§ 1.8.68 - L.R. 14 novembre 2023, n. 4.
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:14/11/2023
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 2, 5 e 7 della l.r. 13/2018)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 2 della l.r. 13/2018)
Art. 3.  (Modifiche agli articoli 6, 16, 71, 77 e 85 della l.r. 27/2015)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 11/2014)
Art. 5.  (Modifiche agli articoli 47, 50, 56, 57, 59 e 61 della l.r. 31/2008)
Art. 6.  (Modifiche agli articoli 151, 154, 157 e 162 della l.r. 31/2008 e norma transitoria)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 129 della l.r. 31/2008)
Art. 8.  (Modifiche agli articoli 165 e 167 della l.r. 31/2008)
Art. 9.  (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/1993)
Art. 10.  (Modifiche agli articoli 25, 27, 33 e 43 della l.r. 26/1993)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 6 della l.r. 19/2017)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 19/2007)
Art. 13.  (Modifiche agli articoli 56 e 57 della l.r. 33/2009)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)
Art. 15.  (Modifiche agli articoli 68, 70, 72 e 74 della l.r. 33/2009)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2020)
Art. 17.  (Modifiche agli articoli 9, 11, 12, 13, 28 e 31 della l.r. 16/2016)
Art. 18.  (Modifiche agli articoli 7, 10 e 44 della l.r. 6/2012 e introduzione dell’articolo 59 ter nella l.r. 6/2012)
Art. 19.  (Modifiche agli articoli 21, 47 e 48 della l.r. 26/2003)
Art. 20.  (Disposizioni in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 1/2000)
Art. 21.  (Disposizioni in tema di controlli e ispezioni degli impianti termici civili, di misure per la limitazione del traffico veicolare e di controlli delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a [...]
Art. 22.  (Abrogazione di previsioni normative disapplicate, disposizioni in materia di piani attuativi, nonché per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata. [...]
Art. 23.  (Disposizioni in materia di protezione civile. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 12/2005 e agli articoli 6, 23 e 29 della l.r. 27/2021)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 18 della l.r. 86/1983)
Art. 25.  (Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/2022)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 57 ter della l.r. 34/1978)
Art. 27.  (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’allegato 11 della l.r. 2/2023)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 4 della l.r. 19/2020)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2022)
Art. 30.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 31.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.68 - L.R. 14 novembre 2023, n. 4.

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023.

(B.U. 17 novembre 2023, n. 46, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 2, 5 e 7 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

b) ai commi 4, 7 e 8 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 7 la parola 'esterni' è soppressa;

c) al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole 'con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale,' sono inserite le seguenti: 'con il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014,';

d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014 partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Organismo regionale per le attività di controllo, pur non facendone parte.'.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a partire dalla prima costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) è apportata la seguente modifica:

a) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: 'I componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo possono essere confermati una sola volta.'.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo.

 

     Art. 3. (Modifiche agli articoli 6, 16, 71, 77 e 85 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole 'dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo' sono sostituite dalle seguenti: 'dal piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività';

b) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: 'Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività';

c) il comma l dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

'1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, previo parere della commissione consiliare competente.';

d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 16 le parole 'il Piano annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'il piano intermedio';

e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole 'manifestazioni nazionali e internazionali,' è inserita la seguente: 'nonché';

f) al comma 2 dell'articolo 71 le parole 'del piano annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'del piano intermedio';

g) al comma 1 dell'articolo 77 le parole 'nel piano annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'nel piano intermedio';

h) al comma 1 dell'articolo 85 le parole 'relazione annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'relazione biennale';

i) al comma 2 dell'articolo 85 le parole 'Con cadenza biennale' e 'comprende anche una sezione che' sono soppresse e la parola 'conseguiti' è sostituita dalle seguenti: 'degli interventi realizzati'.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

'c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e nella promozione di strumenti di finanza alternativa, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito;'.

