§ 5.2.225 - L.R. 8 agosto 2022, n. 17.
Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:08/08/2022
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi.
Art. 2.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022.
Art. 3.  Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Autorizzazione alla partecipazione della Regione a MUSA s.c.a.r.l.
Art. 6.  Misure per viabilità e trasporti.
Art. 7.  Contributo ad Arexpo s.p.a. per il progetto MIND.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 4 della L.R. 19/2008.
Art. 9.  Modifiche agli articoli 5 e 6 della L.R. 19/2017.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 56 della L.R. 31/2008 e norma finanziaria.
Art. 11.  Modifiche agli articoli 6, 11 e 13 della L.R. 9/2015.
Art. 12.  Integrazione all'articolo 26 della L.R. 33/2009.
Art. 13.  Modifica all'articolo 4 della L.R. 22/2006.
Art. 14.  Modifiche agli articoli 12, 13 e 15 della L.R. 10/2008.
Art. 15.  Modifiche agli articoli 17-bis e 17-ter della L.R. 26/2003.
Art. 16.  Proroga dei contratti di servizio ferroviario.
Art. 17.  Modifiche agli articoli 7 e 67 della L.R. 6/2012.
Art. 18.  Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 20/2002. Modifiche agli articoli 2, 3 e 5 della L.R. [...]
Art. 19.  Disposizioni relative ai ticket sanitari.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 36 della L.R. 10/2003.
Art. 21.  Variazioni di entrate e di spese.
Art. 22.  Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2022-2024.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 5.2.225 - L.R. 8 agosto 2022, n. 17.

Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 12 agosto 2022, n. 32 Supplemento)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).

 

     Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022.

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 11.945.371.554,13, di cui euro 9.046.326.569,21 relativo al conto della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 2.899.044.984,92 riferiti al conto ordinario.

 

     Art. 3. Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021.

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale della gestione 2021, è quantificato in euro 1.173.625.537,47. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 547.356.638,41, la quota vincolata a euro 812.115.710,97 e la quota destinata agli investimenti a euro 89.604.244,92. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 è quantificato in euro 275.451.056,83 e imputato unicamente a debito autorizzato e non contratto.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 275.451.056,83 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 (Bilancio di previsione 2022-2024), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2021 è rideterminato per l'anno 2022 in euro 275.451.056,83 e imputato unicamente a debito autorizzato ma non contratto.

3. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2021 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 "Accensione Prestiti" - Tipologia 300 "Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" è ridotta di euro 524.548.943,17;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 "Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente" è incrementata di euro 275.451.056,83;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 "Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente" è ridotta di euro 800.000.000,00.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2022-2024 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 "Debito pubblico", rispettivamente programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie.

1. Le risorse destinate alle misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico, di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), stanziate alla missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 sono incrementate di euro 3.000.000,00 nel 2022, euro 4.300.000,00 nel 2023 ed euro 4.000.000,00 nel 2024.

2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 è garantita copertura finanziaria per euro 300.000,00 nel 2022, euro 600.000,00 nel 2023 ed euro 1.000.000,00 nel 2024 nell'ambito delle risorse già stanziate alla missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, e per euro 2.700.000,00 nel 2022, euro 3.700.000,00 nel 2023 ed euro 3.000.000,00 nel 2024 mediante incremento delle risorse della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

3. Per l'attuazione e lo sviluppo nel tempo dei "Patti Territoriali" di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio), è autorizzata alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" l'ulteriore spesa di euro 8.000.000,00 nel 2024, euro 6.000.000,00 nel 2025 ed euro 1.000.000,00 nel 2026, cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 "Accensione Prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" del bilancio regionale.

4. Per garantire l'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo delle aree interne è autorizzata alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" l'ulteriore spesa di euro 11.237.500,00 per ciascun anno del biennio 2025-2026, cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 "Accensione Prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" del bilancio regionale.

