Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 17/07/2017 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Zonizzazione del territorio regionale) |
Art. 3. (Gestione del cinghiale) |
Art. 4. (Prelievo venatorio e controllo del cinghiale) |
Art. 5. (Indennizzo e prevenzione dei danni) |
Art. 6. (Valorizzazione della carne di cinghiale) |
Art. 7. (Attività di recupero degli ungulati feriti) |
Art. 8. (Divieti e sanzioni) |
Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 10. (Abrogazioni) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
§ 3.11.68 - L.R. 17 luglio 2017, n. 19.
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(B.U. 21 luglio 2017, n. 29, suppl.)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus scrofa) sul territorio regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.
Art. 2. (Zonizzazione del territorio regionale)
1. La Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e le consulte faunistico-venatorie di cui all'articolo 16 della
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1è operata in base ai seguenti criteri:
a) consistenza e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;
b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;
c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di importanza per la biodiversità, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;
d) modalità pregresse di gestione della specie;
e) vocazionalità del territorio alla presenza della specie.
3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
a) nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
b) nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate altresì le unità di gestione della specie.
5. Ai fini della presente legge, per controllo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della
6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della
Art. 3. (Gestione del cinghiale)
1. La Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 2, delibera le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti [1].
2. La Regione, sentita la Provincia di Sondrio, in attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, nelle aree idonee, per ogni unità di gestione, definisce le densità obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.
3. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della
4. La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione:
a) su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri - Turistico Venatorie (AATV) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva e, sentito l'ISPRA, i piani di prelievo venatorio in selezione;
b) approvano i piani di controllo, sentito l'ISPRA.
Art. 4. (Prelievo venatorio e controllo del cinghiale)
1. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
2. [Ogni cacciatore abilitato può fruire di quindici giornate di caccia di selezione al cinghiale in aggiunta a quelle previste dall'articolo 40, comma 13, della
3. Le attività di controllo del cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, dove sono stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, sono attuate nei modi e termini consentiti previa autorizzazione di durata annuale da parte della Regione o dalla Provincia di Sondrio con indicazione dei luoghi, tempi e metodi del controllo.
4. Nelle AFV e nelle AATV, in aree recintate di estensione non inferiore a dieci ettari, è consentito il prelievo venatorio dei cinghiali opportunamente marcati ed esclusivamente provenienti da allevamenti autorizzati.
Art. 5. (Indennizzo e prevenzione dei danni)
1. Per i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e per le relative opere di prevenzione si applicano l'articolo 47 della
2. Nelle zone di montagna con i prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico il risarcimento danni ai prati permanenti, di cui al comma 1, deve comprendere oltre al mancato raccolto anche i costi di ripristino della continuità del cotico erboso. In questa fattispecie il risarcimento è esteso a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli.
3. Per i terreni localizzati in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia contribuiscono alle spese di indennizzo e di prevenzione, di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a disposizione, in misura pari al trenta per cento delle spese liquidabili.
3 bis. In caso di abbattimento per due anni consecutivi di un numero di cinghiali pari ad almeno il novanta per cento dei capi previsti dai piani di prelievo venatorio di selezione, la percentuale di indennizzo di cui al comma 3 è ridotta, per l'anno successivo, al quindici per cento [3].
4. Per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC in cui è consentito, in tutto o in parte, il prelievo venatorio del cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari all'ammontare del contributo base di euro 51,65, previsto dall'articolo 32, comma 1, della
5. Limitatamente alla caccia di selezione, i comitati di gestione possono altresì prevedere un ulteriore contributo integrativo, non superiore ad euro 51,65, per ogni capo di cinghiale prelevato oltre al secondo.
6. Al fine di prevenire immissioni di cinghiali e di loro meticci su tutto il territorio regionale, in conformità al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, l'allevamento del cinghiale è consentito unicamente ai titolari di allevamento di categoria A e B di cui all'articolo 22, comma 7, del
7. La Giunta regionale cura la tenuta dell'elenco degli allevatori di cinghiale e loro meticci e promuove la georeferenziazione di tutti gli allevamenti presenti sul territorio regionale a cui possono accedere, a fini di controllo, gli organi di vigilanza sanitaria e venatoria.
Art. 6. (Valorizzazione della carne di cinghiale)
1. La Regione valorizza la risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne di cinghiale anche mediante percorsi di riconoscimento della qualità.
2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio promuovono la realizzazione, per ogni ATC e per ogni CAC, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale, dislocati sul territorio in modo diffuso e omogeneo.
3. I cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo sono conferiti a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) o, limitatamente ai casi in cui i soggetti che hanno effettuato l'abbattimento abbiano operato a titolo volontario, lasciati nella disponibilità di questi ultimi ai fini di autoconsumo, nel limite massimo di due capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti [4].
4. Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, gli ATC, i CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della
5. ATC e CAC promuovono accordi con le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare ad attività di beneficenza alimentare una quota dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo [6].
6. [Le carcasse dei cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo possono essere lasciate nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie] [7].
7. Con deliberazione la Regione disciplina l'attuazione dei commi 4 e 5 [8].
Art. 7. (Attività di recupero degli ungulati feriti)
1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è svolta dai servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati previa frequenza di apposito corso e superamento di prova d'esame. Sono valide le abilitazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici albi. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia e si configura come servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.
2. Le spoglie dell'animale ferito durante l'esercizio dell'attività venatoria sono di proprietà del cacciatore.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 8. (Divieti e sanzioni)
1. Su tutto il territorio regionale, con esclusione delle AFV e delle AATV adeguatamente recintate, è vietata l'immissione di cinghiali.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della
3. Alle violazioni dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lett. l), della
4. Si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 150,00 a euro 900,00 e la confisca degli animali per chi detiene o alleva cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi delle disposizioni regionali vigenti;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, presso allevamenti autorizzati, detiene o alleva cinghiali o loro meticci in difformità dalle disposizioni regionali vigenti;
c) da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera b); in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00;
d) da euro 103,00 a euro 619,00 per i concessionari di AFV e di AATV in cui si esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4; in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00.
5. Le sanzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono raddoppiate in caso di violazioni commesse in aree non idonee alla presenza del cinghiale.
Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3.
2. La previsione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla
Art. 10. (Abrogazioni)
1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 42 della
Art. 11. (Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per l'indennizzo dei danni provocati dai cinghiali, di cui all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
2. Alle spese in conto capitale per le opere di prevenzione previste all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 20.000,00 nel 2017, euro 30.000,00 nel 2018 ed euro 30.000,00 nel 2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse stanziate alla missione alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 02 'Caccia e pesca' - Titolo 2 'Spese in capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
3. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, autorizzate in euro 30.000,00 nel 2017 e a partire dal 2018 da determinarsi con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, si fa fronte nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 16 novembre 2018, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali.
[2] Comma abrogato dall'art. 6 della
[3] Comma inserito dall'art. 6 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[6] Comma così modificato dall'art. 36 della
[7] Comma abrogato dall'art. 36 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 36 della