 

     Art. 5. (Modifiche agli articoli 47, 50, 56, 57, 59 e 61 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

'1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d'azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:

a) è redatto, per l'intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;

b) stabilisce e coordina le diverse forme di intervento a favore del settore e delle filiere forestali e promuove lo sviluppo e la remunerazione dei servizi ecosistemici;

c) è soggetto a revisione decennale in base al mutamento del contesto normativo, eurounitario, statale e regionale e dell'evoluzione del settore forestale e dello stato delle foreste lombarde.';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

'1.1. La Giunta regionale approva il Programma forestale regionale, previo parere della commissione consiliare competente.';

c) il comma 1 bis dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

'1 bis. L'ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici ad esse connessi, ivi comprese indicazioni circa la protezione dagli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno - energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto.';

d) al comma 2 dell'articolo 47, dopo la parola 'predispongono' sono inserite le seguenti: 'e adottano' e alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: 'e dei servizi ecosistemici.';

e) il comma 4 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

'4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e i loro aggiornamenti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 e secondo quanto previsto all'articolo 48, comma 1, sono approvati dalla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione e dalla Regione per il restante territorio, previa verifica di coerenza, sentita la provincia o la Città metropolitana di Milano, con gli indirizzi e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o del piano territoriale metropolitano. I medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni. I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competente e alla Regione.';

f) dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 50 sono aggiunte le seguenti:

'h bis) le categorie di soggetti titolati a svolgere attività selvicolturali per finalità diverse dall'autoconsumo familiare e le soglie dimensionali oltre le quali solo tali soggetti possono operare;

h ter) le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori.';

g) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 56 le parole 'l'80 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'i due terzi';

h) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 57 la parola 'radiazione' è sostituita dalla seguente: 'cancellazione';

i) al comma 2 dell'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'albo è reso pubblico, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività selvicolturali.';

j) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

'1. La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno schema-tipo di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore.';

k) dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

'1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 34/2018.';

l) il comma 3 dell'articolo 59 è abrogato;

m) al comma 4 dell'articolo 59 la parola 'altresì' è soppressa e dopo la parola 'boschi' è inserita la parola: 'e';

n) al primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 59 le parole 'In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4,';

o) al comma 7 dell'articolo 59 le parole 'da comunicare ai carabinieri forestali' sono sostituite dalle seguenti: 'ed è resa di pubblica conoscenza attraverso i sistemi informativi regionali';

p) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dai seguenti:

'1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale.

1 bis. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite:

a) alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale;

b) ai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.';

q) il comma 5 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

'5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42 in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività o dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino a un massimo di 3.000,00 euro. Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici.';

r) dopo il comma 5 sexies dell'articolo 61 sono aggiunti i seguenti:

'5 septies. Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso.

5 octies. Chi non rispetta le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee o di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera h ter), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di infrastruttura o di sentiero.';

s) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 61 dopo le parole 'dalle norme forestali regionali' sono inserite le seguenti: ', dai modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale'.

 

     Art. 6. (Modifiche agli articoli 151, 154, 157 e 162 della l.r. 31/2008 e norma transitoria)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 le parole 'sabato e domenica' sono sostituite dalle seguenti: 'sabato, domenica e festivi';

b) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:

'1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell'azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, a condizione che:

a) non siano stati diversamente utilizzati, cessato l'impiego per le attività di cui all'alinea;

b) abbiano un rapporto di connessione fisica e funzionale con l'azienda agricola;

c) esistano nel fondo da almeno tre anni;

d) il relativo utilizzo a fini agrituristici non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.';

c) il comma 2 dell'articolo 154 è abrogato;

d) al comma 3 dell'articolo 154 le parole ', anche distaccati,' sono soppresse e dopo le parole 'può avvenire' sono inserite le seguenti: ', previa acquisizione del certificato di connessione,';

e) il comma 5 dell'articolo 154 è abrogato;

f) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 157 dopo la parola 'comunicare' sono inserite le seguenti: 'entro dieci giorni';

g) al comma 2 dell'articolo 162 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o a seguito dell'avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato.'.

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non si applicano ai fabbricati già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 129 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 129 è inserito il seguente:

'3 bis. Chiunque, senza essere legittimato alla raccolta, ricerca tartufi nelle aree di raccolta riservata appositamente segnalate e tabellate secondo le disposizioni dell'articolo 124, munito degli animali e degli attrezzi di cui all'articolo 116, comma 2, o di altri mezzi equivalenti per funzione e utilità, incorre nella sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro.'.