5. Al fine di garantire la piena operatività degli obiettivi strategici del Programma regionale PR FESR 2021-2027, sono istituiti e conferiti in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), i seguenti fondi:

a) Fondo "Linea Internazionalizzazione" per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione finanziaria comprensiva dei costi di gestione pari, rispettivamente, a euro 5.950.000,00 nel 2023, euro 8.875.000,00 nel 2024, euro 75.000,00 nel 2025 ed euro 100.000,00 nel 2026;

b) Fondo "Investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, rispettivamente così suddivisi euro 58.800.000,00 nel 2023, euro 21.900.000,00 nel 2024, euro 30.900.000,00 nel 2025 ed euro 3.400.000,00 nel 2026;

c) Fondo "Finanza alternativa" destinato ad attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, rispettivamente così suddivisi: euro 10.600.000,00 nel 2023, euro 8.600.000,00 nel 2024, euro 10.400.000,000 nel 2025 ed euro 10.400.000,00 nel 2026;

d) Fondo "Competitività delle imprese lombarde" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 231.000.000,00, rispettivamente così suddivisi: euro 14.250.000,00 nel 2023, euro 39.900.000,00 nel 2024, euro 57.600.000,000 nel 2025, euro 45.850.000,00 nel 2026, euro 33.900.000,00 nel 2027, euro 23.500.000,00 nel 2028 ed euro 16.000.000,00 nel 2029. I relativi costi di gestione previsti fino a un massimo di euro 9.240.000,00 sono così rispettivamente stimati: euro 570.000,00 nel 2023, euro 1.596.000,00 nel 2024, euro 2.304.000,00 nel 2025, euro 1.834.000,00 nel 2026, euro 1.356.000,00 nel 2027, euro 940.000,00 nel 2028 ed euro 640.000,00 nel 2029.

6. La Giunta con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione dei fondi di cui al comma 5, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

7. Alla dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 5 istituiti alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" si fa fronte per euro 394.525.000,00 con le risorse del PR FESR 2021-2027 stanziate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi. Ai costi di gestione stimati in complessivi euro 6.475.000,00 per i fondi di cui alle lettere a), b) e c), si provvede con le risorse del PR FESR 2021-2027 stanziate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi e ai costi di gestione del fondo di cui alla lettera d) "Competitività delle imprese lombarde", previsti fino un massimo di euro 9.240.000,00, si provvede con le risorse di cui missione 1 "Servizi istituzionali generali e di gestione", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi, come riportato nell'Allegato 3 - Tabella 2 "Variazioni di spese" nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie".

8. La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta.

9. La spesa autorizzata alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali), a favore di Aria s.p.a. per la costituzione di una società per la cessione, con procedura ad evidenza pubblica, del ramo d'azienda "Struttura di Back Office del call center regionale", è rideterminata rispettivamente in euro 256.402,00 nel 2022 ed euro 115.000,00 nel 2023.

10. Alla missione 11 "Soccorso civile", programma 01 "Sistema di Protezione civile" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per ciascun anno del biennio 2023- 2024, da destinarsi al comune di Fenegro" per la realizzazione della sede del Centro polifunzionale intercomunale di Protezione civile. La copertura finanziaria è assicurata attraverso l'incremento delle risorse in entrata del Titolo 6 "Accensione Prestiti", tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024.

11. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri, modalità e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10.

12. Alla spesa per il riconoscimento del "Premio in memoria di Nicolò Savarino", istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022), prevista in euro 2.400,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con le risorse regionali previste per le attività di cerimoniale, già stanziate alla missione 1 "Servizi istituzionali generali e di gestione", programma 1 "Organi Istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si fa fronte con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

13. Alla legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole "articolo 242 del D.Lgs. 267/2000" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 244 del D.Lgs. 267/2000".

14. Alla legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) al primo capoverso del comma 28 dell'articolo 4, le parole "per euro 5.000,00 all'Associazione nazionale e per euro 15.000,00" sono soppresse.

15. Alle spese per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi, previste rispettivamente in euro 2.425.000,00 per ciascun anno del biennio 2022-2023 ed euro 2.522.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute", programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2022-2024. Per gli anni successivi al 2024 la Giunta regionale determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di programmazione, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.

