 8 del
Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9 del
a) al comma 2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
b) nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 del
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del
3. Il comma 2 dell'articolo 10 del
Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 del
1. Al comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del
2. Al comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del
3. Il comma 5 dell'articolo 11 del
4. Il comma 6 dell'articolo 11 del
Art. 9. (Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
Art. 10. (Modifiche all'articolo 15 del
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del
Art. 11. (Modifiche all'articolo 16 del
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del
Art. 12. (Modifiche all'articolo 17 del
1. Il comma 3 dell'articolo 17 del
2. Al comma 4 dell'articolo 17 del
3. Al comma 5 dell'articolo 17 del
4. All'articolo 17 del
Art. 13. (Modifiche all'articolo 20 del
1. All'articolo 20 del
Art. 14. (Modifiche al titolo del Capo IV del
1. Al titolo del Capo IV del
Art. 15. (Modifiche all'articolo 25 del
1. Al comma 3 dell'articolo 25 del
Art. 16. (Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
Art. 17. (Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 31-sexies al
1. Dopo l'articolo 31 del
Art. 18. (Aggiunta dell'articolo 33-bis al
1. Dopo l'articolo 33 del
Art. 19. (Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies al
1. Dopo l'articolo 34 del
Art. 20. (Aggiunta dell'articolo 38-bis al
1. Dopo l'articolo 38 del
Art. 21. (Modifica all'articolo 39 del
1. All'articolo 39 del
Art. 22. (Aggiunta dell'articolo 39-bis al
1. Dopo l'articolo 39 del
Art. 23. (Sostituzione delle tabelle A/2, B/1, B/2, B/3, D allegate al
1. Le tabelle A/2, B/1, D allegate al
Art. 24. (Norma finale).
1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.
Art. 25. (Abrogazione di norme).
1. E' abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Art. 26. (Copertura finanziaria).
1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in 108.917 milioni di lire nel 2001, 169.768 milioni di lire nel 2002, 96.086 milioni di lire nel 2003, 94.236 milioni di lire nel 2004, 86.788 milioni di lire nel 2005, 85.642 milioni di lire nel 2006, 79.402 milioni di lire nel 2007 e 79.331 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della
2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A/2 - Corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei ruoli dei sergenti e dei marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con i gradi e le qualifiche dell'Arma dei carabinieri.
(Omissis).
Tabella B/1 - Progressione di carriera nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
(Omissis).
Tabella B/2 - Progressione di carriera nel ruolo dei sergenti.
GRADO |
FORME DI |
REQUISITI |
|
DA |
A |
AVANZAMENTO |
|
Sergente Maggiore |
Sergente Maggiore Capo |
Scelta |
7 anni di permanenza nel grado |
Sergente |
Sergente Maggiore |
Anzianità |
7 anni di permanenza nel grado |
Tabella B/3 - Progressione di carriera nel ruolo dei marescialli.
GRADO |
FORME DI |
REQUISITI |
|
DA |
A |
AVANZAMENTO |
|
Maresciallo Capo |
Primo maresciallo |
Scelta per esami |
4 anni di permanenza nel grado (1) |
|
|
Scelta |
8 anni di permanenza nel grado |
Maresciallo Ordinario |
Maresciallo Capo |
Anzianità |
7 anni di permanenza nel grado |
Maresciallo |
Maresciallo Ordinario |
Anzianità |
2 anni di permanenza nel grado |
(1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, previsto per la partecipazione alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni 1 per l'anno 2002, ad anni 2 per l'anno 2003 e ad anni 3 per l'anno 2004. |
Tabella D - Trattamento economico del personale delle Forze armate non dirigente e non direttivo, in vigore dal 15 marzo 2001.
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 2268 del
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della