 

     Art. 8. (Modifiche agli articoli 165 e 167 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 165 è sostituita dalla seguente: 'Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all'adozione di un regolamento su aspetti procedurali';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 165 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Con regolamento, da approvare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa ordinamentale 2023', sono definite le procedure da seguire per addivenire all'alienazione di terreni gravati da usi civici, alla liquidazione degli usi civici o al mutamento di destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici, nonché le procedure riguardanti ulteriori fattispecie inerenti agli usi civici nel rispetto:

a) delle condizioni e dei presupposti, ricavabili dall'ordinamento statale vigente, per l'applicazione delle fattispecie di cui all'alinea;

b) delle tutele paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché dei vincoli ambientali da salvaguardare, anche in sede di definizione di modalità di valorizzazione e di fruizione collettiva dei beni gravati da usi civici;

c) del regime giuridico di tali beni;

d) degli obiettivi, delle misure generali, degli indirizzi e delle prescrizioni di tutela del piano territoriale regionale e, fino all'approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, del piano paesaggistico regionale vigente.

2 ter. Il regolamento di cui al comma 2 bis è redatto sentito, per quanto di competenza, il Ministero della cultura.';

c) alla rubrica dell'articolo 167 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e finali.';

d) il comma 2 dell'articolo 167 è sostituito dal seguente:

'2. I procedimenti relativi a richieste riguardanti le fattispecie di cui all'alinea del comma 2 bis dell'articolo 165 in corso alla data di cui al comma 1 del presente articolo e quelli avviati a seguito di richieste presentate successivamente a tale data e prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 165 si concludono in base alle disposizioni del regolamento stesso.'.

 

     Art. 9. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/1993)

1. All'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'In attuazione dell'articolo 5' sono sostituite dalle seguenti: 'Ferma restando l'acquisizione del parere di competenza dell'ISPRA di cui all'articolo 5, comma 1,';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo), certificati da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in ordine ai criteri dimensionali e di numerazione alfanumerica, da apporsi al tarso nei primi giorni di vita rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello inamovibile numerato in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) di cui al primo periodo rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli. A seguito del rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, lo stesso è apposto, sostituendo il precedente contrassegno, a tutti i richiami vivi posseduti, compresi gli esemplari adulti. Al fine di garantire il rispetto del benessere animale, non si procede alla sostituzione dei contrassegni in duralluminio e acciaio e non sono soggetti a sostituzione i contrassegni di cui al primo periodo conformi alle caratteristiche dei contrassegni di cui al presente comma. In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a ± 10% dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3 purché, in ogni caso, la dimensione dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso. La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell'ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi, purché, in ogni caso, l'usura dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso e la sua variazione cromatica non sia tale da comprometterne il riconoscimento o la lettura del codice identificativo ivi impresso.';

c) al comma 3 dopo le parole 'caratteristiche tecniche dei contrassegni' sono inserite le seguenti: 'e le modalità della loro apposizione';

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell'osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3, osservando le modalità di controllo previste nel comma 3.';

e) all'inizio del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: 'Ferme restando le esenzioni di cui al comma 2,';

f) all'inizio del secondo periodo del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: 'Fermo restando l'obbligo di utilizzare l'anello conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge 157/1992,'.

 

     Art. 10. (Modifiche agli articoli 25, 27, 33 e 43 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il mancato rinnovo o subentro dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso entro il termine di cui al primo periodo non produce decadenza a condizione che la domanda di rinnovo o subentro avvenga entro il 31 dicembre successivo alla data di scadenza.';

2) al comma 5 quater la parola 'salvo' è sostituita dalla seguente: 'anche', e dopo le parole 'valutazione di incidenza' sono aggiunte le seguenti: 'predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza';

3) dopo il comma 5 sexies è inserito il seguente:

'5 septies. Sono assoggettati all'espletamento della procedura di screening e della procedura di valutazione di incidenza i nuovi appostamenti fissi di caccia situati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi. Restano esclusi dall'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e della procedura di screening i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa ordinamentale 2023', ad eccezione dei rinnovi che prevedono nuovi interventi e dei rinnovi sui quali non è mai stata eseguita la valutazione di incidenza.';

4) al comma 9 dopo le parole 'entro un raggio di duecento metri dal capanno' è aggiunto il seguente periodo: 'o, per i capanni per la caccia all'avifauna selvatica acquatica, sia all'interno del perimetro della superficie allagata sia all'interno della superficie delimitata da tabelle con dimensioni di centimetri 20x30 esenti da tasse,';

5) dopo il comma 19 bis è aggiunto il seguente:

'19 ter. Nella caccia da appostamento temporaneo, qualora sia vietata la caccia vagante, è consentito, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia.';

b) al comma 5 dell'articolo 27 le parole 'Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino.' sono sostituite dalle seguenti: 'Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi previa verifica di compatibilità con i piani faunistici-venatori vigenti e fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi e previo parere vincolante del comprensorio alpino.';

c) il comma 3 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

'3. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 25, anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione. Tale diritto non comporta automatica iscrizione all'ambito o comprensorio di caccia in cui è compreso l'appostamento.';

d) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

'2 bis. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi. I valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'ISPRA, e sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.'.