16. In applicazione dell'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 è istituito il "Fondo per l'attuazione del PNRR" con un accantonamento per il 2022 pari a euro 10.000.000,00.Sul fondo non è possibile impegnare e pagare e a fine esercizio le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 118/2011. La corrispondente quota del risultato di amministrazione è mantenuta fino a quando si esaurisce il PNRR. Le risorse sono assicurate nell'esercizio finanziario 2022, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio dell'assestamento 2022-2024, con corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 01 "Fondi di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

17. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della Tabella 2 "Variazione di spese" (Allegato 3).

18. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2022-2024 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 "Variazione di entrate" e Tabella 2 "Variazione di spese" (Allegati 2 e 3).

 

     Art. 5. Autorizzazione alla partecipazione della Regione a MUSA s.c.a.r.l.

1. È autorizzata la partecipazione della Regione alla società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action (di seguito MUSA s.c.a.r.l.), costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), quale soggetto attuatore dell'"Ecosistema dell'Innovazione" relativo al progetto MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" - Investimento 1.5 - NextGenerationEU.

2. Per la partecipazione della Regione al 10 per cento del capitale sociale di MUSA s.c.a.r.l., è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 10.000,00 alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, con incremento della spesa del Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e corrispondente riduzione di spesa del Titolo 1 "Spese correnti" all'interno della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione", come riportato nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della Tabella 2 "Variazione di spese" di cui all'Allegato 3.

3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, compie gli atti necessari a definire la partecipazione della Regione a MUSA s.c.a.r.l.

 

     Art. 6. Misure per viabilità e trasporti.

1. Per interventi di manutenzione straordinaria della funicolare di Como-Brunate è concesso un contributo alla Società Consorzio Pubblici Trasporti s.p.a., in qualità di proprietario dell'impianto, per l'importo massimo di euro 200.000,00 nel 2022. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le modalità e i criteri per l'erogazione delle risorse, verificando e assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. Alla spesa autorizzata al comma 1 per l'esercizio finanziario 2022 è garantita la copertura finanziaria nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio della legge di assestamento 2022-2024 con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della Tabella 2 "Variazione di spese" (Allegato 3).

4. È autorizzata la spesa di euro 7.000.000,00 annui dal 2023 al 2027 per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria regionale, cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 01 "Trasporto ferroviario"- Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. La Giunta regionale con successivo provvedimento aggiorna il Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione in essere tra Regione Lombardia e FERROVIENORD s.p.a., individuando le categorie di interventi da finanziare con le nuove risorse.

5. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 4 si provvede con la corrispondente entrata del Titolo 6 "Accensione Prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.

6. All'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di Stabilità 2021-2023) le parole "dal 2022 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2026".

7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2026 si provvede nel 2024 con le risorse già autorizzate dall'articolo 2, comma 9, della L.R. 26/2020, stanziate alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione del bilancio 2022-2024 e per le annualità 2025 e 2026 con le risorse autorizzate e stanziate, ai sensi del comma 6, alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 "Accensione Prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

 

     Art. 7. Contributo ad Arexpo s.p.a. per il progetto MIND.

1. Per l'annualità 2022 Regione Lombardia riconosce ad Arexpo s.p.a. un contributo in conto capitale di euro 160.000.000,00 a sostegno della realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto MIND - Milano Innovation District. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce criteri, modalità e termini per la concessione del contributo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

2. In attuazione del comma 1, per l'esercizio finanziario 2022 alla missione 14 "Sviluppo e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 è autorizzata la spesa di euro 160.000.000,00, cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 "Accensione Prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024.

3. Regione Lombardia e Arexpo s.p.a., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono concordare una contribuzione da parte di Arexpo s.p.a. alla realizzazione delle politiche regionali per lo sviluppo economico.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 4 della L.R. 19/2008.

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è apportata la seguente modifica:

a) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 4 le parole "nella misura massima del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 50 per cento".

