Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 13/12/2022 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Modifiche alla l.r. 16/2007) |
Art. 2. (Norme transitorie e finali) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.224 - L.R. 13 dicembre 2022, n. 29.
Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano
(B.U. 16 dicembre 2022, n. 50, suppl.)
Art. 1. (Disposizioni sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:
'1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato 'Parco agricolo Sud-Milano', istituito, ai sensi del capo II del titolo II della
b) l'articolo 158 è sostituito dal seguente:
'Art. 158
(Ente gestore)
'1. La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico istituto ai sensi dell'articolo 22 della
c) l'articolo 159 è abrogato;
d) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:
“Art. 160 (Organizzazione del parco)
1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco agricolo Sud-Milano’è disciplinata dall’articolo 22 ter della
2. Il consiglio di gestione del parco è composto dai seguenti undici membri:
a) il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;
b) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
c) un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;
d) un membro nominato dal comune di Milano;
e) due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;
f) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della
3. I membri del consiglio di gestione di cui al comma 2, lettere a) e b), sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al
e) gli articoli 161, 162 e 163 sono abrogati;
f) l'articolo 164 è sostituito dai seguenti:
'Art. 164
(Statuto del parco)
1. Lo statuto del parco ha i contenuti di cui agli articoli 22 e 22 bis della
Art. 164 bis. (Sede legale e quota obbligatoria di partecipazione)
1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello statuto.
2. La quota obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitanti verrà stabilito nello statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota obbligatoria verrà stabilito nello statuto.';
g) gli articoli 165, 166, 167 e 168 sono abrogati;
h) al comma 1 dell'articolo 169 le parole 'ferme restando le competenze comunali' sono sostituite dalle seguenti: 'ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano';
i) il comma 2 dell'articolo 169 è abrogato;
j) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 170 è abrogata;
k) al comma 1 dell'articolo 172 le parole ', primo e secondo comma,' sono soppresse;
l) il comma 5 dell'articolo 172 è abrogato;
m) l'articolo 173 è abrogato;
n) l'articolo 174 è sostituito dal seguente:
'Art. 174
(Riserve naturali)
1. Il 'Parco agricolo Sud-Milano' gestisce le riserve naturali del Fontanile nuovo nel comune di Bareggio e delle Sorgenti della Muzzetta nei comuni di Rodano e Settala.'.
Art. 2. (Norme transitorie e finali)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale incarica un commissario che provvede, entro i successivi novanta giorni, alla ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili e immobili, di proprietà o in utilizzo, funzionali a garantire la gestione e la tutela dell'area, e alla conseguente trasmissione alla Regione. Per lo svolgimento di tale attività il commissario può avvalersi della collaborazione della struttura organizzativa e degli uffici competenti per materia di Città metropolitana di Milano e del supporto del collegio dei revisori dell'ente. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale prende atto della ricognizione di cui al primo periodo.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevalentemente impiegato alla data del 31 dicembre 2021 dalla Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni trasferite, già assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento del personale previste per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. Entro trenta giorni dalla data di presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali di cui all'articolo 158 della
4. Entro trenta giorni dall'efficacia della deliberazione di approvazione dello statuto, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di gestione.
5. A decorrere dall'insediamento degli organi del nuovo ente gestore, l'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, istituito ai sensi della presente legge, subentra alla Città metropolitana di Milano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere relativi al parco. Fino all'insediamento degli organi del nuovo ente gestore, gli organi del Parco Agricolo Sud Milano in carica all'entrata in vigore della presente legge procedono all'ordinaria amministrazione e al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.
6. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione, gestione e programmazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore fino all'adozione di eventuali varianti da parte del nuovo ente gestore.
7. Il regolamento di cui all'articolo 164 della
8. L'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano di cui all'articolo 158 della
9. All'articolo 3, comma 1, della
10. Tutti i riferimenti alla Città metropolitana di Milano quale ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, contenuti in disposizioni di legge e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi effettuati, in quanto compatibili, all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 158 della
11. Fermo restando quanto previsto dalla
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. Per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, come modificata dalla presente legge, è prevista la spesa di euro 300.000,00 annui alla quale si provvede per ciascun anno del biennio 2023-2024 mediante incremento di euro 300.000,00 della missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 la spesa è autorizzata, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
2. È altresì confermato il contributo di Regione per il funzionamento del Parco Agricolo Sud Milano previsto in euro 373.000,00 annui nell'ambito dell'Intesa RL/UPL ed erogato a valere sulle risorse di cui alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.