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 6 della l.r. 19/2017)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 6 la parola 'due' è sostituita dalla seguente: 'quattro'.

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 19/2007)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola 'autonome' è sostituita dalle seguenti: 'paritarie non comunali';

b) al comma 1 le parole 'non statali e non comunali, senza fini di lucro' sono sostituite dalle seguenti: 'paritarie non comunali';

c) il comma 2 è sostituto dal seguente:

'2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con decreto dirigenziale sulla base di dati acquisiti dall'Ufficio scolastico regionale.'.

 

     Art. 13. (Modifiche agli articoli 56 e 57 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 56 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica';

b) dopo il comma 4 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:

'4 bis. La struttura regionale competente in materia di prevenzione è individuata quale autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica, con funzioni di raccordo con l'autorità competente nazionale per l'attuazione dei controlli ufficiali in tale ambito.';

c) dopo il punto 4) della lettera n) del comma 2 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

'4 bis) sui cosmetici, ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;';

d) la lettera o) del comma 2 dell'articolo 57 è soppressa;

e) dopo il comma 2 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

'2 bis. Il controllo ufficiale di cui al comma 2, lettera n), è svolto dalle ATS quali autorità uniche territoriali di controllo per la sicurezza chimica.';

f) il comma 5 dell'articolo 57 è sostituito dai seguenti:

'5. L'autorizzazione all'esercizio delle apparecchiature di cui al comma 4, lettera a), è da rinnovare qualora si rendano necessarie modifiche strutturali o impiantistiche che comportino una rivalutazione dei rischi o l'adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza. Qualora s'intenda apportare modifiche che non comportino una rivalutazione dei rischi o l'adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza il direttore generale dell'azienda sanitaria ne dà comunicazione all'ATS competente per territorio per l'aggiornamento dell'autorizzazione preesistente e per la programmazione di eventuali attività di controllo. Nel caso di impiego di apparecchiature mobili temporaneamente in sostituzione di apparecchiature fisse già autorizzate, il direttore generale dell'azienda sanitaria comunica preventivamente all'ATS competente per territorio il relativo periodo di utilizzo per la programmazione di eventuali attività di controllo.

5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere revocata, previa diffida a ottemperare entro un congruo termine e contestuale sospensione dell'autorizzazione stessa, al venir meno, anche parziale, della conformità agli standard di sicurezza.'.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1 bis. Gli introiti di cui al comma 1, lettera a), punto 1), sono ripartiti annualmente fra le ATS in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono prioritariamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa statale, di personale aggiuntivo a tempo indeterminato, determinato e con forme flessibili, di prestazioni aggiuntive del personale dipendente e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale. Al fine di assicurare uniformità di applicazione degli indirizzi resi dalla struttura regionale competente in materia, i medesimi introiti sono destinati, in una percentuale non superiore al due per cento, a finanziare la realizzazione, da parte della stessa struttura, di progetti formativi e informativi rivolti agli operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alle modalità e al livello economico da riconoscere per le prestazioni aggiuntive del personale dipendente si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008.';

b) al comma 2 dopo le parole 'comma 1' sono inserite le seguenti: ', lettera a), punto 2), e lettera b),'.

 

     Art. 15. (Modifiche agli articoli 68, 70, 72 e 74 della l.r. 33/2009)

1. Al Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 68 è soppressa;

b) al comma 4 dell'articolo 70 dopo le parole 'altro comune' sono inserite le seguenti: 'della Regione o di una Regione confinante a condizione di reciprocità';

c) dopo il comma 5 dell'articolo 72 sono inseriti i seguenti:

'5 bis. Per il trasporto di cadaveri da comune a comune e comunque entro i confini regionali non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo nei termini previsti dall'articolo 32 del d.p.r. 285/1990.

5 ter. Il trattamento di cui al comma 5 bis è effettuato con l'impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.';

d) il comma 7 dell'articolo 72 è abrogato;

e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 74 dopo le parole 'trattamenti sanitari della salma e del cadavere' sono inserite le seguenti: ', compreso il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dall'articolo 72, comma 5 ter,'.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2020)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole 'è composto dall'Assessore competente,' sono inserite le seguenti: 'dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di dipendenze,' e prima delle parole 'due rappresentanti' è inserita la seguente: 'ulteriori'.