 

     Art. 9. Modifiche agli articoli 5 e 6 della L.R. 19/2017.

1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 5 sono abrogati;

b) all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6 la parola "esclusivamente" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché, limitatamente ai territori dei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, al rimborso delle spese sostenute dagli ATC e dai CAC, nonché dagli operatori volontari nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività di prelievo.";

c) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il rimborso delle spese sostenute dai medesimi operatori, limitatamente ai medesimi territori, gli ATC e i CAC possono utilizzare anche altre risorse disponibili nei propri bilanci.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 56 della L.R. 31/2008 e norma finanziaria.

1. All'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I consorzi forestali riconosciuti possono aggregarsi in consorzi di secondo livello per l'erogazione di servizi di supporto ai loro associati.";

b) al primo periodo del comma 6 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

c) dopo il primo periodo del comma 6 è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo, limitatamente alla copertura delle spese di avviamento, si applica anche ove si costituisca un consorzio forestale di secondo livello che raggruppi almeno l'80 per cento dei consorzi riconosciuti e che mantenga tale requisito per almeno cinque anni.";

d) al comma 7 dopo le parole "dei consorzi, " sono inserite le seguenti: "inclusi quelli di secondo livello, ".

2. Alle spese derivanti dalla modifica di cui al comma 1, lettera c), stimate in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio con corrispondente riduzione di spesa all'interno della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, riportata nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della Tabella2 "Variazione di spese" di cui all'Allegato 3. Per gli esercizi successivi al 2022 la spesa può essere rideterminata con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito della disponibilità delle risorse correlate alle entrate da sanzioni amministrative per danni ai boschi e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024.

 

     Art. 11. Modifiche agli articoli 6, 11 e 13 della L.R. 9/2015.

1. Alla legge regionale 30 aprile 2015, n. 9 (Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione concede altresì contributi alle organizzazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per l'acquisizione di attrezzature, arredi, impianti e dotazioni informatiche e la ristrutturazione delle sedi e dei punti vendita.";

b) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Ai benefici previsti dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).";

c) dopo il comma 2 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle spese in conto capitale per i contributi di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 previste in euro 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".

2. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio a seguito delle riduzioni di spesa riportate nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della Tabella 2 "Variazione di spese" di cui all'Allegato 3.

 

     Art. 12. Integrazione all'articolo 26 della L.R. 33/2009.

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. La Giunta regionale, su domanda del soggetto interessato e previo parere dell'ATS competente per territorio e della conferenza dei sindaci:

a) dispone la modificazione del vincolo di destinazione gravante sui beni immobili a cui si riferisce il finanziamento regionale concesso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));

b) autorizza l'alienazione dei beni di cui alla lettera a) o la costituzione di diritti reali sugli stessi beni a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione allo svolgimento di attività sociosanitarie per la medesima durata del vincolo.

5-quater. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 3/2008, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L.R. 23/2015, comporta la restituzione dei finanziamenti concessi.".

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 4 della L.R. 22/2006.

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), dopo la parola "possono" sono inserite le seguenti: ", nei termini e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, ", la congiunzione "e" dopo le parole "interventi sul mercato del lavoro" è sostituita dalla: "," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e coadiuvare la Regione nello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).".

 

     Art. 14. Modifiche agli articoli 12, 13 e 15 della L.R. 10/2008.

1. Alla legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Tutela e promozione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge 10/2013)

1. La Regione dà attuazione alle misure di tutela e promuove la fruizione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, commi 1 e 1-bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), quali patrimonio naturale, paesaggistico, storico e culturale della Lombardia.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10/2013, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate, conformemente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), le modalità procedurali e organizzative per l'istruttoria regionale delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità trasmesse dai comuni ai sensi della normativa statale di riferimento.

3. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale per il censimento dei boschi vetusti e per la redazione e il periodico aggiornamento dei relativi elenchi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità procedurali e organizzative per l'istruttoria regionale delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità ai boschi vetusti ai sensi della normativa statale di riferimento.";

b) al comma 1 dell'articolo 13 le parole "articolo 12, comma 4," sono soppresse;

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 13 sono abrogati;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Agli oneri derivanti dalle attività di promozione, a fini fruitivi, degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 12, comma 1, previsti in euro 44.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. A partire dagli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.".

2. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti, per l'esercizio finanziario 2022, dal comma 3-bis dell'articolo 15 della L.R. 10/2008, come introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio con corrispondente riduzione di spesa, all'interno della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, riportata nella sezione 2 a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della Tabella 2 "Variazione di spese" di cui all'Allegato 3.

 

     Art. 15. Modifiche agli articoli 17-bis e 17-ter della L.R. 26/2003.

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 17-bis le parole "Le misure di cui ai commi 1, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure di cui ai commi 1, 4, 6 e 6-ter";

b) dopo il comma 6-bis dell'articolo 17-bis è inserito il seguente:

"6-ter. La Regione finanzia, altresì, i progetti di intervento predisposti dai comuni intervenuti in via sostitutiva a seguito di sentenza definitiva con cui sia stata accertata l'inadempienza del soggetto responsabile per il reato di discarica abusiva. Il finanziamento è erogato secondo criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi ambientali o dell'inquinamento in atto, laddove non ricorrano i presupposti dell'intervento ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Gli interventi oggetto di finanziamento sono eseguiti secondo gli indirizzi tecnico amministrativi di cui al comma 4 dell'articolo 17-ter.";

c) al comma 8 dell'articolo 17-bis le parole "le spese di cui ai commi 1, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui ai commi 1, 4, 6 e 6-ter";

d) al comma 8 dell'articolo 17-ter le parole "da parte dell'autorità competente ai sensi dei commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente ai sensi del comma 6".

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17-bis, comma 4, della L.R. 26/2003 la Giunta regionale stabilisce, altresì, per i progetti di intervento di cui al comma 6-ter dello stesso articolo 17-bis, disposizioni concernenti anche la restituzione degli importi recuperati a seguito delle azioni di rivalsa.

 

     Art. 16. Proroga dei contratti di servizio ferroviario.

1. In ragione dell'eccezionale situazione di instabilità economica in atto, con particolare riferimento all'aumento dei costi delle materie prime e all'evoluzione del processo inflattivo, che determina un quadro di incertezza economico-finanziaria, nelle more dell'affidamento del servizio ferroviario regionale in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del suddetto regolamento, i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati tra Regione Lombardia e Trenord s.r.l. e tra Regione Lombardia e l'associazione temporanea di imprese costituita da Trenord s.r.l. e Azienda trasporti milanese s.p.a. sono prorogati, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 luglio 2023.

 

     Art. 17. Modifiche agli articoli 7 e 67 della L.R. 6/2012.

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 7 le parole "e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma." sono abrogate;

b) dopo il comma 7 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per garantire l'equilibrio di bilancio le Agenzie per il trasporto pubblico locale adeguano, entro il 31 ottobre 2022, i rispettivi Statuti ai seguenti criteri:

a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell'ente aderente all'Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;

b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;

c) nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un'adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:

1) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all'Agenzia per le finalità di cui al comma 11 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall'articolo 17;

2) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.";

c) dopo il comma 13-septies dell'articolo 67 è inserito il seguente:

"13-septies 1. Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, gli enti regolatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del Reg. reg. 4/2014 possono disporre, in deroga al medesimo regolamento regionale e con efficacia non oltre l'entrata in vigore dei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità (STIBM), disciplinati dalla Parte II del medesimo regolamento regionale, misure regolatorie degli adeguamenti tariffari. Tali misure possono prevedere l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti, nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti. Gli incrementi tariffari possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio della percentuale di adeguamento tariffario stabilita annualmente dagli enti regolatori. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di adeguamento definita dagli enti regolatori in conformità all'articolo 26 del Reg. reg. 4/2014.".