 

     Art. 17. (Modifiche agli articoli 9, 11, 12, 13, 28 e 31 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole ', sentito il consiglio territoriale,' sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 11 le parole ', sentito il consiglio territoriale' sono soppresse;

c) alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 11 le parole ', d'intesa con il consiglio territoriale,' sono soppresse;

d) dopo la lettera g) del comma 7 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:

'g bis) formula le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente in coerenza con gli indirizzi regionali.';

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'Art. 13. (Consiglio territoriale)

1. Il consiglio territoriale è composto dai sindaci dei comuni capofila o dai presidenti delle assemblee dei sindaci dei piani di zona degli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 sui quali si svolge l'attività di ciascuna ALER. Nella prima seduta di insediamento il consiglio territoriale elegge, tra i suoi componenti, il presidente.

2. Il consiglio territoriale è convocato almeno una volta all'anno, in previsione dell'approvazione del piano triennale e del piano annuale per la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del consiglio territoriale presso ogni ALER.

3. Alle sedute del consiglio territoriale partecipano, con diritto di voto, i componenti o loro delegati. Vi partecipano altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'ALER e il direttore generale dell'ALER.

4. Il consiglio territoriale svolge funzioni di natura propositiva e consultiva e a tal fine:

a) può formulare proposte, anche sulla base del fabbisogno abitativo presente nel territorio, ai fini della predisposizione dei piani annuali e pluriennali di attività di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), ivi comprese le acquisizioni e le dismissioni, tenuto conto della programmazione annuale e triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale definita ai sensi dell'articolo 6, nonché della pianificazione urbanistica dei comuni;

b) esprime, su richiesta del presidente dell'ALER, pareri su questioni attinenti all'attività dell'ente.

5. La partecipazione al consiglio territoriale è gratuita.';

f) al comma 2 bis dell'articolo 28 le parole 'con una bassa intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della programmazione regionale dei servizi abitativi' sono soppresse e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

'b bis) nella misura massima del quindici per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti.';

g) dopo il comma 4 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei servizi abitativi pubblici qualora siano destinati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti economici per accedere ai servizi abitativi pubblici con l'applicazione di un canone agevolato. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 2 bis.'.

 

     Art. 18. (Modifiche agli articoli 7, 10 e 44 della l.r. 6/2012 e introduzione dell’articolo 59 ter nella l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p bis) del comma 13 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:

'p ter) l'autorizzazione di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e di merci di prima necessità nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani.';

b) al comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può deliberare modifiche o integrazioni al sistema delle azioni definito dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, a condizione che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi ivi prevista e che siano coerenti con gli obiettivi e le strategie indicate nel medesimo programma. Tra le suddette modifiche o integrazioni deve intercorrere un lasso temporale non inferiore a due anni.';

c) dopo il comma 5 dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale e l'Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:

a) in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui all'articolo 26 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)) per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;

b) per l'adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni*km e vetture*km) su base annua in riferimento all'anno precedente;

c) nel biennio successivo all'entrata in vigore di un sistema tariffario integrato di bacino non applicano l'adeguamento delle tariffe.

5 ter. Gli enti partecipanti all'assemblea indetta dagli enti di cui al comma 5 bis che, in virtù della somma delle quote di partecipazione hanno espresso voto negativo, determinando l'assunzione di una deliberazione di mancato o parziale adeguamento tariffario, devono contestualmente garantire l'integrale copertura economica e finanziaria di tutti i servizi interessati, secondo criteri definiti dagli enti stessi di cui al comma 5 bis, per l'intero periodo di vigenza dell'affidamento in corso in cui si producono gli effetti del voto espresso, con riferimento al mancato o parziale adeguamento delle tariffe dei suddetti servizi.';

d) dopo l'articolo 59 bis è inserito il seguente:

'Art. 59 ter. (Attività subacquee e immersioni)

1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell'attività di immersione subacquea nell'ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati i seguenti obblighi:

a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. È vietato praticare immersioni:

a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico e di altre aree delimitate per usi specifici.

4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.'.

 

     Art. 19. (Modifiche agli articoli 21, 47 e 48 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 dell'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

'12. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti'):

a) le discariche

b) gli impianti di trattamento dei rifiuti

realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati e autorizzati ai sensi delle procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, fermi restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa e la realizzazione delle discariche secondo i criteri e le modalità del d.lgs. 36/2003. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.

12 bis. La realizzazione, nell'area oggetto di bonifica, di un volume confinato per la messa in sicurezza permanente delle matrici ambientali contaminate o potenzialmente contaminate, non qualificabili come rifiuti, è effettuata secondo criteri definiti dalla Regione per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 196, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006 ed è autorizzata ai sensi della Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006.';

b) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 1 le parole ', di norma,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto ai commi da 1 bis a 1 quater del presente articolo.';

2) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

'1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è modificato, il perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, in ragione della peculiare morfologia territoriale della relativa provincia nella sua parte settentrionale corrispondente al sub-bacino idrografico dell'Oglio sopra-lacuale, è istituito, su proposta dei comuni interessati, l'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, ed è individuata tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. La Comunità montana, quale ente responsabile del nuovo ATO, garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti gli enti che la compongono nei processi decisionali volti a definire i criteri di gestione e affidamento del servizio, assicurando, su richiesta dei comuni, la prosecuzione dell'affidamento del servizio al gestore prescelto dagli stessi ove esistente o della gestione in-house ove ammessa dalla legge. Nell'ATO individuato ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle province si applicano alla Comunità montana di Valle Camonica. Ai fini dell'individuazione dell'ATO di Valle Camonica, la Regione tiene conto anche dell'assenza di pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO di Brescia, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006.';

3) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

'1 ter. L'istituzione dell'ATO di Valle Camonica e del relativo ente responsabile è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis del presente articolo, dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento, di una proposta di programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti e di una proposta di piano economico finanziario. Entro novanta giorni dalla ricezione della proposta, ove pervenuta dai comuni interessati ai sensi del comma 1 bis, la Giunta regionale si esprime, con deliberazione, sul piano degli investimenti e sul piano economico finanziario trasmessi dalla Comunità montana. La Giunta regionale acquisisce anche il parere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). A seguito della deliberazione di cui al precedente periodo del presente comma l'ente responsabile dell'ATO di Valle Camonica costituisce il rispettivo Ufficio d'ambito e determina la composizione del relativo Consiglio di amministrazione, garantendo rappresentanza ai comuni in ragione della loro dimensione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. Con successiva deliberazione la Giunta regionale determina, previa intesa tra i due Uffici d'ambito interessati, il trasferimento all'ente responsabile del nuovo ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali in proporzione alla popolazione e alla superficie territoriale di riferimento.';

4) al primo periodo del comma 1 quater le parole 'della provincia di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: 'della Provincia di Brescia';

5) al secondo periodo del comma 1 quater le parole 'nominato dall'ATO neo-costituito' sono sostituite dalle seguenti: 'nominato dall'ente responsabile dell'ATO neo-costituito';

c) dopo il comma 1 octies dell'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

'1 nonies. La Comunità montana di Valle Camonica subentra, quale ente di governo dell'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d'ambito, compresi i rapporti di lavoro, per la parte inerente alla organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato all'interno dei confini amministrativi della stessa Comunità montana. Entro sei mesi dall'istituzione dell'ATO di Valle Camonica e comunque entro tre mesi dalla costituzione del relativo Ufficio d'ambito, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Brescia sono trasferite al neo costituito Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica in rapporto proporzionale alla superficie territoriale di riferimento dei due enti; a tal fine, entro gli stessi termini, l'Ufficio d'ambito della Provincia di Brescia trasferisce al neo costituito Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. In caso di disaccordo fra i due enti di governo dell'ambito sulle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire al neocostituito Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica, le stesse saranno stabilite dalla Giunta Regionale previa istruttoria e proposta della direzione generale competente.

1 decies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 nonies o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Comunità montana di Valle Camonica e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d'ambito inerenti alla organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato all'interno dei confini amministrativi della stessa Comunità montana. Fino alla data di cui al primo periodo, la Provincia di Brescia adotta atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa informativa alla Comunità montana di Valle Camonica.

1 undecies. Entro la data di subentro parziale nelle competenze della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1 decies, la Comunità montana di Valle Camonica provvede all'istituzione del proprio Ufficio d'ambito, dotandolo di statuto e del regolamento della Conferenza dei comuni.

1 duodecies. Alla data di cui al comma 1 decies il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica è composto da cinque componenti, di cui almeno tre in rappresentanza dei comuni ed espressione ciascuno dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 1.000, dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 1.001 e 3.000 e dei comuni con un numero di abitati superiore a 3.000. La Comunità montana garantisce che i comuni che hanno una diversa gestione del servizio rispetto a quella scelta dall'ATO siano rappresentati nel Consiglio di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.