 

     Art. 18. Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 20/2002. Modifiche agli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 6/2022. Modifica all'articolo 28 della L.R. 20/2021. Modifiche all'articolo 17 della L.R. 15/2017.

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)") è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per ciascun anno del triennio 2022-2024 in euro 500.000,00 si provvede rispettivamente:

a) per gli esercizi 2022 e 2023 con le risorse stanziate alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;

b) per l'esercizio 2024 tramite incremento per euro 500.000,00 della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente diminuzione delle risorse della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.".

2. Alla legge regionale 11 aprile 2022, n. 6 (Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che adotti soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;";

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"f) superficie utilizzabile: superficie utilizzabile per l'installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'accesso agli incentivi di cui alla presente legge.";

c) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "(Individuazione delle superfici utilizzabili)";

d) al comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'installazione di impianti fotovoltaici ammissibili agli incentivi di cui alla presente legge";

e) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. Sono esclusi dalla ricognizione di cui al comma 1 i beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).";

f) il comma 8 dell'articolo 3 è abrogato;

g) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-voltaici su aree agricole)";

h) al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dalla ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.";

i) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Con riguardo alle aree di cui al comma 1, i finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.".

3. Il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 118/2011, approvato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), Allegato 11 alla presente legge che aggiorna l'Allegato 13 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della L.R. 26/2021, è aggiornato rideterminando l'importo della voce "Garanzie per le quali è stato costituito accantonamento" in considerazione delle risorse accantonate nel 2023 e 2024 in relazione alla garanzia autorizzata all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali).

4. Al comma 12 dell'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati), come modificata dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i profili non espressamente disciplinati dal presente comma, si applica la normativa statale vigente in materia e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).".

5. Alla legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), come modificata dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 17, le parole "la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale comprensivo della sua componente paesaggistica e del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti.";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

"4-bis. Successivamente all'approvazione del piano paesaggistico elaborato previa intesa con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la verifica di cui al comma 4 di conformità al predetto piano viene compiuta con la partecipazione dei competenti organi del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del medesimo Codice.".

 

     Art. 19. Disposizioni relative ai ticket sanitari.

1. È differito al 31 dicembre 2022 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2022, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. È differito al 31 dicembre 2022 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2022, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2022, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2022, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2023. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2023.

5. I soggetti cui siano notificati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2023, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 36 della L.R. 10/2003.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2023, il termine per il pagamento della tassa di rinnovo di cui alla presente Sezione è stabilito al 31 marzo di ogni anno. Laddove il pagamento della tassa di concessione è abilitante per l'esercizio delle relative attività, lo stesso deve essere effettuato prima che le stesse abbiano inizio.".

 

     Art. 21. Variazioni di entrate e di spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022- 2024, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2022 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 632.254.415,46 e quanto alla previsione di cassa di euro 2.721.210.535,78; per il 2023 e il 2024 risulta rispettivamente aumentato di euro 570.591.239,33 e di euro 833.938.368,29 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2022 aumentato rispettivamente di euro 632.254.415,46 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 1.748.344.897,30 quanto alla previsione di cassa; per il 2023 e il 2024 risulta rispettivamente aumentato di euro 570.591.239,33 e di euro 833.938.368,29 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2022-2024 come da allegata Tabella 2 c).

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2022- 2024 di cui alla allegata Tabella 2 d).

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):

a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).

9. A seguito delle disposizioni della presente legge il ricorso all'indebitamento autorizzato ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della L.R. 26/2021, è variato degli importi riportati alla Tabella 1 "Variazione di entrate" (Allegato 2) e nel prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 11).

10. È approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

 

     Art. 22. Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2022-2024.

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla L.R. 26/2021 di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), l), m), o) e p).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a - b - c);

d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);

e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 11);

f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 12);

g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13).

3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:

a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 14);

b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del D.Lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 2 della L.R. 18/2012 (Allegato 15);

c) il prospetto delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'articolo 51, comma 9, del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 16).

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

Allegati

(Omissis)