1 terdecies. L'Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica opera nel rispetto dell'unicità di gestione di cui all'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e, per il territorio dei comuni che al momento della sua costituzione risultano già confluiti nella gestione unica affidata dall'Ufficio d'ambito della Provincia di Brescia, è tenuto ad indennizzare, per effetto del distacco dall'ATO e della parziale cessazione ex lege del rapporto convenzionale in essere con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia, il soggetto gestore degli investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari. In caso di contrasto sulla misura dell'indennizzo dovuto al soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia di Brescia, la stessa sarà stabilita da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Comunità montana di Valle Camonica, uno dal soggetto gestore e uno in accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.

1 quaterdecies. L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette semestralmente alla Giunta Regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 47, comma 1 bis, e all'articolo 48, commi da 1 nonies a 1 terdecies, fino alla piena operatività dell'ATO di cui all'articolo 47, comma 1 bis.'.

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 93 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'93 bis. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie le cui funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione vengono effettuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa ordinamentale 2023', sono definiti la durata minima e massima della concessione, nonché i criteri e le modalità atti ad assicurare l'imparzialità della procedura ad evidenza pubblica. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, i soggetti partecipanti versano alla Regione, a titolo di oneri istruttori, una somma pari allo 0,5 per mille del valore dell'investimento complessivo dell'opera secondo il piano economico finanziario allegato all'istanza e, comunque, per un importo minimo pari a mille euro e massimo pari a diecimila euro. I criteri, i termini e le modalità di calcolo per il versamento degli oneri istruttori sono definiti dal regolamento di cui al secondo periodo.'.

 

     Art. 21. (Disposizioni in tema di controlli e ispezioni degli impianti termici civili, di misure per la limitazione del traffico veicolare e di controlli delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore. Modifiche agli articoli 9, 13, 22, 27 e 30 della l.r. 24/2006 e abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 le parole 'anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'anche tramite Aria s.p.a.';

2) al comma 1 bis le parole 'con possibilità di utilizzo di un software' sono sostitute dalle seguenti: 'con utilizzo di un software';

3) dopo il comma 1 quater sono inseriti i seguenti:

'1 quinquies. Qualora la Regione accerti che un ente competente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili non effettui controlli e ispezioni annuali su una percentuale di impianti idonea ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli impianti presenti nel territorio di competenza, la direzione regionale competente dispone che, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, i controlli e le ispezioni suddetti siano effettuati da soggetti individuati mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria.

1 sexies. Per i controlli e le ispezioni regionali effettuati ai sensi del comma 1 quinquies sono utilizzati gli introiti destinati all'ente competente inadempiente derivanti dai versamenti di cui al comma 1 bis con rideterminazione della quota ad esso spettante.

1 septies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 quinquies e 1 sexies, ivi incluse le modalità di accertamento della mancata effettuazione dei controlli e delle ispezioni annuali da parte degli enti competenti, la determinazione della stagione termica in cui i controlli e le ispezioni sono disposti dalla direzione regionale competente, la percentuale di controlli e ispezioni ritenuta idonea ad assicurare quanto previsto al comma 1 quinquies, distinta in funzione della tipologia degli impianti, e i criteri per stabilire l'entità della rideterminazione della quota dei versamenti di cui al comma 1 bis spettante all'ente competente inadempiente, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.';

b) al comma 4 dell'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) dopo le parole 'i veicoli' sono inserite le seguenti: 'a basse emissioni';

2) la lettera f) è soppressa;

c) l'articolo 17 è abrogato;

d) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 22 è soppresso;

e) i commi da 6 a 10 dell'articolo 27 sono abrogati;

f) il comma 13 dell'articolo 30 è abrogato.

 

     Art. 22. (Abrogazione di previsioni normative disapplicate, disposizioni in materia di piani attuativi, nonché per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata. Modifiche agli articoli 8, 13, 14, 25 e 25 quater della l.r. 12/2005 e abrogazione dell'articolo 25 bis della l.r. 12/2005, modifiche all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 12 della l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano.';

b) il comma 10 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e trasmessi alla Regione entro il termine di 60 giorni dall'approvazione, al fine dell'avvio delle procedure di cui al comma 11.';

c) dopo il comma 12 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

'12 bis. Per i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, relativi all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), e all'articolo 8 bis, finalizzati alla rigenerazione e alla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, e la cui deliberazione di adozione sia intervenuta prima della scadenza del documento di piano di cui all'articolo 8, comma 4, i comuni provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente articolo, sulla base delle previsioni del documento di piano vigente al momento della suddetta adozione e successivamente scaduto.';

d) i commi 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies e 8 nonies dell'articolo 25 sono abrogati;

e) l'articolo 25 bis è abrogato;

f) l'articolo 25 quater è sostituito dal seguente:

'Art. 25 quater. (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, e dall'articolo 10 bis, comma 2, il PGT vigente nei comuni interessati dall'istituzione di nuovi comuni e in quelli interessati dal mutamento delle rispettive circoscrizioni ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettere da a) a c), della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conserva efficacia fino all'approvazione del PGT relativo all'intero territorio del comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva o della legge di mutamento circoscrizionale.'.

2. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'5 bis. Il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005 è differito fino a ventiquattro mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2. Analogo differimento è disposto per il comune di Gravedona ed Uniti. Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori dodici mesi nei casi in cui l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022.'.

3. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 12 le parole 'e gli strumenti urbanistici' sono soppresse.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni della l.r. 12/2005 abrogate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di protezione civile. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 12/2005 e agli articoli 6, 23 e 29 della l.r. 27/2021)

1. Al fine di aggiornare i riferimenti normativi vigenti in materia di pianificazione di protezione civile, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole 'strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)' sono sostituite dalle seguenti: 'strumenti di pianificazione di protezione civile previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)'.

2. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole ', se costituiti nella forma di associazione riconosciuta' sono sostituite dalle seguenti: 'tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita';

b) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole 'con i Comitati di coordinamento del volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'con le associazioni di cui all'articolo 23, comma 6,';

c) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 23 le parole 'raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile' sono sostituite dalle seguenti: 'supporto alla Regione nel raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile';

d) al comma 6 dell'articolo 23 le parole 'possono, altresì, costituirsi in' sono sostituite dalle seguenti: 'possono, altresì, costituire una';

e) dopo il comma 6 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

'6 bis. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all'associazione tramite la quale operano ai sensi del comma 6.';

f) al comma 6 dell'articolo 29 le parole 'sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'ventiquattro mesi'.

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 18 della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 ter dell'articolo 18 dopo le parole 'la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e' sono inserite le seguenti: 'di infrastrutture a rete di interesse statale per la trasmissione di energia elettrica e opere connesse, previste in piani approvati a livello nazionale, nonché la realizzazione'.

 

     Art. 25. (Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/2022)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al Titolo I, Capo XX, Sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano') sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo 1 le parole 'Disposizioni sulla gestione' sono sostituite dalle seguenti: 'Disposizioni sull'ordinamento e sulla gestione';

b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 le parole 'dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla data di insediamento degli organi del nuovo ente gestore'.

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 57 ter della l.r. 34/1978)

1. All'articolo 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ', ad esclusione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per le quali non sono ancora intervenute procedure di riscossione coattiva,' sono soppresse;

b) dopo il primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: 'Nel caso di entrate derivanti da sanzioni amministrative il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a trenta.'.

 

     Art. 27. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’allegato 11 della l.r. 2/2023)

1. All'Allegato 11 'Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011' nella sezione 'DEBITO POTENZIALE' della legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 (Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'importo della voce 'Garanzie per le quali è stato costituito accantonamento' pari a € 269.191.608,95 è sostituito dall'importo di '€ 190.397.836,95';

b) l'importo della voce 'Garanzie che concorrono al limite di indebitamento' pari a € 217.500.000,00 è sostituito dall'importo di '€ 296.293.772,00'.

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 19/2020)

1. Alla legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole 'per l'erogazione' sono inserite le seguenti: 'alle sezioni dell'A.N.A. della Lombardia'.

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2022)

1. All'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

'3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, per il conferimento di premi a favore delle medesime scuole. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può, altresì, indire bandi di concorso per il conferimento di premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, inerenti alle attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.';

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. Al fine di diffondere i valori culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, il Consiglio regionale sostiene le manifestazioni aventi carattere zootecnico, storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale. A tal fine, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvale della concessione dei patrocini di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)), anche con il riconoscimento di maggiori quote di compartecipazione ai costi delle manifestazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa generalmente vigente.'.

 

     Art. 30. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 31. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.